IL PASSAGGIO DEL CERINO E LA SILHOUETTE DI UN NUOVO CONDONO EDILIZIO.
In caso contrario, dove ricercare le responsabilità per le prossime vittime e danni da eventi sismici.
(Breve annotazione a “Parere sul D.L. 24 Giugno 2014, n° 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” di integrazione e correzione al parere reso in sede di Conferenza unificata il 10 Luglio 2014)

di Massimo GRISANTI

A futura memoria, è doveroso far immediatamente presente, prima che la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n° 90/2014 venga approvata in Parlamento, che nel caso in cui – di fondo – non vi sia l’obiettivo di giungere ad una riforma della legislazione in tema di governo del territorio che incisivamente assicuri la pubblica incolumità, le responsabilità per le prossime vittime e danni da eventi sismici dovranno essere ricercate in quegli ambiti istituzionali che hanno avuto il coraggio, rispettivamente, di proporre ed approvare modifiche al Testo Unico dell’Edilizia che privatizzano la tutela della pubblica incolumità.

 

Nella seduta del 17 luglio u.s. la Conferenza Unificata Stato-Regioni, con una procedura che mi appare del tutto singolare, “le Regioni hanno consegnato un documento contenente alcuni aggiornamenti degli emendamenti già proposti nella seduta della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 relativi al “Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. Su tali aggiornamenti, riportati in appendice, non risulta essersi espressa, con votazione, la Conferenza Stato-Regioni.

 

Ciò che fa rimanere basiti è l’insanabile contradditorietà tra la motivazione che accompagna le modificazioni proposte, e l’effetto che da esse ne scaturirà, e i principi comunitari posti a tutela della pubblica incolumità delle persone e delle cose contro i fattori di rischio derivanti dall’utilizzazione del territorio.

 

La Motivazione:

La riforma dell’autorizzazione sismica costituisce un presupposto essenziale per ridurre i tempi delle procedure edilizie, in particolare del permesso di costruire, e per aumentare i livelli di tutela dell’interesse pubblico in un settore in cui la disciplina è risalente.

La proposta di semplificazione, costituisce una priorità per le Regioni che l’hanno condivisa e già concordata con il Governo, partecipata anche con il Consiglio Superiore dei LL.PP, può contribuire a favorire la ripresa un settore chiave per lo sviluppo del Paese.

La riforma si basa sull’applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, difatti prevede che l’autorizzazione sismica debba essere richiesta solo per realizzare gli interventi edilizi più rilevanti per la pubblica incolumità, come le nuove costruzioni particolarmente complesse o gli ampliamenti di edifici esistenti. Gli interventi più semplici, invece, potranno essere realizzati subito dopo aver depositato il progetto, corredato delle attestazioni dei tecnici abilitati, presso gli sportelli unici comunali.

Emblematici i dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna, secondo cui la riforma produrrebbe una significativa riduzione dei tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche: da 141 a soli 50 giorni.”.

 

Poiché dal testo degli emendamenti emerge:

  • in primis, la definizione, oggi assente nella legislazione statale, di zone di bassa sismicità (zona 3) e di bassissima sismicità (zona 4), collegata all’obbligo di dotarsi di autorizzazione sismica preventiva (art. 94 T.U.E.); in ciò recependo le critiche più volte esposte dallo scrivente con interventi pubblicati dal sito Lexambiente.it;

  • in secundis, che la Pubblica Amministrazione dovrà pronunciarsi espressamente, in via preventiva, unicamente per: interventi di sopraelevazione o di ampliamento, di adeguameno o miglioramento di edifici esistenti oppure nuove costruzioni diversi dalle tipologie usuali, in zone sismiche di media (zona 2) od alta sismicità (zona 1);

ecco che le riclassificazioni sismiche del territorio operate dalle Regioni [che, come la Regione Toscana, hanno spostato centinaia di comuni dalla zona sismica 2 alla zona sismica 3] finiscono per esentare gli Uffici tecnici regionali del Genio Civile dall’assumersi le responsabilità del preventivo controllo e, di conseguenza, per addossarle:

  1. in capo agli Uffici tecnici comunali (cfr. Consiglio di Stato, n° 3505/2011), per interventi comportanti il rilascio del permesso di costruire;

  2. in capo ai progettisti, per interventi di ristrutturazione edilizia.

 

Ciò che hanno tuttavia ben compreso sia le Regioni che lo Stato, è che il controllo degli Uffici regionali del Genio Civile deve comunque essere effettuato anche nelle zone 3 e 4, stante la loro doverosità di rilasciare il “certificato di rispondenza” ex art. 62 D.P.R. n° 380/2001, prescritto, quale atto di assenso (v. art. 5 T.U.E.), per poter utilizzare qualsiasi costruzione in qualsiasi zona sismica.

 

Infatti, il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa non può spingersi al punto da obliterare ogni forma di controllo della Pubblica Amministrazione per le edificazioni in zona sismica, in quanto altrimenti il Cittadino non gode di quell’idonea garanzia, che solamente una P.A. che vigila e controlla può assicurare, contro i fattori di rischio connessi all’utilizzazione del territorio.

 

Certificato di rispondenza la cui esistenza è necessaria:

  • per poter legittimamente affermare che la costruzione non è “in corso”, e quindi escludere l’applicazione del nuovo art. 104 T.U.E.;

  • per poter legittimamente intervenire su di immobili costruiti all’indomani della dichiarazione di sismicità della zona;

  • per poter attestare l’esistenza dei presupposti per l’agibilità della costruzione.

 

Poiché l’esperienza insegna che quando un edificio è costruito viene usualmente utilizzato ed abitato anche in assenza degli accertamenti relativi all’effettiva sicurezza dello stabile, ecco che le modifiche che il Governo intenderà apportare al T.U.E. sono sicuramente idonee a dare uno spunto all’edilizia, così come è prevedibile che saranno accertate idonee a far venire ad esistenza un patrimonio edilizio non conforme alla normativa di sicurezza ed a far aggravare ancor più, e sensibilmente, il grado di vulnerabilità degli edifici oggi esistenti.

 

In ultimo, vorrei far notare che le disposizioni contenute nel nuovo art. 104 D.P.R. n° 380/2001, qualora approvato:

  1. sconfessano la posizione tenuta da numerosi, se non tutti, gli Uffici regionali del Genio Civile in ordine all’ultrattività delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, approvate con D.M. 16 gennaio 1996, ai progetti alle loro sedi ed i cui lavori non furono effettivamente iniziati entro tale data;

  2. non risolvono il problema della violazione delle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 ad opera di costruzioni iniziate dal 1/7/2009 ed ultimate entro il termine di validità dei titoli abilitativi; per esse occorrerà un condono edilizio. Infatti la relazione dell’Ufficio tecnico regionale, prevista dal comma 3, solo apparentemente riguarda unicamente gli edifici non ultimati entro il termine di validità dei permessi, giacché, come stabilisce il comma 1, tali permessi devono essere stati regolarmente rilasciati.

 

Prepariamoci! Dopo qualche mese di vigenza delle nuove disposizioni emergeranno le enormi criticità – anche di legalità e, quindi, di commerciabilità – in cui si trova il patrimonio edilizio esistente apparentemente regolarmente autorizzato.

 

All’orizzonte si incomincia a intravedere la sagoma di un nuovo condono edilizio necessitato, che potrà essere largamente condiviso unicamente nel caso in cui, una volta per tutte, vi sia l’impegno a sfornare una seria riforma della legislazione del governo del territorio, destinando effettivamente i proventi al ripristino dell’equilibrio idrogeologico e alla dotazione e realizzazione di servizi pubblici (aree ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria). Se necessario specificando che le entrate economiche devono essere destinate esclusivamente a tali scopi e contabilizzate in apposite voci di bilancio comunale.

 

Se per davvero la finalità inconfessata, e inconfessabile, è questa ben vengano queste modifiche al Testo Unico dell’Edilizia, altrimenti chi le approverà potrà essere maledetto in eterno.

____________________________________________________________

 

Scritto il 19/07/2014

 

 

 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

14/093/SRFS/C1-C11

PARERE SUL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90

“MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI”

DI INTEGRAZIONE E CORREZIONE AL PARERE RESO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IL 10 LUGLIO 2014

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in aggiunta a quanto già espresso in sede di parere nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 formula i seguenti emendamenti al testo:

 

(…)

 

Misure di semplificazione in materia di edilizia e paesaggio

Art. xxx

Misure di semplificazione in materia di autorizzazione sismica

 

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3 (L), comma 2, le parole “dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

b) dopo l’articolo 3 (L) è inserito il seguente:

“Art. 3-bis. 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:

a) interventi “di carattere primario” nei riguardi della pubblica incolumità:

a.1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;

a.2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;

a.3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

a.4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi “di carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità:

b. 1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

b. 2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a. 3);

c) interventi “minori” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.”;

c) l’articolo 65 (R) è sostituito dal seguente: “Art. 65 (L) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6)

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all’articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l’esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico ne restituisce una copia al direttore dei lavori con l'attestazione dell'avvenuto deposito e provvede altresì a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

9. Per gli interventi di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.”;

d) all’articolo 67:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 .”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha centoventi giorni di tempo per depositare il collaudo.”;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lett. a), ne trasmette copia all’Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.”;

4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “9. Per gli interventi di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”;

e) all’articolo 90 (L):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. E’ consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.”.

2) il comma 2 è soppresso;

f) l’articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:

“Art. 93 (L) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne comunicazione allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.

2. Alla comunicazione deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dalla Regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.”

g) all’articolo 94:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di “carattere primario”, di cui all’art. 3-bis, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.”;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1.bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all’art. 3-bis, comma 1 lettera a.4).

1.ter Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.”;

h) l’articolo 104 è sostituito dal seguente:

“Art. 104 (L) Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell’ultimo titolo abilitativo rilasciato e delle eventuali proroghe rilasciate prima dell’entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o delle nuove norme tecniche.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell’espletamento della gara, prima dell’entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche;

3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.

4. L’Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.

5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l’Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell’annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.

6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.

7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.”.

2. Le linee guida di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b), sono adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Motivazione

La riforma dell’autorizzazione sismica costituisce un presupposto essenziale per ridurre i tempi delle procedure edilizie, in particolare del permesso di costruire, e per aumentare i livelli di tutela dell’interesse pubblico in un settore in cui la disciplina è risalente.

La proposta di semplificazione, costituisce una priorità per le Regioni che l’hanno condivisa e già concordata con il Governo, partecipata anche con il Consiglio Superiore dei LL.PP, può contribuire a favorire la ripresa un settore chiave per lo sviluppo del Paese.

La riforma si basa sull’applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, difatti prevede che l’autorizzazione sismica debba essere richiesta solo per realizzare gli interventi edilizi più rilevanti per la pubblica incolumità, come le nuove costruzioni particolarmente complesse o gli ampliamenti di edifici esistenti. Gli interventi più semplici, invece, potranno essere realizzati subito dopo aver depositato il progetto, corredato delle attestazioni dei tecnici abilitati, presso gli sportelli unici comunali.

Emblematici i dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna, secondo cui la riforma produrrebbe una significativa riduzione dei tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche: da 141 a soli 50 giorni.