Sez. 3, Sentenza n. 43878 del 30/09/2004 Cc. (dep. 10/11/2004 ) Rv. 230308
Presidente: Savignano G. Estensore: De Maio G. Relatore: De Maio G. Imputato: Cacciatore. P.M. Meloni VD. (Parz. Diff.)
(Rigetta, Trib. Torino, 2 Luglio 2003)
EDILIZIA - IN GENERE - Esecuzione dell'ordine di demolizione - Revoca o sospensione - Criteri di valutazione del giudice dell'esecuzione - Pendenza di ricorso al TAR - Sufficienza - Esclusione.
Massima (Fonte CED Cassazione)
Al fine di disporre l'esecuzione dell'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione deve valutare la compatibilità dell'ordine adottato con i provvedimenti assunti dall'autorità amministrativa o dal giudice, e deve revocare l'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto se i nuovi atti amministrativi siano assolutamente incompatibili. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che la decisione di sospendere l'ordine non consegue alla mera pendenza di un procedimento amministrativo o giurisdizionale, in quanto il giudice è chiamato ad una valutazione prognostica dei tempi di definizione, e dei possibili esiti, della procedura pendente valutando in concreto, e contemperando seppure in via provvisoria, i due interessi potenzialmente
confliggenti: quello pubblico, alla rapida definizione delle situazioni giuridiche ed alla riparazione del bene giuridico violato attraverso l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; quello (privato) del condannato ad evitare l'irreparabilità di un pregiudizio personale in pendenza di una situazione giuridica controversa).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 30/09/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 01122
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 047412/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CACCIATORE MARIA TERESA, N. IL 18/06/1924;
avverso ORDINANZA del 02/07/2003 TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
lette le conclusioni del P.G.: inammissibile il ricorso. MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 24.12.98 del Pretore di Torino, irrevocabile il 27.10.99, Cacciatore Maria Teresa fu condannata, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 20 lett. b) 1.47/85, alla pena di giorni sette di arresto e lire 800.000 di ammenda, oltre demolizione dell'opera abusiva in data 6.6.02 il P.M. presso il Tribunale di Torino emise nei confronti della Cacciatore provvedimento di ingiunzione a demolire, contro il quale la predetta propose incidente di esecuzione, chiedendo che l'ordine di demolizione fosse dichiarato, in pendenza del giudizio amministrativo intentato avverso l'ordine di demolizione impartito dal Sindaco, nullo e/o inefficace o, comunque, fosse sospeso fino alla pronuncia definitiva del giudice amministrativo. Tale istanza è stata rigettata con ordinanza del 29.7.2003 del giudice dell'esecuzione.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione personalmente la Cacciatore, la quale, con unico motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, in quanto l'ingiunzione a demolire del P.M. avrebbe dovuto essere annullata perché il Tar adito, in accoglimento della richiesta cautelare preliminare, con provvedimento n. 361/97 del 26.2.97 aveva disposto la sospensione dell'ordinanza di demolizione del Sindaco.
Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che: 1) il giudice dell'esecuzione, al fine di disporre l'esecuzione dell'ordine di demolizione, deve valutare la compatibilita dell'ordine stesso con i provvedimenti nel frattempo eventualmente assunti dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa e deve revocare l'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto se i nuovi atti amministrativi siano assolutamente incompatibili con esso; 2) la sospensione di una statuizione di demolizione contenuta nella sentenza penale passata in giudicato può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo quando sia razionalmente e concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione (cfr., tra le molte, Cass. sez. 3^, 4.5.2000 n. 1388, rv. 216071;
11.3.2003 n. 11051, rv. 224347). Ciò significa che la pendenza di un procedimento amministrativo o giurisdizionale non comporta, automaticamente e di per sè, la sospensione dell'ordine, dovendo, invece, la decisione discendere dalla valutazione concreta degli interessi potenzialmente configgenti: quello pubblico alla rapida definizione delle situazioni giuridiche e alla riparazione del bene giuridico violato, mediante l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose; quello (privato) del condannato ad evitare l'irreparabilità di un pregiudizio personale in presenza di una situazione giuridica fluida (la pendenza del procedimento amministrativo o giurisdizionale) che contemperi e componga gli interessi in conflitto mediante la conformazione dell'interesse privato all'interesse pubblico. In una situazione siffatta, come quella prospettata dal ricorrente, quindi la corretta interpretazione normativa e sistematica chiama il giudice a una valutazione prognostica dei tempi di definizione e dei possibili esiti della procedura pendente; in altri termini, la legge demanda al prudente apprezzamento del giudice il contemperamento in via provvisoria degli interessi in conflitto. In una linea siffatta è stato espressamente ritenuto che l'intervenuta sospensione, in via cautelare, da parte del giudice amministrativo dell'ordinanza sindacale di demolizione non si riverbera sul potere del giudice penale di disporre e far attuare l'autonomo ordine di rimessione in pristino (Cass. sez. 3^ 5.1.2000, n. 3286). La valutazione nei sensi indicati è stata correttamente compiuta dal Giudice dell'Esecuzione che ha articolato la propria decisione su due argomenti logicamente ineccepibili: a) dal provvedimento di sospensiva del TAR non emergono elementi che lascino desumere un contrasto dell'ordine sindacale di demolizione con le norme e gli interessi della P.A.; b) non sono concretamente individuabili a breve i termini di definizione del procedimento giurisdizionale amministrativo (è sufficiente pensare che la sospensiva del TAR è del 26.2.97 e che non risulta presentata da parte dell'interessata alcuna istanza di prelievo), la cui attesa pertanto potrebbe frustrare gli interessi urbanistici tutelati dall'ordine di demolizione emesso dal giudice penale. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2004