Cass. Sez. III n. 18527 del 11 maggio 2022 (UP 24 mar 2022)
Pres. Ramacci Est. Di Stasi Ric. Belardo ed al.
Urbanistica.Confisca area abusivamente lottizzata e protezione della proprietà

Ai fini della valutazione della conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, assume rilievo anche l'aspetto dell'individuazione dei beni oggetto della misura, nel senso che il provvedimento ablatorio è legittimo se limitato ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali. E’ conforme al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, la confisca di tutta l'area oggetto della lottizzazione, compresi gli edifici sulla stessa realizzati, laddove la complessiva operazione edilizia realizzata abbia determinato il completo stravolgimento della destinazione urbanistica dei terreni, modificandola.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/03/2021, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 08/04/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati Cinquegrana Pasquale e D’Ambra Angelo perché estinti i reati per morte del reo e nei confronti di tutti gli altri imputati in ordine ai reati loro ascritti perché estinti per prescrizione e confermava nel resto; il Tribunale aveva riconosciuto tutti gli imputati responsabili del reato di cui all’art. 44 lett. c) in relazione all’art. 30 d.P.R. n. 380/2001, perchè, in concorso tra loro, quali proprietari o successivi acquirenti dell’originario appezzamento di terreno ubicato in S.Arpino alla loc. Ferrumma, realizzavano una lottizzazione abusiva, mediante il frazionamento e i successivi atti di compravendita del terreno in dieci particelle con destinazione a scopo edificatorio e opere di trasformazione ed utilizzazione della soletta del collettore fognario di proprietà demaniale, come strada di accesso ai lotti, creazione di una strada in terra battuta al fine di consentire l’accesso ai lotti, collegamento alla rete fognaria, allacciamento abusivo alla rete Enel e Telecom, realizzazione di manufatti (alcuni completi ed altri in corso d’opera) ed opere di recinzione e delimitazione delle particelle, nonchè dei connessi reati relativi alla violazione delle norme antisismiche e delle disposizioni in tema di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, condannandoli alle pene ritenute di giustizia, con ordine di demolizione delle opere e confisca di tutto l’immobile di cui alla contestazione di lottizzazione abusiva.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati Belardo Michele, Cinquegrana Francesco Paolo, Cinquegrana Pasquale, Iorio Agostino, Iorio Carmela, Iorio Domenico e Iorio Maria Rosaria, articolando i motivi di seguito enunciati.
Belardo Michele, a mezzo del difensore di fiducia avv. Antonio Barbato, propone quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per mancata verifica del necessario requisito della proporzionalità della misura ablatoria rispetto all’illecito contestato.
Argomenta con la sentenza G.I.E.M. e altri contro Italia, la Corte Europea aveva rinvenuto la violazione della CEDU, sotto il profilo della sproporzione, della confisca, che secondo la giurisprudenza europea ha natura di sanzione penale, alla luce dell’art. 1 prot. addizionale n. 1 CEDU che tutela il diritto di proprietà; si è precisato che, ai fini della verifica della proporzionalità della confisca, possono essere presi in considerazione tre elementi: 1) la possibilità di adottare misure meno restrittive; 2) la natura illimitata della sanzione derivante dalla circostanza che essa può riguardare aree edificate e non; 3) il grado di colpa o imprudenza dei ricorrenti. I Giudici di appello avevano confermato la statuizione della confisca limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado e senza valutare la natura degli interventi ripristinatori eventualmente compiuti e la circostanza che il ricorrente aveva provveduto alla materiale demolizione del muretto realizzato, così ripristinando l’originario stato dei luoghi.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 603 cod.proc.pen. e mancata assunzione di prova decisiva, lamentando che la Corte di appello non aveva valutato la documentazione prodotta attestante la positiva valutazione dell’amministrazione comunale successiva all’intervento lottizzatorio, costituita dalla deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 29 marzo 2019, con la quale si adottava il nuovo strumento urbanistico, in base al quale il lotto oggetto di confisca era stato riclassificato quale zona D2.2 (artigianale commerciale) per il 90% e per l’altro 10% zona FI (di pubblico interesse standard); tale documentazione era prova decisiva perché impediva la confisca dei terreni abusivamente lottizzati.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 417 lett. b) cod.proc.pen., lamentando che sia in primo grado che con i motivi di appello era stata eccepita la genericità della imputazione e, in particolare, la diversità della data del commesso reato, che, trattandosi di lottizzazione negoziale, doveva coincidere con la data del rogito notarile del 04/07/2002; sul punto la Corte territoriale era rimasta silente.
Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 157 e 158 cod.proc.pen., lamentando che erroneamente la Corte territoriale aveva determinato il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale dal 21/06/2008, mentre, tale il termine doveva decorrere dal 04/07/2002, con la conseguenza che il reato si era prescritto in data 04/07/2006, prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio, con conseguente illegittimità della disposta confisca.
Cinquegrana Francesco Paolo, Cinquegrana Pasquale, Iorio Agostino, Iorio Carmela, Iorio Domenico e Iorio Maria Rosaria, a mezzo del difensore di fiducia avv. Domenico Pigrini, propongono tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza ed erronea valutazione dei canoni normativi afferenti la prova della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva.
Argomentano che la Corte territoriale aveva ritenuto configurata la fattispecie contravvenzionale contestata ai ricorrenti, limitandosi a richiamare integralmente l’impianto motivazionale del Tribunale e senza sanare le lacune argomentative del primo giudice evidenziate dalla difesa. Espongono, con riferimento a Cinquegrana Pasquale e Cinquegrana Francesco Paolo, che la posizione degli stessi era stata erroneamente assimilata a quella dei proprietari mentre essi erano meri procuratori speciali a vendere un fondo di proprietà di Vessichelli Pasqualino e Vitale Orazio; inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la regolarità formale di tale atto, che difettava di elementi essenziali (causa della compravendita, confini dell’immobile, certificato di destinazione urbanistica); erronea era anche la valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Donnarumma e la conseguente confisca anche del terreno di Cinquegrana Pasquale- oggetto di sequestro in altro procedimento - senza distinguo tra le posizioni processuali totalmente differenti. Con riferimento alla posizione dei fratelli Iorio, poi, si evidenzia che la contestazione consisteva nell’aver recintato il lotto in loro possesso con paletti in legno e rete metallica e che la Corte territoriale aveva erroneamente equiparato posizioni totalmente differenti in relazione alla tipologia delle opere e degli interventi realizzati.
Con il secondo motivo deducono violazione dell’art. 157 cod.pen., argomentando che la confisca non poteva essere ordinata se il reato di lottizzazione abusiva si era prescritto durante il corso del giudizio di primo grado e che, come dedotto con i motivi appello, le condotte di lottizzazione contestate ai ricorrenti si erano consumate in data antecedente all’intervenuto sequestro del giugno 2008.
Con il terzo motivo deducono violazione di legge, lamentando che la Corte territoriale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, aveva confermato la disposta confisca con erronea valutazione della proporzionalità della confisca rispetto alla concreta offensività della condotta ascritta con l’accertamento della sussistenza dell’elemento psicologico del reato di lottizzazione, in ossequio al principio di diritto affermato dalle Sez. Unite Perroni, sulla scia della sentenza della Corte Europea G.I.E.M. s.r.l. contro Italia.
3. I difensori dei ricorrenti hanno chiesto, a norma dell’art. 23, comma 8, d.l n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176/2020, la trattazione orale dei ricorsi. Il PG ha depositato memoria di udienza.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va esaminato, innanzitutto, il primo motivo di ricorso di Cinquegrana Francesco Paolo, Cinquegrana Pasquale, Iorio Agostino, Iorio Carmela, Iorio Domenico e Iorio Maria Rosaria, afferente alla sussistenza del reato di lottizzazione abusiva contestato.
La censura è inammissibile perché generica ed involgenti valutazioni in fatto e, comunque, manifestamente infondata.
Va ricordato che la lottizzazione abusiva che costituisce reato, a norma dell'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, e che, in forza di quanto dispone il comma 2 dello stesso art. 44, impone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, si individua, quanto al suo contenuto, secondo quanto dispone l'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. cit., alla luce della previsione di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo testo normativo. L'art. 30, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, recita: «Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabiliti dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.».
La prima ipotesi, quella costituita dalla realizzazione di opere comportanti trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni, è definita "lottizzazione materiale"; l'altra ipotesi, quella integrata dal frazionamento dei suoli, è invece definita "lottizzazione negoziale".
Inoltre, secondo l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, integra il reato di lottizzazione abusiva anche la cosiddetta lottizzazione "mista", consistente nell'attività negoziale di frazionamento di un terreno in lotti e nella successiva edificazione dello stesso (Cfr Sez.3, n.6080 del 26/10/2007, dep. 07/02/2008, Rv. 238979 – 01); tale terza tipologia della lottizzazione abusiva è, quindi, caratterizzata dalla compresenza delle attività negoziali e materiali integranti le prime due ipotesi di lottizzazione abusiva.
Questa Corte ha precisato che la trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ossia la "lottizzazione materiale", si ha quando l'intervento è idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale (così Sez. 3, n. 15404 del 21/01/2016, Bagliani, Rv. 266811-01), presupponendo la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr., in proposito, Sez. 3, n. 9446 del 21/01/2010, Lorefice, Rv. 246340-01), o comunque quando si verifica un mutamento dell'assetto territoriale che implica la necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle esistenti (v., per questa puntualizzazione, Sez. 3, n. 2352 del 13/12/2018, dep. 2019, Evita s.a.s., Rv. 275475-01, e Sez. 3, n. 44946 del 25/01/2017 Giacobone, Rv. 271788-01).
Quanto alla lottizzazione negoziale, si è osservato che il frazionamento di un terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o comunque gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, dovendosi ritenere che il termine "frazionamento" sia stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico, con riferimento a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di una più ampia estensione territoriale, comunque predisposta od attuata ed anche se avvenuta in forma non catastale, attribuendone la disponibilità ad altri al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica o edilizia del territorio (Sez. 3, 29.2.2000, n. 3668, Pennelli). Può configurarsi, perciò, lottizzazione negoziale anche nell'ipotesi in cui venga stipulato un solo atto di trasferimento a più acquirenti, i quali pervengano nella disponibilità e/o nel godimento di quote di un terreno indiviso (Cfr.Sez.3, n. 6080 del 26/10/2007, dep. 07/02/2008, Rv. 238979 – 01, cit.).
Con riferimento, poi, al fatto che l'area oggetto dell’intervento di lottizzazione sarebbe stata in parte già urbanizzata - circostanza che peraltro la sentenza impugnata esclude  - , deve ribadirsi il consolidato principio secondo cui il reato di lottizzazione abusiva è configurabile con riferimento a zone di nuova espansione o scarsamente urbanizzate relativamente alle quali sussiste un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione (Sez. 3, n. 6629 del 07/01/2014, Giannattasio e aa., Rv. 258932), sicché deve escludersi con riferimento a zone completamente urbanizzate, laddove è invece configurabile sia con riferimento a zone assolutamente inedificate, sia con riferimento a zone parzialmente urbanizzate in cui sussista un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo (Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Belloi e a., Rv. 241097).
La sentenza impugnata, nel confermare e richiamare la valutazione del Tribunale (cfr. pag 12 della sentenza impugnata e pag 8 e 9 della sentenza di primo grado), si è attenuta a tali principi, evidenziando, con motivazione congrua e logica, che gli imputati, secondo i ruoli e la condotta partecipativa accertate, avevano realizzato una lottizzazione abusiva del terreno, sia negoziale che materiale, in qualità di proprietari o successivi acquirenti dell’originario appezzamento di terreno sito in S.Arpino, alla località Ferrumma, particella 44, essendo stato accertato sia il frazionamento e la vendita del terreno finalizzato alla trasformazione edilizia (stipula di procure irrevocabili a vendere da parte degli originari proprietari a favore di Cinquegrana Pasquale e Cinquegrana Francesco Paolo -atti relativamente simulati perché dissimulanti vendita immobiliare - e successivi atti di trasferimento a più acquirenti, i quali pervenivano nella disponibilità e nel godimento di quote pro indiviso dell’area) che l’inizio delle opere di edificazione dell’area (opere di recinzione o porzionamento materiale di aree corrispondenti alle quote millesimali, realizzazione di opere di urbanizzazione primaria).
In particolare, i Giudici di appello hanno rimarcato che le opere erano state realizzate abusivamente, in assenza di titolo abilitativo, in violazione del piano regolatore generale ed in carenza del piano di lottizzazione; inoltre, si era determinata una trasformazione urbanistica od edilizia del terreno a scopo edificatorio attraverso il conferimento all’area di un diverso assetto urbanistico (destinazione ad uso residenziale di zona non avente tale destinazione), con realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; hanno, poi, evidenziato come sussistesse anche l’elemento soggettivo del reato contestato, ascrivibile alla condotta colposa degli imputati che, acquirenti di quota pro indiviso del terreno, non avevano acquisito elementi circa le previsioni urbanistiche e pianificatorie della zona a mezzo del certificato di destinazione urbanistica da allegarsi a pena di nullità agli atti di trasferimento.
Le censure mosse da ricorrenti si sostanziano in rilievi in fatto, improponibili in sede di legittimità esulando dal sindacato di legittimità la rivalutazione delle risultanze istruttorie e, alla luce di quanto esposto, risultano, comunque, manifestamente infondati.
2. Vanno, poi, esaminati congiuntamente il terzo ed il quarto motivo di ricorso di Belardo Michele ed il secondo motivo di ricorso di Cinquegrana Francesco Paolo, Cinquegrana Pasquale, Iorio Agostino, Iorio Carmela, Iorio Domenico e Iorio Maria Rosaria, in quanto censure oggettivamente connesse perché tutte afferenti alla questione del momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva.
Belardo Michele deduce la genericità dell’imputazione e la diversità della data di commissione del reato in quanto la contestata condotta di lottizzazione negoziale si sarebbe esaurita in data 04/07/2002 (data di stipula del rogito notarile), e non il 21/06/2008, sicché il termine di prescrizione del reato sarebbe maturato in data 04/07/2006 prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale; Cinquegrana Francesco Paolo, Cinquegrana Pasquale, Iorio Agostino, Iorio Carmela, Iorio Domenico e Iorio Maria Rosaria deducono che il termine prescrizionale era decorso durante il giudizio di primo grado in quanto le condotte di lottizzazione contestate si erano consumate in data antecedente all’intervenuto sequestro dell’area nel giugno 2008.
Tali motivi sono manifestamente infondati.
La Corte di appello ha correttamente disatteso l’eccezione di nullità per indeterminatezza della imputazione, qui riproposta dal ricorrente Belardo, evidenziando che la contestazione conteneva tutti gli elementi essenziali dei reati contestati (esatta ubicazione dei terreni interessati dall’intervento di lottizzazione, descrizione analitica delle opere abusivamente realizzate dai singoli imputati, ruolo specificamente rivestito da ciascuno di essi nell’intera vicenda).
La decisione è in linea con il consolidato principio di diritto secondo cui non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez.2, n.36438 del 21/07/2015, Rv.264772;Sez.3, n.35964 del 04/11/2014, dep.04/09/2015, Rv.264877; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Rv. 258948). Va, inoltre, richiamato l'orientamento secondo cui la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772; Sez.2, n.2741 del 11/12/2015, dep.21/01/2016, Rv.265825).
Del pari corretta è l’individuazione del momento di consumazione del reato di lottizzazione abusiva alla data del 21.06.2008, data di accertamento delle ultime opere abusive realizzate.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, il momento di consumazione del reato di lottizzazione abusiva, da cui inizia a decorrere il termine per la prescrizione, si individua nella data del compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, evidentemente nel solo caso di lottizzazione negoziale, ovvero nell'esecuzione di opere di urbanizzazione ovvero ancora nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, nel caso di lottizzazione materiale o mista (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 48346 del 20/09/2017, Bortone, Rv. 271330-01, e Sez. 3, n. 35968 del 14/07/2010, Rusani, Rv. 248483-01, ma anche Sez. 3, n. 18920 del 18/03/2014, Di Palma, Rv. 259752-01).
Si è osservato: «La contravvenzione di lottizzazione abusiva è "reato progressivo nell'evento", ed in proposito le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno rilevato che: "sussiste il reato di lottizzazione abusiva anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, perché tali attività iniziali, pur integrando la configurazione del reato, non definiscono l'iter criminoso che si perpetua negli interventi che incidono sull'assetto urbanistico. Infatti, tenuto conto che il reato in questione è, per un verso, un reato a carattere permanente e progressivo e per altro verso a condotta libera, si deve considerare in primo luogo che non vi è alcuna coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale e il momento di cessazione del reato, in quanto anche la condotta successiva alla commissione del reato dà luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia criminosa; in secondo luogo che se il reato di lottizzazione abusiva si realizza anche mediante atti negoziali diretti al frazionamento della proprietà, con previsioni pattizie rivelatrici dell'attentato al potere programmatorio dell'autorità comunale, ciò non significa che l'azione criminosa si esaurisca in questo tipo di condotta perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del territorio 6 riservate alla competenza pubblica" (Cass., Sez. Unite, 24 aprile 1992, Fogliari).
Ai fini della prescrizione del reato di lottizzazione non conta, pertanto, il momento nel quale è stata tenuta la specifica condotta di partecipazione, bensì quella di consumazione del reato stesso che può perfezionarsi anche ad anni di distanza.
Come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" – come nella specie - si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento (Sez. 3, n. 35968 del 14/07/2010, Rusani, Rv. 248483).
Nella specie, si dà atto in sentenza che risultano realizzate ulteriori opere abusive in data 21.06.2008 e, nell'ipotesi di concorso nel reato di lottizzazione abusiva mista, il momento di cessazione della permanenza deve farsi coincidere per tutti gli acquirenti, che hanno accettato il rischio derivante dalla violazione della volontà programmatoria espressa dallo strumento urbanistico, o con il sequestro o con l'ultimazione dell'operazione lottizzatrice ovvero con la desistenza volontaria da provare in maniera rigorosa (cfr. Sez. 3, 8 novembre 2000, Petrachi). Tutti i concorrenti e coloro che hanno cooperato rispondono della lottizzazione abusiva nella sua interezza e conseguentemente, la prescrizione inizia a decorrere, per tutti, dal compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione, nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento. (così Sez. 3, n. 35968 del 14/07/2010, Rusani, cit., in motivazione).
Correttamente, quindi, la Corte di appello rilevava che il termine prescrizionale quinquennale decorreva per tutti i concorrenti nel reato dalla data del 21.06.2008 (data di accertamento della realizzazione delle ultime opere abusive) e che esso era maturato, pertanto, nel corso del giudizio di secondo grado, così dichiarando in sentenza i reati contestati estinti per intervenuta prescrizione.
3. Vanno, quindi, esaminati i primi due motivi di ricorso di Belardo Michele ed il terzo motivo di ricorso di Cinquegrana Francesco Paolo, Cinquegrana Pasquale, Iorio Agostino, Iorio Carmela, Iorio Domenico e Iorio Maria Rosaria, tutti afferenti alla disposta confisca del terreno e delle opere interessate dalle attività di lottizzazione abusiva.
Va osservato, in premessa, che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche successivamente alla sentenza della Grande Chambre della Corte EDU del 28 giugno 2018 (nel caso G.I.E.M. S.r.l. e altri contro Italia, nel quale i giudici sovranazionali hanno ribadito la riconducibilità della confisca urbanistica nell'ambito della materia penale, secondo i noti criteri Engel e la nozione di "pena", di cui all'art. 7 CEDU, evidenziandone l'autonomia alla luce dei propri precedenti, tra le altre, Welch c. Regno Unito del 1995, §27, Jamil c. Francia dello stesso anno, e della sentenza 49 del 2015 della Corte Costituzionale, e hanno riconosciuto la compatibilità della confisca urbanistica con la declaratoria di estinzione per prescrizione di un reato di lottizzazione abusiva accertato nei suoi elementi costitutivi, all'esito di un'istruzione probatoria rispettosa dei principi del giusto processo e della presunzione di non colpevolezza, ossia quando le persone fisiche o giuridiche destinatarie siano state "parti in causa" di tale processo e sempre che la misura ablativa sia proporzionata rispetto alla tutela della potestà pianificatoria pubblica e dell'ambiente), il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato, purché, come nel caso in esame, sia stata comunque accertata, con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti, la sussistenza del reato nei suoi elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo (cfr. Sez U n. 13539 del 30/01/2020, Rv. 278870; Sez. 3, n. 8350 del 23/1/2019, Alessandrini, Rv. 275756; Sez. 3, n. 47280 del 12/9/2019, Cancelli, Rv. 277363; Sez. 3, n. 38484 del 5/7/2019, Giannattasio, Rv. 277322; Sez. 3 n. 5936 del 08/11/2018, dep. 07/02/2019, Rv. 274860 – 01; Sez. 3, n. 14005 del 4/12/2018, dep. 2019, Bogni, Rv. 275356).
Con riferimento alla questione della proporzionalità della misura ablatoria, giova ricordare che la Corte E.D.U., nell'esaminare la dedotta violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione E.D.U. («Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.») ha precisato che l'articolo contiene tre norme distinte (la prima, espressa nella prima frase del primo comma e di carattere generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, contenuta nella seconda frase dello stesso comma, riguarda la privazione di proprietà e la subordina a determinate condizioni; quanto alla terza, inserita nel secondo comma, essa riconosce agli Stati il potere, tra altri, di regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale e di assicurare il pagamento delle ammende) tra di loro correlate, poiché la seconda e la terza riguardano particolari esempi di violazione del diritto di proprietà e devono essere interpretate alla luce del principio sancito dalla prima, operando un rinvio alla propria giurisprudenza (tra altre, James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37, serie A n. 98, e Iatridis c. Grecia, n. 31107/96, § 55, CEDU 1999-11). Pertanto, l'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni, da un lato, deve avere un fondamento giuridico, poiché la privazione della proprietà è consentita solo alle condizioni previste dalla legge; dall'altro, deve avvenire in modo che sia assicurato un giusto equilibrio tra le esigenze d'interesse generale e quelle del singolo, alla stregua di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, secondo alcuni indicatori espressamente elencati al § 301 della decisione (la possibilità di adottare misure meno restrittive, quali la demolizione di opere non conformi alle disposizioni pertinenti o l'annullamento del progetto di lottizzazione; la natura illimitata della sanzione derivante dal fatto che può comprendere indifferentemente aree edificate e non edificate e anche aree appartenenti a terzi; il grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti o, quanto meno, il rapporto tra la loro condotta e il reato in questione). La Corte E.D.U. ha anche sottolineato l'importanza degli obblighi procedurali di cui all'art. 1 cit., poiché l'ingerenza nei diritti ivi previsti non può essere legittimamente esercitata in 6 assenza di un contraddittorio che rispetti il principio della parità delle armi e consenta di discutere aspetti importanti per l'esito della causa.
Tenendo conto di tali indicazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, ai fini della valutazione della conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, assume rilievo anche l'aspetto dell'individuazione dei beni oggetto della misura, nel senso che il provvedimento ablatorio è legittimo se limitato ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali (Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019, Amodio, Rv. 275392; Sez. 3, n. 31282 del 27/03/2019, Grieco, Rv. 277167; Sez. 3, n. 38484 del 05/07/2019, Giannattasio, Rv. 277322; Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019, Cancelli, cit.).
Si è anche precisato che è conforme al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, la confisca di tutta l'area oggetto della lottizzazione, compresi gli edifici sulla stessa realizzati, laddove la complessiva operazione edilizia realizzata abbia determinato il completo stravolgimento della destinazione urbanistica dei terreni, modificandola (Cfr. Sez. 3, n. 7756 del 03/10/2019, dep.27/02/2020, Rv.278167 – 01).
Nella specie, come emerge dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata, tale necessario accertamento è stato correttamente compiuto, avendo evidenziato ii Giudici di appello che per effetto dei frazionamenti dei terreni oggetto della lottizzazione e della successiva attività edificatoria sugli stessi compiuta dagli imputati era stata stravolta la destinazione di tutta l'area oggetto della lottizzazione (destinazione ad uso residenziale di una zona che tale destinazione non aveva), con la conseguente legittimità della misura ablativa, in quanto disposta in relazione a un'area tutta completamente e direttamente interessata dalla attività di lottizzazione abusiva contesta, comprese le opere abusive sulla stessa realizzate, anch'essi facenti parte del programma lottizzatorio e concorrenti nella modificazione della destinazione urbanistica dell'area e della sua utilizzazione.
Le censure sollevate dai ricorrenti non solo sono manifestamente infondate ma si profilano anche inammissibili per genericità, perché a fronte di tali specifici rilievi contenuti nella sentenza appellata non indicano riferimenti concreti e specifici idonei ad argomentare che il provvedimento ablatorio non è stato delimitato alle sole aree direttamente interessate dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali (cfr. Sez. 3, n. 2278 del 08/10/2019,dep.22/01/2020, Rv. 278019 – 01, che ha affermato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione avverso la confisca che consegue all'accertamento del reato di lottizzazione abusiva, con il quale venga dedotta la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, senza indicare riferimenti concreti e specifici idonei ad argomentare che il provvedimento non è stato delimitato alle sole aree direttamente interessate dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali).
Né assume rilievo ai fini della valutazione della proporzionalità della misura ablatoria, la dedotta demolizione del muro di recinzione realizzato dal ricorrente Belardo Michele nel proprio lotto, trattandosi di intervento parziale, alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui è la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere e dei frazionamenti eseguiti in attuazione dell'intento lottizzatorio, cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni del territorio, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente accertata nel giudizio, a rendere superflua la confisca dei terreni perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 della Convenzione EDU, come interpretato dalla pronuncia della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia (Sez.3, n. 12640 del 05/02/2020, Rv.278765 – 01).
Neppure coglie nel segno la doglianza, avanzata dal ricorrente Belardo, avente ad oggetto la mancata valutazione da parte della Corte territoriale della documentazione (deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 29 marzo 2019) comprovante il mutamento del piano urbanistico e la conseguente riclassificazione urbanistica del lotto oggetto di confisca.
Il ricorrente deduce che l’intervenuto mutamento dello strumento urbanistico, quale positiva valutazione dell’amministrazione comunale successiva all’intervento lottizzatorio, impedirebbe la confisca dell’area.
La deduzione è manifestamente infondata.
Va ricordato che questa Corte ha più volte affermato che può incidere sulla confisca correlata al reato di lottizzazione abusiva solo uno specifico atto dell’autorità amministrativa competente che riconosca ex post la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio.
In particolare, si è sottolineato l’irrazionalità della confisca conseguente alla lottizzazione abusiva nel caso in cui l'autorità amministrativa, cui compete istituzionalmente il governo del territorio, nell'autonomo esercizio del potere ad essa devoluto dalla legge, abbia ritenuto di dovere successivamente autorizzare l'intervento lottizzatorio e ciò in quanto tale provvedimento sanante, pur non determinando l'estinzione del reato, non può essere impedito o vanificato da una sanzione amministrativa con esso incompatibile irrogata dal giudice penale, non potendo questi sottrarre alla pubblica amministrazione poteri legislativamente attribuitegli, con la conseguenza che la confisca eventualmente disposta deve essere revocata dallo stesso giudice che l'ha ordinata quando (o nei limiti in cui) risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa (conf. Sez. 3, n. 35219 del 11/4/2007, Arcieri e altri, Rv. 237372; Sez. 3, n. 47272 del 30/11/2005, lacopino ed altri, Rv. 232998; Sez. 3, n. 1966 del 5/12/2001 (dep. 2002), Venuti ed altri, Rv. 220851; Sez. 3, n. 4373 del 13/12/2013 (dep. 2014), Franco e altro, Rv. 258921, nonchè Sez. 3, n. 43591 del 18/2/2015, Di Stefano e altri, Rv. 265153, che ha precisato che, l'eventuale autorizzazione ex post a lottizzare non estingue il reato di lottizzazione abusiva, ma che qualora la sanatoria per la lottizzazione sia stata concessa, ciò può incidere solo sulla confisca che non può essere disposta dal Giudice penale in quanto l'autorità amministrativa competente, riconoscendo ex post la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio, ha inteso evidentemente lasciare il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari, rinunciando implicitamente ad acquisirlo al patrimonio indisponibile del Comune).
Ed è stato precisato che il sopravvenuto rilascio di un permesso di costruire può eventualmente legittimare, ricorrendone i presupposti, soltanto le opere che costituiscono oggetto della lottizzazione, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica, con la conseguenza che il rilascio di più titoli abilitativi nell'area interessata da una lottizzazione abusiva non rende lecita tale attività (Sez.3, n. 44517 del 17/07/2019, Rv. 277261 – 01; Sez. 3, n. 28532 del 23/6/2009, Longo Carla e altri, Rv. 244441; Sez. 3, n. 9982 del 21/11/2007, dep.2008, Quattrone, Rv. 23898;). E si è, poi, chiarito che in presenza di una lottizzazione abusiva deve escludersi la possibilità di sanatoria, disciplinata dall'art. 36 del Testo Unico dell'edilizia (d.PR. 6 giugno 2001, n. 380), delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo conseguente ad accertamento di conformità, dal momento che dette opere sono senz'altro non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, sicché le stesse non sono sanabili, così come non è sanabile la lottizzazione abusiva (Sez.3, n.28784 del 16/05/2018, dep. 21/06/2018, Rv.273307 – 01); ed è solo per effetto di un legittimo rilascio della concessione in sanatoria per condono che è possibile rivisitare la questione riguardante la confisca dei manufatti abusivamente realizzati a seguito di lottizzazione abusiva e dunque confiscati, in quanto il titolo abilitativo sopravvenuto legittima soltanto l'opera edilizia come tale, ma non si estende alla possibilità di rivedere la questione riguardante la lottizzazione, perché la concessione non ha una funzione strumentale urbanistica di pianificazione dell'uso del territorio (Sez. 3, 21.4.1989, n. 6160, Greco, Rv. 181117).
Le richiamate decisioni sono, dunque, unanimi nel considerare, in maniera del tutto condivisibile, che la positiva valutazione dell'amministrazione successiva all'intervento lottizzatorio- correlata al rilascio di autorizzazione ex post a lottizzare o di permessi di costruire in sanatoria - non produce effetti estintivi del reato ma può incidere sulla confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere realizzate, evidenziando la necessità di coordinamento tra pronuncia del giudice penale e provvedimento amministrativo, con conseguenze diverse.
Tale verifica di compatibilità tra i due provvedimenti, si è rimarcato, non può, comunque, risolversi in una mera presa d'atto dell'esistenza di un provvedimento della pubblica amministrazione incompatibile con quanto disposto dal giudice penale, richiedendosi, al contrario, una effettiva verifica della incompatibilità che deve necessariamente tenere conto dell'intero complesso normativo che regola la materia urbanistica (Sez.3, n.28784 del 16/05/2018, dep. 21/06/2018, Rv.273307 – 01, cit).
Ribaditi tali principi, va osservato che, nella specie, non risulta comprovata una specifica valutazione positiva a posteriori effettuata da parte della pubblica amministrazione successivamente all'intervento lottizzatorio, né con riferimento alla lottizzazione né con riferimento alle opere realizzate, e, quindi, in difetto di tale evenienza, la documentazione indicata dal Belardo non assumeva rilievo di prova decisiva; da tanto discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta.
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
5. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/03/2022