Cass. Sez. III n.23086 del 13 giugno 2008 (Ud. 7 mar.2008)
Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Basile
Urbanistica. Veranda

Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell\'immobile.

UDIENZA del 7.3.2008

SENTENZA N. 633

REG. GENERALE N.28394/2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli lll.mi Sigg.ri Magistrati: PENALE

Dott. Claudio Vitalone Presidente
Dott. Pierluigi. Onorato Componente
Dott. Alfredo Teresi Componente
Dott. Aldo Fiale Componente
Dott. Giovanni Amoroso Componente

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto 4.:
BASILE Aniello, nato a Cetara il 29.6.1937
avverso la sentenza 13.4.2007 della Corte di Appello di Salerno
- Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
- Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
- Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Vittorio Meloni, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
- Udito il difensore, Avv.to Antonio Feleppa, il quale ha concluso chiedendo l\'accoglimento del ricorso


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 13.4.2007, confermava la sentenza 7.4.2006 del Tribunate monocratico di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di Basile Aniello in ordine ai reati di cui:
- all\'art. 44, tett. c), D.P.R. n. 380/2001 (per avere, in assenza del prescritto permesso di costruire, realizzato in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sul terrazzo di copertura di un fabbricato, una veranda con struttura metallica avente le dimensioni di mt. 3,60 x 3,30 - acc. in Cetara, il 18.5.2004);
- all\'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi tre di arresto ed euro 12,000,00 di ammenda, con ordine di demolizione dell\'opera abusiva.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Basile, il quale ha eccepito:
- la insussistenza di entrambi i reati, poiché egli aveva ottenuto autorizzazione edilizia n. 18/2003 e nulla-osta ambientale del 14.8.2003;
- vizio di motivazione quanto al disconoscimento della precarietà dell\'opera, sottratta, per tale caratteristica, dal regime del permesso di costruire;
- la insussistenza del reato di cui all\'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004, non essendo riscontrabile alcun danno ambientale;
- la eccessività della pena.


Il difensore dell\'imputato - con memoria depositata il 25.2.2008 - ha prospettato, altresì, la intervenuta prescrizione dei reati.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.


1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è costantemente orientata nel senso che la realizzazione di una veranda, anche mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta già a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire (vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. III: 18.9.2007, n. 35011, Camarda; 28.10.2004, D\'Aurelio; 27.3.2000, n. 3879, Spaventi).
Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (vedi Cons. Stato, Sez. V: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 67.5, nonché Cons. giust. amm. sic., Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345).


In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell\'immobile.


2. Nella fattispecie in esame il Basile era in possesso di autorizzazioni per l\'esecuzione di lavori di "manutenzione straordinaria" relativi al sottotetto del fabbricato preesistente.


L\'attività edilizia concretamente realizzata, invece, che ha determinato incremento di volumetria abitabile, non può ricondursi alla manutenzione straordinaria, in quanto l\'art. 3, 1° comma - lett. b), del T.U. n. 380/2001 [con definizione già fornita dall\'art. 31, 1° comma - lett. b), della legge n. 457/1978] ricomprende in tale nozione "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d\'uso".


Interventi siffatti devono essere comunque effettuati "nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali nella loro originaria edificazione" (vedi C. Stato, Sez. V: 25.11.1999, n. 1971 e 8.4.1991, n. 460).


3. La natura "precaria" di un manufatto - secondo giurisprudenza costante [vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. III: 13.6.2006, n. 20189, ric. Cavallini; 27.9.2004, n. 37992, ric. Mandò; 10.6.2003, n. 24898, ric. Nagni; 10.10.1999, n. 11839, ric. Piparo; 26.3.1999, n. 4002, ric. Bortolotti] - ai fini dell\'esenzione dal permesso di costruire (già concessione edilizia), non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all\'opera dal costruttore ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.
Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno escluso il requisito della temporaneità, non ravvisando un uso oggettivamente precario della struttura in oggetto per fini specifici e cronologicamente delimitabili "ab origine" ed a tale esclusione sono pervenuti con motivazione adeguata, coerente ed immune da vizi logico-giuridici.


4. Il reato di cui all\'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell\'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l\'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l \'aspetto esteriore degli edifici [vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. III: 29.11.2001, Zecca ed altro; 1.5.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro].
La fattispecie in esame è caratterizzata ad evidenza dall\'esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l\'ambiente: sussiste, pertanto, un\'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutatile come tale ex ante, nonché una violazione dell\'interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all\'esercizio di un efficace e sollecito controllo.


5. La pena risulta determinata con corretto riferimento ai criteri direttivi di cui all\'art. 133 cod. pen., tenuto anche conto dei precedenti penali dell\'imputato.


6. I reati, accertati il 18.5.2004, non sono prescritti ed in ogni caso l\'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, sicché non potrebbe farsi valere la prescrizione eventualmente maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata e la presentazione dell\'atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, De Luca).


7. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell\'art. 616 c.p.p., l\'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000/00.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.pr,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.



ROMA, 7.3 2008
Deposito in Cancelleria 13/06/2008