Cass. Sez. III n. 15370 del 22 aprile 2010 (Cc 11 mar. 2010)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Testa
Urbanistica. Muri di contenimento
In materia edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata e, come tale, va considerato intervento di nuova costruzione.
UDIENZA del 03.03.2010
SENTENZA N. 467
REG. GENERALE N. 45297/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Pierluigi Onorato presidente
Dott Agostino Cordova consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott Silvio Amoresano consigliere
Dott. Luigi Marini consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da difensore di Testa Concetta, nata a Napoli il xx/xx/xxxx avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 luglio del 2009;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati ascritti ai capi c) ed e) perché estinti per prescrizione e per il rigetto nel resto;
- letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue:
IN FATTO
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 7 luglio del 2009, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima città l' 11 aprile del 2007, revocava la condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava la condanna inflitta a Testa Concetta, quale responsabile del reato di cui all'articolo 44 lettera b) del d P.R. n. 380 del 2000, per avere proceduto a lavori di ristrutturazione che hanno comportato la modificazione della sagoma dell'edificio senza il permesso di costruire nonché del reato di cui all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 e 734 c.p., per avere effettuato l'opera anzidetta senza il nulla osta paesaggistico e delle connesse violazioni delle disposizioni antisismiche e di quelle sulle costruzioni in cemento armato. Fatti accertati il 28 giugno del 2004.
In primo grado la prevenuta era stata condannata anche al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Napoli costituitosi parte civile.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato l'imputata aveva spostato un muro di contenimento, modificato l'andamento di una scala esterna e sostituito un fregio dell'edificio.
Ricorre per cassazione l'imputata deducendo la violazione delle norme incriminatici nonché omessa motivazione. Sostiene che l'intervento non richiedeva il permesso di costruire essendo inquadrabile nella manutenzione, in quanto non era stata sostanzialmente modificata la sagoma dell'edificio e non era stata alterata la bellezza paesaggistica.
In ordine agli altri reati manca completamente la motivazione.
IN DIRITTO
Il collegio rileva preliminarmente che i reati contestati ai capi C) ed E) essendo puniti con la sola ammenda si sono estinti per prescrizione essendo maturato alla data del 6 marzo del 2009 il termine prescrizionale prorogato di anni tre, avuto pure riguardo al periodo durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore (dal 13 dicembre del 2006 al 14 febbraio del 2007 per l'astensione del difensore dalle udienze proclamata dall'Ordine degli avvocati; dal 20 novembre del 2007 al 18 marzo del 2008 per impedimento dell'imputata calcolato in giorni sessanta, dal 18 marzo del 2008 al 7 luglio del 2009 per rinvio chiesto dal difensore). Di conseguenza va eliminata la relativa pena di giorni 10 di arresto ed curo 150 di ammenda.
Nel merito per la presenza di due decisioni conformi non emergono elementi per un proscioglimento più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Nel resto il ricorso va respinto essendo configurabili gli altri reati contestati.
Secondo l'orientamento di questa Corte (Cass. n. 35898 del 2008) in materia edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed é destinato a trasformare durevolmente l'area impegnata, come tale va considerato intervento di nuova costruzione.
Nella fattispecie peraltro la prevenuta non si è limitata a spostare previa demolizione e ricostruzione un muro di contenimento, ma ha anche modificato l'aspetto esteriore dell'edificio realizzando una scalinata esterna in cemento armato in maniera difforme da quella preesistente senza il permesso di costruire e senza la denuncia al genio Civile ed apportando altre modificazione al prospetto dell'edificio.
Configurabile è anche il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004 perché nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, qualsiasi modificazione dell'aspetto esteriore dell'edificio deve essere preventivamente autorizzata. Sono esenti dall'autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di risanamento conservativo a condizione però che non modifichino l'aspetto esteriore dell'edificio o non alterino lo stato dei luoghi (art. 149 lettera a decreto legislativo n 42 del 2004).
Le modifiche apportate dalla prevenuta hanno modificato l'aspetto esteriore dell'edificio e con lo spostamento del muro hanno anche alterato lo stato dei luoghi.
P.Q.M.
LA CORTE
Letti gli artt 616 e 620 c.p.p.
Annulla
Senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi C) ed E) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di gg 10 di arresto e 150 di ammenda.
Rigetta nel resto il ricorso
Così deciso in Roma il 3 marzo del 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 22 APR. 2010