Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4405, del 21 settembre 2015
Rumore.Illegittimità norme del Piano di zonizzazione acustica relativamente a impianto di potabilizzazione esistente.

L’impianto di trattamento dell’acqua deve considerarsi ai fini della zonizzazione acustica un’attività industriale, operando a ciclo ininterrotto per assicurare la continuità dei servizi, grazie all’ausilio di potenti macchinari inevitabilmente rumorosi. Essa non è dunque compatibile con la classe III, che invece è propria di un territorio mediamente urbanizzato in cui non esistono o non dovrebbero esistere attività industriali. La vicinanza di una zona residenziale di nuovo insediamento, probabilmente effetto di una non lungimirante programmazione urbanistica locale, non può pertanto essere affrontato a livello acustico imponendo all’attività industriale già esistente limiti di rumorosità propri delle zone residenziali, tali da determinarne la sostanziale impossibilità di esercizio, ma attraverso prescrizioni puntuali finalizzate all’adozione delle migliori tecnologie di isolamento acustico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 04405/2015REG.PROV.COLL.

N. 04937/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4937 del 2011, proposto da: 
Idrolario Srl (già Ciab - Consorzio Intercomunale Acquedotto Brianteo Spa e Già Lario Reti Holding Spa), rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Grella, Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso Guido Francesco Romanelli in Roma, Via Cosseria N. 5; 

contro

Comune di Valmadrera in persona del Sindaco p.t.; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lombardia, non costituiti in giudizio.

nei confronti di

Stefano Casati, Luigi Moro, non costituiti in giudizio.

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 07545/2010, resa tra le parti, concernente approvazione piano di zonizzazione acustica relativamente a impianto di potabilizzazione

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2015 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Idrolario srl (all’' epoca CIAB - ente di gestione del ciclo delle acque della zona lecchese) società pubblica che gestisce un impianto di potabilizzazione e distribuzione di acqua, ha impugnato il Piano di zonizzazione del Comune di Valmandrera (approvato con deliberazione c.c. n. 3 del 26/01/2004) nella parte in cui esso suddivide la zona ove sorge l’impianto in due classi acustiche (IV e III), la seconda penalizzante per l’impianto, nonché l’ordinanza sindacale n. 47/2004 avente ad oggetto interventi volti a ridurre l’inquinamento acustico provocato dallo stabilimento.

Ha dedotto essenzialmente la natura produttiva dello stabilimento (operante ininterrottamente) e l’irrazionalità di una sua suddivisione a fini acustici. In realtà secondo il ricorrente, la previsione sarebbe derivata dall’esistenza nei pressi di una palazzina residenziale (frutto di un’operazione di riconversione), e tuttavia si tratterebbe di un errore pianificatorio che non avrebbe dovuto riverberare sugli interessi produttivi dello stabilimento, da tempo esistente.

Il TAR ha dichiarato il ricorso, in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (in relazione all’ordinanza), in parte lo ha respinto, affermando: a) la non sovrapponibilità di zonizzazione urbanistica ed acustica; b) la natura “particolare” dell’impianto di depurazione non inquadrabile tra gli impianti industriali; la non irragionevolezza della classificazione di parte del compendio in classe III in quanto confinante con area residenziale.

A mezzo dell’appello, Idrolario deduce: il TAR Lombardia non avrebbe correttamente qualificato l'attività esercitata in loco dalla società appellante, da intendersi di tipo produttivo e/o industriale "a ciclo continuo", quindi sicuramente non ospitabile in classe III; avrebbe altresì fatto erronea applicazione della normativa settoriale per la pianificazione acustica circa la non sovrapponibilità tra previsioni urbanistiche e di zonizzazione. In realtà – secondo l’appellante - in quella porzione territoriale, inserita dal PRG in zona "F2" di interesse pubblico per servizi di interesse collettivo sovracomunale e, in particolare, per attrezzature tecnologiche - vi si troverebbe solo l 'impianto di depurazione ed un’unica costruzione residenziale, originatasi in epoca successiva dalla conversione di una struttura industriale dismessa, attorno alle quali residuano solo aree agricole e di sponda fluviale. In sostanza, l'improprio azzonamento acustico in classe III (zona mista) sembrerebbe strumentale a porre i rimedio- attraverso attribuzione di una classe acustica impossibile da rispettare per un impianto industriale quale quello di depurazione - ad un errore urbanistico commesso nel passato. Del resto, per proteggere l’unico insediamento residenziale esistente in zona Idrolario avrebbe già predisposto apposito piano di risanamento in esecuzione di provvedimento comunale allo scopo assunto e vi ha dato anche attuazione eseguendo opere per la formazione di barriere acustiche, sicchè, per risolvere il problema, in concreto, non sarebbe necessaria l'introduzione di anomale zone cuscinetto.

Gli appellati non si sono costituiti.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 7 luglio 2015.

DIRITTO

L’appello è fondato.

Dalla ricostruzione fattuale offerta dagli appellanti, e non contestata dagli appellati i quali pur edotti del giudizio hanno liberamente scelto di non costituirsi, emerge che: l’impianto di trattamento, depurazione e distribuzione dell’acqua, già di proprietà comunale ed attualmente gestito dall’appellante è stato edificato in epoca risalente, ed ampliato nel 1985 sino ad occupare una superficie di circa 20.000 mq. con presenza di numerose vasche, depositi, magazzini, impianti di pompaggio, di depurazione, autorimesse e strutture di servizio, in area urbanisticamente classificata F2 . In epoca successiva, l’amministrazione ha autorizzato la riconversione di edifici a destinazione produttiva in zona limitrofa (addirittura a distanza di poche decine di metri), consentendone l’uso residenziale, sicchè si è innescato un inevitabile conflitto fra la funzione produttiva e quella residenziale, per risolvere il quale, l’amministrazione non solo ha imposto misure di contenimento dell’inquinamento acustico (ottemperate dal gestore) ma ha classificato parte del compendio produttivo, più vicino alle residenze, in classe acustica III (zona mista) caratterizzantesi, secondo il DPCM 14/11/1997 quale “area urbana con media densità di popolazione, con attività commerciali e con limitate attività artigianali con assenza di attività industriali”.

La classificazione appare ictu oculi non corretta.

L’impianto di trattamento dell’acqua deve considerarsi ai fini della zonizzazione acustica un’attività industriale, operando a ciclo ininterrotto per assicurare la continuità dei servizi, grazie all’ausilio di potenti macchinari inevitabilmente rumorosi. Essa non è dunque compatibile con la classe III, che invece è propria di un territorio mediamente urbanizzato in cui non esistono o non dovrebbero esistere attività industriali.

Il nodo problematico della vicinanza di una zona residenziale di nuovo insediamento, probabilmente effetto di una non lungimirante programmazione urbanistica locale, non può pertanto essere affrontato a livello acustico imponendo all’attività industriale già esistente limiti di rumorosità propri delle zone residenziali, tali da determinarne la sostanziale impossibilità di esercizio, ma attraverso prescrizioni puntuali finalizzate all’adozione delle migliori tecnologie di isolamento acustico. Prescrizioni, del resto che, per quanto risulta in atti, sono state già imposte dal Comune ed ottemperate dal gestore (ottemperanza che ha poi determinato l’improcedibilità dell’impugnativa inizialmente proposta).

In riforma della sentenza di prime cure, la deliberazione c.c. n. 3 del 26/01/2004 deve quindi essere annullata nella parte in cui inserisce parte dell’area dell’impianto di trattamento e depurazione, in classe acustica III.

Avuto riguardo alla peculiarità delle questioni, le spese del doppio grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla il provvedimento impugnato secondo quanto chiarito in parte motiva.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Russo, Presidente FF

Sandro Aureli, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)