Cass. Sez. III sent.4317 del 2 febbraio 2006 (ud. 20 dicembre 2005)
Pres. Vitalone Est. Petti Imp. Sammartino
Urbanistica – Normativa antisismica (realizzazione tettoia)
Una tettoia integra il concetto di costruzione richiesto per l’applicabilità
della normativa antisismica già disciplinata dalla Legge n- 64 del 1974 e
sostanzialmente riprodotta nel T.U. edilizia (d.pr. 380 del 2001)
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Claudio Vitalone
1.Dott.Ciro Petti
2.Dott.Carlo Grillo
3.Dott.Alfredo Maria Lombardi
4.Dott.Antonio Ianniello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Sammartino Felice, nato a Gela il 1 ° gennaio del
1954, avverso la sentenza del tribunale di Gela;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Francesco
Salzano, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente
all'omessa concessione dei benefici di legge;
letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 3 febbraio del 2005, il tribunale di Gela condannava Sammartino
Felice alla pena di € 2000,00 di ammenda quale responsabile del reato ci cui
all'art 20 della legge n 64 del 1974 perché, nella qualità di proprietario
dell'immobile sito in Gela, aveva realizzato la costruzione di una tettoia ad
una falda con pilastri in quadratini di ferro saldati a piastre di ferro infisse
al massetto di calpestio,senza la preventiva autorizzazione del genio civile in
una zona dichiarata sismica.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore denunciando:
- la violazione della norma incriminatrice perché la tettoia, peraltro allo
stato grezzo, non integra il concetto di costruzione richiesto per
l'applicabilità della legge n. 64 del 1974 trattandosi di una semplice struttura
d'appoggio;
- l'illogicità e contraddittorietà della motivazione poiché non si era accertata
la natura dell'opera e più precisamente non si era accertato se le travi fossero
o no saldate a piastre di ferro infisse al suolo; inoltre in base alla
deposizione del teste Lombardo, il tribunale avrebbe dovuto considerare l'opera
una pertinenza;
- l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solo con riferimento al terzo motivo.
Infondati sono invece i primi due motivi.
In proposito, premesso che la legge n. 64 del 1974 non è stata esplicitamente
abrogata dall'articolo 136 del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia), anzi
si è precisato, con l'articolo 137, che essa resta in vigore per tutti i campi
di applicazione originariamente previsti dal testo normativo e non applicabili
alla parte prima del testo unico, si osserva che l'articolo 95 del testo unico,
che riproduce integralmente il contenuto del previgente articolo 20 della legge
n. 64 del 1974, punisce chiunque violi le disposizioni contenute nel presente
capo (si tratta del capo IV del testo unico) e nei decreti interministeriali di
cui agli artt 52 ed 83 del T.U. con l'ammenda da 206 euro a 10.329 euro.
Gli articoli 93 e 94 del testo unico sull'edilizia mantengono inalterata la
distinzione tipica della legge n. 64 del 1974 tra attività di denuncia di lavori
nelle zone sismiche e inizio dei lavori nelle medesime zone in assenza di
autorizzazione la distinta incriminazione trova piena giustificazione
nell'interesse alla sicurezza statica degli edifici costruiti in zone sismiche e
nella conseguente necessità di una doppia forma di controllo: la prima
pertinente alla fase di progettazione e la seconda a quella di esecuzione. A tal
fine l'articolo 93 del testo unico approvato con D.P.R. n. 380 del 2001,
imponendo l'obbligo positivo della preventiva denuncia dell' opera, sanziona
l'impossibilità dell'amministrazione di controllare la costruzione antisismica
nel momento della sua progettazione mentre l'articolo 94, sanzionando l'inizio
dei lavori senza autorizzazione, garantisce il controllo amministrativo nella
fase esecutiva del manufatto.
L'articolo 93 del Testo unico, che riproduce sostanzialmente l'articolo 17 della legge n. 64 del 1974, dispone che nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni o riparazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. La normativa in questione è rivolta principalmente alla sicurezza delle abitazioni situate in zone sismiche ed è pertanto finalizzata, a salvaguardare l'incolumità pubblica. Essa non distingue tra opere interne ed opere esterne, ma prescrive il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione La giurisprudenza di questa corte nel concetto di costruzione, sotto il vigore della disciplina previgente, faceva rientrare qualsiasi opera a prescindere dal titolo abilitativo richiesto (concessione o autorizzazione) e dalle sue caratteristiche o dimensioni e ciò al fine di consentire il controllo preventivo e documentale dell'attività edile eseguita in zone sismiche (Cass n. 10640 del 1985; 21 luglio 1992 n. 8140; Cass. Sez III n. 7353 del 1995;2 giugno n. 1999 n. 6923).
La vigilanza sull'attività edilizia nei comuni considerati sismici si affianca a
quella ordinaria basata sul rilascio di un titolo abilitativo conforme alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Nelle zone sismiche l'attività edilizia è
quindi soggetta ad un duplice controllo: a quello operato dall'ufficio tecnico
regionale, riguardante la sicurezza delle costruzioni rispetto ai fenomeni
sismici, ed a quello dell'autorità comunale, attinente all'osservanza degli
strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Quindi, sia in base alla
disciplina attuale, che a quella previgente, qualsiasi intervento edilizio,
fatta eccezione per quello di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in
zona sismica, deve essere preventivamente denunciato all'ufficio tecnico, al
fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina
vigente in materia di costruzione in zone sismiche. Questa stessa sezione ha già
avuto occasione di statuire in generale che anche la costruzione di una
struttura di piccole dimensioni, purché costituente manufatto in muratura,
ancorché soggetta dal punto di vista della disciplina urbanistica alla sola
autorizzazione, deve essere preventivamente denunciata al Genio Civile (Cass n.
11328 del 1995) precisando altresì che sono soggetti a tale preavviso anche i
lavori di ristrutturazione (Cass 6993 del 1999).
Fondato, come già accennato, è invece il terzo motivo poiché la parte aveva
chiesto i benefici di legge e sul punto è mancata qualsiasi pronuncia da parte
del giudice.
La sentenza va annullata con rinvio limitatamente a tale punto essendo compito
precipuo del giudice di merito verificare se il prevenuto sia o no meritevole
dei benefici (Così Cass. 11237 del 1991). La contraria opinione espressa da
Cass. n 21049 del 2004, secondo la quale i benefici potrebbero essere concessi
anche da questa corte, non è condivisibile giacché la valutazione prognostica
posta a base della concessione dei benefici della sospensione condizionale della
pena e della non menzione della condanna costituisce un tipico giudizio di
merito.
Per il principio della formazione progressiva del giudicato, per quanto concerne
l'affermazione della responsabilità e l'entità della pena, la sentenza si deve
ritenere passata in giudicato
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 623 c.p.p.
Annulla
La sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sull' istanza di
concessione dei benefici di legge con rinvio al tribunale di Gela.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma il 20 dicembre del 2005