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Sez. 3, Sentenza n. 14644 del 23/02/2005 Cc. (dep. 20/04/2005 ) Rv. 231611
Presidente: Savignano G. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Di Castri. P.M. Passacantando G. (Conf.)
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - Momento consumativo - Nozione di "messa in circolazione" - Fattispecie.

In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod.pen.), la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione. (Nel caso di specie i prodotti recanti segni mendaci erano detenuti nel deposito di un centro commerciale in attesa della loro distribuzione finale nei punti vendita). Massima (Fonte CED Cassazione)

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 23/02/2005
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 285
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 45882/2004
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CASTRI Vincenzo, nato a Francavilla Fontana il 3 maggio del 1968;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Brindisi dell'8 novembre del 2004;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il PM. nella persona del sostituto procuratore generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CECI Guido, sostituto processuale dell'avv. Salvatore D'Aluiso, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva:
IN FATTO
In data 13 luglio 2004, alcuni militari del Comando Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Brindisi, recatisi presso la sede della società Centro Casalinghi, S.r.l. legalmente rappresentata da Di Castri Vincenzo, sita nella Zona Industriale di Francavilla Fontana, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., procedevano alla perquisizione e al sequestro (probatorio) di 57.164 pezzi/giocattoli, sul presupposto, tra l'altro, che gli stessi recassero marchi contraffatti di note case produttrici o comunque recassero segni mendaci di altri prodotti industriali e che fossero privi della marcatura CE prevista dagli artt. 4 e 5 del D.Lgvo. n. 313/91. Nello stesso verbale di sequestro la Guardia di Finanza individuava quali ipotesi di reato a carico del Di Castri quelle previste dagli artt. 474 e 517 c.p nonché quella prevista dall'art. 11 del D.Lgvo. n. 313/91.
Con decreto emesso in data 16 luglio 2004 e notificato al Di Castri il 12 agosto 2004, il P.M. presso il Tribunale di Brindisi convalidava l'anzidetto sequestro ipotizzando però i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi al Tribunale, il quale,con ordinanza del 30 settembre 2004, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Di Castri, annullava il sequestro e disponeva la immediata restituzione in favore del predetto dei beni oggetto della suddetta misura cautelare. Il provvedimento non veniva tuttavia eseguito perché nel frattempo il P.M., con riferimento alla stessa identica merce appena dissequestrata, emetteva decreto di sequestro preventivo, successivamente convalidato dal GIP con ordinanza del 14 ottobre 2004. Anche quest'ultimo provvedimento di sequestro veniva impugnato dal difensore del Di Castri dinanzi al tribunale del riesame di Brindisi, il quale però, con ordinanza dell'8.11.2004, rigettava l'istanza di riesame. A fondamento della decisione il tribunale osservava che la nuova contestazione di cui agli artt 517 c.p. e 11 D.leg.vo n313 del 1991 era aderente alla fattispecie perché dagli atti non emergeva alcuna contraffazione ma solo un'imitazione figurativa di marchi o di segni distintivi di prodotti noti;che tali imitazioni erano idonee ad ingannare gli acquirenti sull'effettiva provenienza del prodotto;che era configurabile anche il reato di cui all'art. 11 del D.leg.vo 313 del 1991 perché molti giocattoli per bambini erano privi del marchio CE. Osservava conclusivamente che trattatavasi di beni la cui fabbricazione o alienazione costituiva reato per cui erano soggetti a norma del secondo comma dell'art. 240 c.p. a confisca obbligatoria anche in assenza di condanna e perciò, a norma dell'articolo 324 comma 7 c.p.p., il sequestro non poteva essere revocato.
Ricorre per Cassazione l'indagato per mezzo del suo difensore deducendo:
violazione dell'articolo 649 c.p.p. ed in particolare del principio del giudicato cautelare posto che in assenza di nuovi elementi, il tribunale aveva confermato un provvedimento di sequestro emesso dal P.M. dopo che analogo provvedimento era stato annullato da altra sezione del medesimo tribunale; precisa che il nuovo sequestro preventivo non poteva ritenersi giustificato dagli accertamenti investigativi effettuati dopo la prima ordinanza del tribunale, trattandosi di una mera riproduzione del contenuto del verbale di perquisizione; che l'unico elemento di novità era rappresentato da un fax, allegato all'informativa della Guardia di Finanza, contenente una pseudo perizia, ma trattasi di documento che non ha alcun valore probatorio e non può essere utilizzato ai fini della valutazione del fumus del reato contestato;
violazione dell'art. 321 1^ comma c.p.p. in relazione agli artt 517 c.p. e 11 D.legvo 31/3 del 1991: assume che i reati ipotizzati non sarebbero astrattamente configurabili giacché quello di cui all'articolo 517 c.p. non si consuma con la semplice detenzione ma con la messa in vendita o in circolazione del prodotto e quello di cui al D.Leg.vo 313 del 1991 non è ipotizzabile, trattandosi di accessori d'abbigliamento e non di giocattoli.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il riferimento al cosiddetto giudicato cautelare è del tutto improprio perché l'effetto preclusivo, nei limiti in cui per la fase delle indagini preliminari si può parlare di effetto preclusivo, opera finché siano identiche le premesse giuridiche o fattuali su cui si fonda il precedente provvedimento. Nella fattispecie, respinta una richiesta di sequestro probatorio, è stata accolta legittimamente un'istanza di sequestro preventivo giacché diverse sono le caratteristiche che contraddistinguono i due istituti: il sequestro probatorio risponde ad esigenze probatorie e può essere eseguito sia dalla polizia giudiziaria che dal pubblico ministero, al fine di assicurare l'acquisizione delle fonti di prova;" quello preventivo è diretto ad impedire l'iter criminoso di un reato o ad impedire nuovi reati o a garantire la confiscabilità di una cosa e realizza una finalità cautelare che può essere perseguita soltanto dal giudice su richiesta del pubblico ministero (cfr. Cass 16 luglio 19900, Acanfora). Di conseguenza è perfettamente ammissibile la richiesta di un sequestro preventivo su cose già oggetto di sequestro probatorio anche quando siano state già restituite all'avente diritto, a condizione ovviamente che sussistano i presupposti per l'adozione di tale misura cautelare. Nel caso in esame peraltro erano parzialmente cambiate le condizione che avevano indotto il giudice a respingere la richiesta di sequestro probatorio, sia perché si erano ipotizzati reati diversi da quelli posti a base del sequestro probatorio, sia perché si erano evidenziati nuovi elementi di prova. La modificazione del quadro probatorio di riferimento può giustificare la rinnovazione di un'istanza già respinta. In questa fase qualsiasi informativa proveniente dalla Polizia Giudiziaria o recepita dalla Polizia può essere utilizzata. Nella richiesta di convalida del sequestro preventivo che, come sopra chiarito, è istituto diverso dal sequestro probatorio si sono ipotizzati i reati di cui agli artt. 517 c.p. ed il Decreto legislativo n. 313 del 1991, prima non considerati.
Per quanto concerne la configurabilità del reato di cui all'articolo 517 c.p., l'assunto dell'indagato secondo il quale la semplice detenzione della merce non sarebbe sufficiente a configurare tale ipotesi criminosa occorrendo comunque la messa in vendita o la messa in circolazione richiede alcune puntualizzazioni. Come è noto l'oggetto specifico della tutela penale del reato in questione consiste nell'interesse pubblico dell'ordine economico il quale deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori mediante l'uso di nomi, marchi o segni distintivi apposti ingannevolmente ad opere dell'ingegno o a prodotti industriali per simulare un'origine, provenienza o qualità non propria dell'opera dell'ingegno o del prodottoci reato in esame consiste quindi nell'usare nomi marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine provenienza e qualità dell'opera. Si presuppone però che tali segni non siano ne' alterati ne' contraffatti altrimenti, con il concorso degli altri elementi, troverà applicazione l'articolo 514 c.p.. L'inganno può dipendere o dall'imitazione del segno distintivo o da altre indicazioni mendaci. Deve in sostanza trattarsi di indicazioni equivoche. Essendo un delitto di pericolo e soltanto eventualmente di danno è sufficiente la mera possibilità d'inganno. La consumazione del reato ha inizio nel momento in cui avviene il primo fatto di messa in vendita o in circolazione del prodotto ossia nel momento del passaggio dal fabbricante al consumatore o ad un intermediario e può proseguire fino al momento della destinazione al consumatore finale. Il tentativo è giuridicamente possibile e può verificarsi ad esempio nell'ipotesi in cui la merce che il fabbricante ha ceduto all'importatore venga bloccata alla frontiera (Per una fattispecie di tentativo cfr. Cass. n. 11671 del 1999 proprio con riferimento a merce bloccata alla frontiera). La messa in circolazione si verifica allorché il prodotto esce dalla sfera del fabbricante e tale attività può realizzarsi o mediante la vendita - che è in definitiva una forma di messa in circolazione - o mediante una donazione, un deposito uno scambio ecc. La mera detenzione ai fini della consumazione del reato è irrilevante solo se rimane nella sfera del fabbricante, ma se è finalizzata alla messa in vendita o in circolazione non costituisce più circostanza irrilevante , ma attività prodromica alla messa in circolazione o in vendita. La consegna della merce al vettore, allo spedizioniere, al depositario, all'intermediario, all'importatore configura un'ipotesi di messa in circolazione. Il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l'intermediario, il magazziniere rispondono del reato in concorso con il fabbricante se consapevoli del fatto. In definitiva il prodotto con segni mendaci si considera posto in circolazione quando esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità della circolazione.
Nella fattispecie, premesso che il tribunale ha accertato che le imitazioni erano idonee a trarre in inganno i consumatori, si rileva che il prodotto è stato sequestrato in un centro commerciale ossia in un centro destinato alla distribuzione e si trovava in deposito nell'attesa della distribuzione, si trattava cioè di merce immagazzinata nell'attesa della distribuzione finale. Essa era stata già messa in circolazione allorché era stata consegnata al Di Castri. Questi ha concorso con il fabbricante o con un suo intermediario nella perpetrazione del reato nel momento in cui ha ricevuto la merce. L'attività d'immagazzinamento finalizzata alla distribuzione configura astrattamente l'ipotesi criminosa ipotizzata. Per quanto concerne il reato di cui all'articolo 11 decreto legislativo n. 313 del 1991, il tribunale ha già chiarito in punto di fatto che molti articoli sequestrati, contrariamente all'assunto della difesa, erano chiaramente dei giocattoli i quali erano privi del marchio CE ed in alcuni casi anche delle indicazioni che ad esso si devono accompagnare. Tale motivazione, non essendo contraria alla legge, non può essere censurata in questa sede posto che in questa materia gli unici motivi deducibili a norma dell'articolo 325 c.p.p. sono quelli relativi a violazione di legge sostanziale o processuale. P.Q.M.
Letto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2005