Cass. Sez. III sent.2198 del 19 gennaio 2006 (ud. 4 ottobre 2005)
Pres. Lupo Est. Fiale Imp. Fiore
Urbanistica – Condono edilizio. Sospensione del procedimento e giudizio
amministrativo
La sospensione del procedimento a seguito di istanza di condono opera
indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura meramente
dichiarativa) purché sussistano i presupposti di legge. La mancata sospensione
non produce alcuna nullità.
Dall’eventuale proposizione di ricorso innanzi al giudice amministrativo non
scaturisce un obbligo di ulteriore sospensione del processo penale non
prevedendo la legge in materia una pregiudiziale amministrativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 04/10/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1726
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 2741/1995
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIORE Giovan Giuseppe, n. a Ischia il 16/12/1939;
avverso la sentenza 18/10/1994 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo
Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. SINISCALCHI Antonio che
ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del
ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18/10/1994 la Corte di Appello di Napoli confermava la
sentenza 12/11/1993 del Pretore di Ischia, che aveva affermato la
responsabilità penale di Fiore Giovan Giuseppe in ordine ai
reati di cui:
alla L. n. 47 del 985, art. 20, lett. c), (per avere realizzato, senza
la necessaria concessione edilizia, in zona assoggettata a vincolo
paesaggistico, un manufatto su un'area di mq. 45 - acc. in Ischia, il
19/03/1991);
alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies;
e lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 2, giorni 15 di
arresto e L. 35 milioni di ammenda, ordinando la demolizione delle
opere abusive e la rimessione in pristino dello stato originario dei
luoghi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Fiore, il quale ha
eccepito:
violazione della L. n. 47 del 1985, art. 44, per la mancata sospensione
del procedimento, pur essendo ancora aperti i termini per la
presentazione di domanda di condono edilizio ai sensi del D.L. n. 551
del 1994 e D.L. n. 649 del 1994;
incongrua valutazione dello stato dell'opera, che ben poteva ritenersi
"ultimata" (alla data del 31/12/1993) ai fini dell'ottenimento del
condono.
Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dal
ricorrente, L. n. 724 del 1994, ex art. 39, questa Corte - all'udienza
del 25.1.1995 - ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi
della L. n. 47 del 1985, art. 38. Il Comune di Ischia ha comunicato che
la autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Sindaco in data
18/04/2001, è stata annullata dalla Soprintendenza per i
beni ambientali con provvedimento del 17/04/2002, impugnato davanti al
competente Tribunale amministrativo, e che deve essere corrisposta una
somma a conguaglio di quella versata a titolo di oblazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché
manifestamente infondato.
1. In tema di condono edilizio, nel caso di operatività
della sospensione L. n. 47 del 1985, ex art 44, (rivolta a consentire
agli interessati di presentare la domanda di sanatoria), se il giudice,
per errore, non sospende un procedimento sospendibile, non si produce
per ciò alcuna nullità, essendo tale omissione -
in relazione al principio di tassatmtà delle
nullità - priva di sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3^
15/02/2005, Benzo ed altra;
3/07/1998, n. 7847, Todesco ed altri; 27/07/1995, n. 8545, D'Apice e,
con riferimento alla sospensione L. n. 47 del 1985, ex art. 38, in
seguito alla effettiva presentazione della domanda di condono, Cass.,
Sez. 3^: 10/12/1997, n. 11334, Fede e 20/06/1995, n. 7021, Spettro).
L'omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza
funzionale temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante
qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass.,
Sez. 3^, n. 8545/95).
Deve affermarsi, in materia, il principio che la sospensione del
processo, L. n. 47 del 1985, ex art. 44, opera indipendentemente dalla
pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa),
purché sussistano i presupposti di legge. Proprio per la
natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non
è necessario un formale provvedimento giudiziale per la
operatività di essa, che può essere accertata
anche in sede di giudizio finale (Cass., Sez. 3^ 14/05/1999, n. 6054,
P.M. in proc. Bartaloni ed altri). Nella fattispecie in esame il
ricorrente non ha alcun interesse a lamentare il vizio procedendo" in
questione, poiché non ha subito alcun pregiudizio, avendo
successivamente presentato istanza di condono. In seguito a tale
avvenuta presentazione questa Corte di legittimità ha
sospeso il procedimento, L. n. 47/1985, ex art. 38. 2. Il condono
edilizio non può essere concesso in carenza della necessaria
autorizzazione paesaggistica e, nella vicenda in esame, il procedimento
amministrativo di sanatoria (non risultando che il T.a.r. abbia
concesso sospensiva) deve ritenersi negativamente concluso.
Nè dalla mera proposizione del ricorso al giudice
amministrativo discende un obbligo di ulteriore sospensione
(praticamente sine die) del procedimento penale, perché la
legge non stabilisce, in materia, una pregiudiziale amministrativa
(art. 3 c.p.p.) ed attribuisce anzi al giudice penale il potere-dovere
di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità
della causa di estinzione del reato. Lo stesso giudice penale non
è vincolato, inoltre, all'esito del procedimento instaurato
davanti al giudice amministrativo, da cui l'inutilità di
ogni sospensione del giudizio penale. Neppure è
configurabile violazione dell'art. 479 c.p.p., proprio
perché "la decisione sull'esistenza del reato" non dipende
dalla risoluzione della controversia amministrativa (che dovrebbe
essere altresì caratterizzata da una particolare
complessità), mentre l'irrilevanza assoluta della pretesa
pregiudiziale comporta - al contrario - l'obbligo di procedere.
Giova ricordare, in proposito, che la Corte Costituzionale - con
decisione n. 85 dell'1/04/1998 - ha dichiarato infondata, con
riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità
della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 9, nella parte in cui non
prevede la sospensione dell'azione penale in pendenza dell'impugnazione
giurisdizionale del provvedimento di diniego sulla richiesta di condono
edilizio e di autorizzazione paesaggistica per opere abusive in zona
sottoposta a vincolo paesistico.
Per interventi abusivi siffatti l'effetto del condono-sanatoria si
verifica solo quando l'autorità preposta al vincolo,
mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze
sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita
suscettibile di conseguire l'autorizzazione in sanatoria e
l'autorità comunale abbia rilasciato la concessione edilizia
sanante.
In tal caso, in cui gli effetti dell'oblazione-condono e della
sanatoria debbono necessariamente coincidere, la Consulta ha rilevato
che non è prevista una specifica sospensione del
procedimento penale qualora la domanda di sanatoria abbia avuto esito
negativo in via amministrativa e sia sorta contestazione avanti al
giudice amministrativo sulla legittimità del rifiuto. Ed il
giudice delle leggi ha evidenziato che "sul piano costituzionale non si
pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del
procedimento penale, quando sia pendente avanti ad un altro giudice una
controversia che debba risolvere una questione su un atto,
pregiudiziale alla definizione del primo processo. Anzi in sede di
disciplina positiva si è andato affermando il principio
della separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle
giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato e penale
dall'altro, con le sole previsioni di ipotesi derogatorie
tassativamente previste dalla legge, ritenendosi di privilegiare, anche
in sede penale, l'esigenza di sollecita definizione del processo".
La scelta di sospensione del corso dell'azione penale fino alla
definizione della controversia giurisdizionale amministrativa, fermi
tutti i poteri di autonoma vantazione del giudice penale, è
"tutt'altro che obbligata" e razionalmente il legislatore non ha inteso
effettuarla (vedi Cass., Sez. 3^, 5/11/1999, Barbieri). 3. La
inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi
conto della prescrizione del reato che venga a scadere in epoca
successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla
presentazione dell'atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21/12/2000,
n. 32, ric. De Luca). 4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186
della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per
ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità", alla
declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a
norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa
delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di Euro 500,00. P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento
in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006