Cass. Sez. III n. 41067 del 13 ottobre 2015 (Cc 15 set 2015)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Pullara
Urbanistica.Disciplina delle case mobili

La  collocazione su un'area di una «casa mobile» con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, configura il reato di cui all'art. 44, letta b) d.P.R. 380\01, rilevando esclusivamente, ai fini dell'esclusione contenuta nell'ultima parte dell'art. 3, comma 1, lett. e5) del d.P.R. 380\01, la contestuale sussistenza dei requisiti indicati e, segnatamente, la collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, il temporaneo ancoraggio al suolo, l'autorizzazione alla conduzione dell'esercizio da effettuarsi in conformità della normativa regionale di settore e la destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 30/4/2015 ha respinto la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di Maria PULLARA, avverso il decreto in data 5/3/2015 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro di un prefabbricato modulare, ipotizzandosi il reato di cui all'art. 44, lett. b) d.P.R. 380\01.
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.  

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge, osservando che, avuto riguardo alla potestà esclusiva in materia urbanistica attribuita alla Regione Sicilia, le disposizioni contenute nel d.P.R. 380\01 non potrebbero essere applicate, mentre, in ragione di quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 37\85, la sosta o il parcheggio di una casa mobile non sarebbe soggetto ad alcuna concessione o autorizzazione se non adibita ad uso abitativo, ipotesi ricorrente nel caso di specie.
Aggiunge che la destinazione all'uso abitativo sarebbe stata erroneamente valutata dai giudici del riesame sulla base di un giudizio meramente prognostico e valorizzando elementi non rilevanti, quali l'esistenza di una pavimentazione esterna e di una vasca interrata, comunque compatibili con la destinazione del terreno e rispetto ai quali non risulta dimostrata alcuna relazione con la casa mobile installata.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta che il Tribunale, nella valutazione del fumus non avrebbe tenuto conto dell'introduzione, nel codice penale, dell'art. 131-bis  e della circostanza che, avuto riguardo alla condotta contestata, il procedimento penale sarebbe verosimilmente destinato ad essere definito in sede predibattimentale con sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.              




CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è infondato.
Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che dei rapporti tra la disciplina regionale della Sicilia e la normativa statale contenuta nel d.P.R. 380\01 si è ripetutamente occupata la giurisprudenza di questa Corte.
Si è così avuto modo di chiarire che, in ogni caso, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali fissati dalla legislazione nazionale e, conseguentemente, devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (Sez. 3, n. 28560 del 26/3/2014, Alonzo, Rv. 259938; Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007 (dep. 2008), Giangrasso, Rv. 238555; Sez. 3, n. 33039 del 15/6/2006, P.M. in proc. Moltisanti, Rv. 234935. Conf., ma con riferimento ad altre disposizioni normative della Regione siciliana, Sez. 3, n. 28560 del 26/3/2014, Alonzo, Rv. 259938; Sez. 3, n. 4861 del 9/12/2004 (dep. 2005), Garufi, Rv. 230914; Sez. 3, n. 6814 del 11/1/2002, Castiglia V, Rv. 221427).
Le richiamate pronunce riguardano, nello specifico, proprio la concreta applicazione dell'art. 44 d.P.R. 380\01 e sono ritenute pienamente condivisibili dal Collegio, che intende pertanto ribadire la sussistenza dei rilevati limiti alla potestà legislativa regionale.

2. Fatta tale premessa, occorre osservare che l’articolo 10, lett. a) del d.P.R. 380\01 individuava, nella sua originaria formulazione, tra gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, gli interventi di nuova costruzione, la cui descrizione è fornita dall’articolo 3 dello stesso T.U., ove viene tra l'altro specificato che sono comunque da considerarsi come interventi di nuova costruzione, tra l'altro, anche «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali  roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».
Con l'art. 41, comma 4 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, al testo suddetto è stata aggiunta la frase «ancorché siano  installati,  con  temporaneo  ancoraggio  al  suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto,  in conformità  alla normativa regionale di settore, per  la  sosta  ed  il  soggiorno  di turisti».
Successivamente, con l'art. 10-ter, comma 1 del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, la parola «ancorché» è stata sostituita con le parole «e salvo che».
Infine, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 189 del 24 luglio 2015, ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale del già citato art. 41, comma 4, d.l. 21 giugno 2013, n. 69.
La Corte ha infatti rilevato che la norma individua «(...) specifiche tipologie di interventi edilizi, realizzati nell’ambito delle strutture turistico-ricettive all’aperto, molto peculiari, che peraltro contraddicono i criteri generali (della trasformazione permanente del territorio e della precarietà strutturale e funzionale degli interventi) forniti, dallo stesso legislatore statale, ai fini dell’identificazione della necessità o meno del titolo abilitativo. In tal modo, la norma impugnata sottrae al legislatore regionale ogni spazio di intervento, determinando la compressione della sua competenza concorrente in materia di governo del territorio, nonché la lesione della competenza residuale del medesimo in materia di turismo, strettamente connessa, nel caso di specie, alla prima».

3. L'art. 3, comma 1, lett. e5) del d.P.R. 380\01 si riferisce dunque, attualmente, alla «installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali  roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al  suolo, all'interno  di strutture  ricettive  all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti»  
L’esplicita menzione di detta tipologia di interventi nel Testo Unico ha, di fatto, codificato la figura giuridica di «costruzione» elaborata dalla giurisprudenza prima dell'entrata in vigore del T.U. e nella quale rientravano tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, modificavano lo stato dei luoghi in quanto, difettando obiettivamente del carattere di assoluta precarietà, erano destinati almeno potenzialmente a perdurare nel tempo, non avendo peraltro alcun rilievo a riguardo la distinzione tra opere murarie e di altro genere, né il mezzo tecnico con cui fosse assicurata la stabilità del manufatto al suolo (o al muro perimetrale di quello esistente), in quanto la stabilità non va confusa con l’irrevocabilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinseca nell’oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare un bisogno non temporaneo (così Sez. 3, n. 9138 del 7/7/2000, P.M. in proc. Migliorini T ed altro, Rv. 217217 ed altre prec. conf.).
Si è successivamente avuto modo di precisare che, ai fini della individuazione della nozione di costruzione urbanistica, non è determinante l’incorporazione nel suolo indispensabile per identificare, a norma dell’art. 812 c.c., il bene immobile, essendo sufficiente la destinazione del bene ad essere utilizzato come bene immobile, con la conseguenza che l'elencazione contenuta nel menzionato articolo 3, lettera e) non può considerarsi esaustiva, giacché i parametri indicati possono essere analogicamente applicati ad opere simili (Sez. 3, n. 37766 del 7/7/2005, Terrin, non massimata).
In seguito, si è ritenuto configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva in ogni ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative (Sez. 3, n. 25015 del 23/3/2011, Di Rocco, Rv. 250601. V. anche Sez. 3, n. 41479 del 24/9/2013, Valle, Rv. 257734; Sez. 3, n. 37572 del 14/5/2013, P.M. in proc. Doppiu e altro, Rv. 256511. Sulla nozione di installazione v. Sez. 3, n. 7047 del 4/12/2014 (dep. 2015), Gaiotto, non massimata sul punto).

4. I richiamati principi, formulati prima degli interventi modificativi di cui si è dato conto in precedenza, devono ritenersi ancora attuali, atteso che l'evidente eccezione introdotta, riferita alle sole «strutture ricettive all'aperto», trova la sua ragion d'essere, come si ricava anche dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale (e da quella, in essa richiamata, n. 278\2010), nel fatto che la collocazione dei manufatti indicati al loro interno, in ragione della destinazione, non determina una permanente trasformazione del territorio tale da richiedere il permesso di costruire.

5. Pare tuttavia opportuno precisare che le modifiche apportate alla disposizione in esame non ne hanno in alcun modo ampliato l'ambito di operatività, limitandosi a fornire un contributo esplicativo perfettamente coerente con i principi generali fissati dalla disciplina urbanistica e, sostanzialmente, fondato sul fatto che interventi del tipo di quelli descritti non comportano una stabile trasformazione  rilevante sotto il profilo urbanistico.
È dunque in quest'ottica che la disposizione deve essere interpretata, avendo specifico riguardo alla  precarietà oggettiva e funzionale dell'intervento, cui fa riferimento anche la Corte Costituzionale nella sentenza 278\2010.
Andrà quindi tenuto conto del fatto che la disposizione in esame richiede alcuni specifici requisiti :  
- il temporaneo ancoraggio la suolo, cosicché ogni collocazione di tali manufatti che abbia natura permanente, desumibile non soltanto dal dato temporale ma anche da ogni altro elemento significativo, quale, ad esempio, la presenza di parti accessorie fisse o di stabili allacciamenti alle reti elettriche, idrica o fognaria;
- i manufatti devono trovarsi all'interno di strutture ricettive all'aperto e l'uso della specifica locuzione induce a ritenere che il riferimento riguardi esclusivamente quelle individuate dall'art. 13 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo) e, segnatamente, i villaggi turistici i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche ed i parchi di vacanza
- tali strutture dovranno essere debitamente autorizzate e condotte in conformità alla normativa regionale di settore         
- la destinazione dei manufatti è quella della sosta ed il soggiorno di turisti.
A tale ultimo proposito deve osservarsi che, anche in altra occasione (Sez. 3, n. 41479 del 24/9/2013, Valle, Rv. 257734 ) si è affermato, con riferimento ai campeggi, che il riferimento alla «sosta» ed al «soggiorno», i quali presuppongono una permanenza temporanea, porta ad escludere ogni forma di stabile residenza, così come il riferimento alla figura del «turista», il quale è individuabile, secondo il significato della parola stessa, come un soggetto che viaggia e soggiorna in località diverse dalla sua residenza abituale per un periodo di tempo limitato per piacere, affari o altri scopi, ricordando come tale definizione coincida sostanzialmente con quella data dalla Organizzazione Mondiale del Turismo, agenzia delle Nazioni Unite (WTO, Ottawa Conference on Travel and Tourism Statistics, 1991).
Rileva dunque, in particolare, la natura meramente occasionale e, comunque, limitata nel tempo, del soggiorno.
Pare superfluo rilevare, poi, che la formulazione della disposizione è inequivoca nel richiedere la compresenza di tutte le condizioni in precedenza indicate.

6. Va conseguentemente affermato il principio secondo il quale la collocazione su un'area di una «casa mobile» con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, configura il reato di cui all'art. 44, lett. b) d.P.R. 380\01, rilevando esclusivamente, ai fini dell'esclusione contenuta nell'ultima parte dell'art. 3, comma 1, lett. e5) del d.P.R. 380\01, la contestuale sussistenza dei requisiti indicati e, segnatamente, la collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, il temporaneo ancoraggio al suolo, l'autorizzazione alla conduzione dell'esercizio da effettuarsi in conformità della normativa regionale di settore e la destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti.  

7. Ciò posto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, il Tribunale, nel valutare la sussistenza del fumus del reato, ha rilevato che l'immobile sequestrato, secondo quanto accertato dal personale di polizia giudiziaria che aveva eseguito i rilievi, è costituito da un prefabbricato modulare di mq 42, in parte poggiato su un carrello ed in parte su pali telescopici, dotato, sul lato est, di un terrazzino di mq 16, poggiato anch'esso su pali telescopici. Il manufatto risulta, inoltre, suddiviso in due distinte unità, con ingressi separati, dotate la prima di due camere da letto, vano cucina e vano WC e la seconda di una camera, un vano cucina e vano WC.
Il Tribunale, sulla base dei dati fattuali a sua disposizione, ha ritenuto che l'immobile fosse destinato ad uso abitativo, escludendone anche l'utilizzo per fini di soddisfacimento di esigenze meramente temporanee, valorizzando, a tal fine, la presenza di arredi, l'esistenza, all'esterno del manufatto, di un'area piastrellata di circa 200 mq, sulla quale insiste il terrazzino e la realizzazione di una vasca idrica interrata in cemento armato vibro-compresso ed osservando che l'assenza di allacciamenti alla rete idrica e l'assenza di vasche di raccolta delle acque bianche e nere è giustificata dalla recente collocazione del prefabbricato, desunta dalla data di rilascio della carta provvisoria di circolazione (25/7/2014).

8. Si tratta, ad avviso del Collegio, di valutazione giuridicamente corretta e pienamente conforme ai principi dianzi ricordati operata, peraltro, entro l'ambito della limitata cognizione attribuita dalla legge al giudice del riesame.
A fronte di tali affermazioni, inoltre, la ricorrente si è limitata a contestare quanto sostenuto dai giudici del riesame, osservando che la pavimentazione del piazzale sarebbe compatibile con la destinazione di zona e la presenza della vasca non dimostra la sua collocazione a servizio del prefabbricato, aggiungendo che, in occasione dei sopralluoghi, l'immobile non risultava abitato.
La ricorrente, dunque, pur negando la destinazione del piazzale e della vasca al servizio dell'immobile, non ne indica comunque un diverso utilizzo, limitandosi, come si è detto, a rivendicarne la compatibilità con la destinazione di zona (verde pubblico attrezzato, parcheggi privati e/o di uso pubblico, campeggi e servizi accessori), né specifica, peraltro, le diverse ragioni della presenza sull'area del manufatto del quale nega la stabile destinazione ad uso abitativo
La visione parcellizzata dei singoli elementi fattuali considerati dal Tribunale offerta dalla ricorrente, oltre a non poter essere oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice di legittimità,  non appare comunque idonea a scardinare la solidità del percorso argomentativo che i giudici del riesame hanno posto a sostegno della loro decisione, considerando il complessivo stato dei luoghi, unitamente alle caratteristiche del manufatto ed al periodo di permanenza sull'area.

9. Procedendo poi all'esame del secondo motivo di ricorso, occorre preliminarmente osservare che la ricorrente non invoca l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. in questa sede, limitandosi a sostenere che i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto, ai fini della valutazione del fumus del reato, della successiva possibile declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, considerato un precedente di merito, che richiama, applicato in relazione ad una ipotesi di installazione di casa mobile.
Il motivo di ricorso, così come formulato, risulta connotato da estrema genericità ed è, in ogni caso, del tutto infondato.
Non può infatti pretendersi dai giudici del riesame un giudizio prognostico sul possibile, futuro esito del giudizio di merito ed, in ogni caso, riferendosi l'art. 131-bis cod. pen. a comportamenti tali da poter essere ritenuti penalmente rilevanti e, quindi, certamente collocabili tra quelli non inoffensivi, ma che, però, devono aver prodotto conseguenze minime, non degne di essere ulteriormente apprezzate in sede penale (perché, in definitiva, ciò che rileva è un fatto che si presenti come oggettivamente e soggettivamente assai modesto), il solo mantenimento della misura cautelare reale da parte dei giudici del riesame comporta, di per sé, l'implicito riconoscimento della insussistenza dei ricordati presupposti per l'applicazione della norma codicistica di recente introduzione.  

10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
 
 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese dl procedimento.
Così deciso in data 15.9.2015