Cass. Sez. III n. 15094 del 20 aprile 2010 (Ud. 11 mar. 2010)
Pres. De Maio Est. Gazzara Ric. Greco
Alimenti. Detenzione in cattivo stato di conservazione

Integra il reato di detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5, comma primo, lett. b), L. 30 aprile 1962, n. 283) anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza. (Nella specie, la modalità di conservazione inappropriata era consistita nel congelamento "ordinario" di un quantitativo di carne, modalità ritenuta rischiosa in quanto, tecnicamente, l'unico procedimento idoneo a conservare la carne nel tempo, alternativo alla surgelazione, è il congelamento mediante ricorso ad abbattitori di temperature).

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 519
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 35751/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Greco Fernando, nato a Novoli il 3/5/66, ivi res.te in Piazza Margherita, n. 16;
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, in data 19/3/09;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Santi Gazzara;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; con rigetto nel resto.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, con sentenza del 19/3/09 ha dichiarato Greco Fernando colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), perché quale responsabile di un esercizio artigianale di pizzeria d'asporto, deteneva all'interno di esso prodotti alimentari di varia natura in cattivo stato di conservazione, all'interno di un banco congelatore frigo a pozzo, congelati abusivamente e contenuti in buste di plastica, in promiscuità con altri alimenti surgelati preconfezionati, condannandolo alla pena di Euro 3.500,00 di ammenda. Il prevenuto a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello avverso detta pronuncia che la Corte di Appello di Lecce, qualificato il gravame come ricorso, ha trasmesso a questa Corte. Con l'atto di impugnazione si rileva la insussistenza di una offesa penalmente rilevante, ne' reale, ne' potenziale, nella condotta contestata al prevenuto; la istruttoria dibattimentale non ha permesso di rilevare che la merce fosse in stato di putrefazione e il congelamento, effettuato in maniera inappropriata, avrebbe potuto determinare nell'alimento la perdita del suo sapore ottimale e, talora, anche, parte delle capacità nutritive; cosa diversa è l'avaria o la nocività.
La pena, in ogni caso, andava fissata nella misura minima edittale, ed è illegittimo il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Con la impugnazione la difesa del prevenuto censura la pronuncia de qua per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) sotto il profilo della insussistenza dell'offesa giuridicamente rilevante, ne' reale, nè potenziale. Il giudice di merito fonda il convincimento della condanna sulla esclusiva scorta del rinvenimento degli alimenti di cui al capo di imputazione in banco congelatore a pozzo, deducendone la pericolosità presunta del nocumento alla salute, in difetto, però, di prova della inidoneità della struttura refrigerante, nonché della compromissione delle carni sotto un profilo nutrizionale, ne' soprattutto della destinazione alla somministrazione.
La configurabilità della contravvenzione prevede la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, riferibile o alle caratteristiche intrinseche delle stesse o alle modalità estrinseche con cui si realizza, che dovranno uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti. Peraltro, la istruttoria non ha permesso di evincere che la carne fosse in stato di putrefazione, mentre il congelamento del prodotto, effettuato in maniera inappropriata, avrebbe potuto determinare solo l'effetto di far perdere all'alimento il suo sapore ottimale ed eventualmente parte delle capacità nutritive.
Sul punto in ricorso è infondato.
Orbene, si osserva che ai fini della configurabilità del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle previsioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (Cass. S.U. 9/1/02, n. 443), senza che rilevi, per la concretizzazione dell'illecito contravvenzionale, la produzione di un danno alla salute (Cass. 2/9/04, n. 35828).
Il giudice di merito ha evidenziato, con richiamo alle emergenze istruttorie, che il teste Pietra Gaetano ha, con profusione di particolari, in forza della sua specifica competenza nel settore, esaustivamente spiegato come il congelamento ordinario sì a una modalità di conservazione rischiosa, in quanto, richiedendo almeno sette-otto ore per giungere a compimento, non garantisce che non si innestino procedimenti putrefattivi o comunque di alterazione, anche della carica batterica, del prodotto alimentare, con conseguente rischio di danno per la salute del consumatore: rischio particolarmente elevato per le carni, essendo queste tra i prodotti alimentari maggiormente soggette a putrefazione.
Lo stesso teste ha, quindi, ricordato come scienza ed esperienza insegnino che l'unico procedimento idoneo a conservare nel tempo le carni, alternativo a quello della surgelazione, sia il congelamento mediante ricorso ad abbattiteli di temperature, che in tempi brevissimi assicurano il completo congelamento del prodotto alimentare e, quindi, la sua perfetta conservazione. Appaiono evidenti, quindi, la concretizzazione, nella specie, del reato di cui alla imputazione e la corretta affermazione di responsabilità dell'imputato.
Fondata, di contro, si palesa la censura con la quale la difesa del ricorrente contesta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla invocata riduzione della pena ed alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, rilevato che il giudice di merito non può rigettare le istanze de quibus, ritenendo elemento inibente la circostanza che il prevenuto abbia avanzato opposizione al decreto penale di condanna, in quanto il Greco, in tal modo ha esercitato legittimamente un diritto ex lege riconosciutogli, e di certo non ha posto in essere una condotta configurante "un comportamento di ribellione all'ordinamento ed alle sue giuste sanzioni", come affermato dal Tribunale.
Ne consegue che, ferma restando la ritenuta responsabilità dell'imputato, quanto al reato ascrittogli, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena ed alla concedibilità del beneficio di cui all'art. 163 c.p., punti sui quali il giudice ad quem è chiamato a pronunciarsi con adeguata motivazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecce, limitatamente alla determinazione della pena ed alla concedibilità dei benefici.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010