TAR Campania (SA) Sez. II n. 1780 del 26 novembre 2020
Urbanistica.Silenzio rigetto e potere di adottare in seguito il provvedimento espresso

L’avvenuta formazione del silenzio rigetto, pur comportando la cessazione dell’obbligo di provvedere in capo alla p.a., trattandosi comunque di silenzio cd. significativo, non priva tuttavia la stessa del potere di adottare in seguito il provvedimento espresso, in ossequio al principio di inesauribilità del potere amministrativo

Pubblicato il 26/11/2020

N. 01780/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01362/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2020, proposto da:
Maria Paolino, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castelnuovo Cilento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. 1 del 2020 nonché del provvedimento implicito di diniego reso sull'istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente in data 3.8.2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art.25, co.2 d.l. n.137/2020;

Sentite le stesse parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con ricorso notificato a mezzo pec in data 29.10.2020 al Comune di Castelnuovo Cilento (Sa), ritualmente depositato il 4.11.2020, la ricorrente ha richiesto a questo Tribunale l’annullamento, previa sospensione cautelare:

- dell'ingiunzione di demolizione n. 1/2020 del 2.7.2020, prot. 3617 del 2.7.2020, notificata alla ricorrente in data 25.8.2020;

- per quanto occorrer possa, del verbale di sopralluogo del 16.12.2019, prot. 423 del 27.1.2020 e della comunicazione di avvio del procedimento prot. 629 del 6.2.2020;

- del provvedimento tacito di diniego formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente in data 3.8.2020;

- della nota a firma del Responsabile del Settore Urbanistico comunale prot. 5554 del 5.10.2020, comunicata il 29.10.2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, nonché per l’accertamento

della sussistenza, nel caso in esame, delle condizioni di cui all’art. 36 DPR 380/2001 per ottenere il titolo edilizio in sanatoria;

Visti i motivi di ricorso, che censurano il provvedimento impugnato sotto molteplici profili, formali e sostanziali, come meglio articolati e rappresentati nel ricorso introduttivo;

Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato, e che sussistono dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, per le assorbenti ragioni di seguito rappresentate:

- quanto all’ordinanza demolitoria n.1/2020, di cui al prot.3617 del 2.7.2020, essa è palesemente illegittima perché notificata (in data 25.8.2020), allorchè era pendente, per il Comune procedente, il termine di sessanta giorni, ex art.36, co.3 D.p.r. n.380/2001, per esaminare l’istanza di accertamento di conformità, presentata dalla ricorrente in data 3.8.2020. Si osserva, da un lato, che la giurisprudenza consolidata esclude il potere di adozione dell’ingiunzione demolitoria in pendenza del termine per esaminare l’istanza di sanatoria (v., quam multis, Tar Roma, 9.4.2020, n.3851) e, da un altro, che in mancanza di notifica, l’atto amministrativo ricettizio, quale l’ingiunzione in parola, è inidoneo a spiegare effetti nei riguardi del soggetto inciso. Nella fattispecie in esame, pertanto, l’ordinanza demolitoria è stata notificata il 25.8.2020, quando era ancora pendente il termine per esaminare l’istanza di sanatoria presentata il 3.8.2020, con conseguente insanabile illegittimità dell’ingiunzione demolitoria;

- quanto alla determinazione prot.n.5554 del 5.10.2020, con la quale l’Amministrazione, pur dando atto della formazione del silenzio rigetto ex art.36, co.3 D.p.r. n.380/2001, stante l’avvenuto decorso, a tale data, del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, palesava ragioni ostative al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, giova premettere che, secondo la maggioritaria opinione della giurisprudenza, cui il Collegio aderisce, l’avvenuta formazione del silenzio rigetto, pur comportando la cessazione dell’obbligo di provvedere in capo alla p.a., trattandosi comunque di silenzio cd. significativo, non priva tuttavia la stessa del potere di adottare in seguito il provvedimento espresso, in ossequio al principio di inesauribilità del potere amministrativo (cfr., Consiglio di Stato, 23.11.2020, n.7266; Consiglio di Stato, Consiglio di Stato, 5.8.2020, n.5058; Tar Latina, 15.3.2019, n.187; Tar Bologna, 9.6.2016, n.590). La predetta determinazione, pertanto, lungi dall’essere atto meramente confermativo del silenzio (peraltro parimenti oggetto di impugnazione), costituisce atto espressivo della perdurante potestà amministrativa e, in quanto tale, idoneo a superare, sul piano effettuale, il diniego tacito scaturente dall’inerzia protrattasi per oltre sessanta giorni, da considerarsi pertanto ormai tamquam non esset;

Ciò posto, ad avviso del Collegio sono meritevoli le censure di parte ricorrente, relativamente al difetto motivazionale della summenzionata nota prot.n.5554 del 5.10.2020, nella parte in cui non cita alcuna disposizione delle NTA asseritamente ostativa, né consente agevolmente alla ricorrente di percepire le ragioni dell’insanabilità delle opere contestate;

Considerato peraltro che, in ragione della manifesta fondatezza del ricorso, ai sensi di quanto precede, si ritiene:

- superfluo l’esame delle ulteriori doglianze formulate nel ricorso;

- necessario procedere all’annullamento delle determinazioni impugnate;

- di addebitare le spese di giudizio al Comune soccombente, liquidate come indicato in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla:

- l’ordinanza del Comune di Castelnuovo Cilento n.1/2020 del 2.7.2020, di cui al prot.n.3617;

- la determinazione del Comune di Castelnuovo Cilento di cui alla nota prot.n.5554 del 5.10.2020.

Condanna altresì il Comune di Castelnuovo Cilento al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Igor Nobile, Referendario, Estensore