Cass.Sez. III n. 6675 del 20 febbraio 2012 (Ud.20 dic. 2011)
Pres.Fiale Est.Sarno Ric.Lo Presti
Urbanistica. Antisismica e omesso deposito del progetto

Il reato di omesso deposito del progetto per le costruzioni edificate in zona sismica (artt. 17 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64) può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo imposto e, quindi, anche dal direttore dei lavori che non abbia controllato il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 20/12/2011
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 2869
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 27380/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO PRESTI ALESSANDRO N. IL 02/10/1968;
avverso la sentenza n. 508/2009 TRIBUNALE di ENNA, del 28/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Presti Alessandro è stato condannato, nella qualità di direttore dei lavori, dal tribunale di Enna, (unitamente a Bonincontro Salvatore, costruttore) alla pena dell'ammenda per la contravvenzione di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 17 e 20 per la realizzazione sulla copertura degli immobili di Scaletta Giuseppe e Scaletta Filippo di due muretti, appoggiati ai muri perimetrali del sottostante vano scala, su cui venivano installati due travi in ferro portanti serbatoi, senza aver depositato il relativo progetto all'ufficio del genio civile di Enna in epoca di compresa tra il 2 e il 15 ottobre 2007. Il tribunale perveniva alla declaratoria di responsabilità dell'imputato ritenendo ininfluenti la comunicazione delle proprie dimissioni con lettere ai due proprietari dell'11 del 12 ottobre 2007 e richiamando la sentenza di questa Sezione con cui è stato affermato il principio che il reato di cui alla L. n. 64 del 1974, art. 20, potendo essere commesso da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo di deposito del progetto delle opere realizzate in zona sismica, può essere realizzato dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da coloro che abbiano esplicato attività tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge (Sez. 3, n. 35387 del 24/05/2007 Rv. 237537).
Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge assumendo che l'art. 17 nelle zone a bassa sismicità prescrive il semplice preventivo deposito del preavviso scritto e che tale onere non compete al direttore dei lavori ma al committente, laddove è invece l'art. 18 della medesima legge a prevedere il deposito degli atti progettuali presso il Genio Civile per la preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Si aggiunge poi che il precedente richiamato deve ritenersi malamente evocato in quanto afferente alla violazione della L. n. 64 del 1974, art. 18 e si rileva invece che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il direttore dei lavori deve ritenersi destinatario autonomo del solo divieto dell'esecuzione delle opere senza la preventiva autorizzazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e infondato.
Rileva il Collegio che a prescindere dal precedente richiamato, anche in altre occasioni è già stato effettivamente puntualizzato dalla Corte che l'omesso deposito del progetto delle costruzioni realizzate in zona sismica può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo imposto. E si è puntualizzato anche nell'occasione che il reato "de quo", pur non essendo "proprio" del proprietario, va inquadrato tra quelli a "soggettività ristretta", poiché, oltre che da quest'ultimo, può essere realizzato dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi soggetto, che abbia disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da coloro, che esplicano attività tecnica ed hanno iniziato la costruzione, senza controllare il rispetto degli adempimento imposti dalla L. n. 64 del 1974 (Sez. 3, n. 4438 del 10/04/1997 Rv. 208031). La responsabilità del direttore dei lavori è dunque configurarle solo per effetto dell'omesso controllo sugli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica.
Nella specie, poiché il tribunale ha motivatamente ritenuto l'assenza di qualsiasi controllo da parte del direttore dei lavori in ordine alla procedura delineata dalla L. n. 64 del 1974, art. 17, rimasta peraltro immutata nel D.P.R. n. 380 del 2001, si deve ritenere corretta la decisione di condanna.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Sprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012