Cass.Sez. III n. 13041 del 21 marzo 2013 (CC 28 feb 2013)
Pres.Teresi Est.Ramacci Ric.Iaconisi
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e amministrazione dei beni in sequestro
In tema di sequestro preventivo, la decisione di nominare un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. per consentire la gestione e l'esercizio del complesso dei beni aziendali non è obbligatoria ma è rimessa alla sfera discrezionale del giudice. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di nomina di un amministratore giudiziario per la gestione di un complesso alberghiero oggetto di lottizzazione abusiva).
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 28/02/2013
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 546
Dott. GRAZIOSI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 28830/2012
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
IACONISI FERNANDO N. IL 07/07/1951;
avverso l'ordinanza n. 5818/2011 GIP TRIBUNALE di LECCE, del 22/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S. Spinaci rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con ordinanza del 22.5.2012 ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di Fernando IACONISI, indagato per i reati di cui all'art. 110 ovvero artt. 113, 81 cpv cod. pen., art. 30 e art. 44 comma 1, lett. c), prima e seconda parte, D.P.R. n. 380 del 2001;
art. 110 cod. pen. e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 e 1 bis, lett. a); art. 110 e art. 323 cod. pen., comma 2, finalizzata ad ottenerne la nomina quale amministratore giudiziario del complesso di beni aziendali sottoposti a sequestro al fine di consentire l'esercizio dell'attività turistico - alberghiera da parte della s.r.l. F.G.C.I. ovvero, in subordine, che il custode giudiziario già nominato provvedesse all'amministrazione dei beni aziendali ed alla gestione dell'attività dell'impresa o, in ulteriore subordine, che detta amministrazione fosse disposta, quanto meno, al "comparto A" del complesso turistico - alberghiero "Punta Grossa", in quanto dotato di completa autonomia funzionale.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ricordando preliminarmente che il G.I.P., dopo aver disposto il sequestro dell'area interessata dall'intervento lottizzatorio abusivo e degli immobili ivi edificati, aveva anche nominato un custode con poteri di amministrazione e che il Pubblico Ministero aveva successivamente disposto, in parziale accoglimento di una richiesta dell'indagato ed al fine di conseguire ricavi per la manutenzione della struttura utilizzata, dapprima la facoltà di gestione del bar - ristorante - pizzeria e della reception e, in un secondo tempo, dei locali adibiti a sala da ballo e bowling in alcuni giorni della settimana.
Aggiunge che, non avendo l'utilizzazione delle suddette strutture garantito ricavi economici adeguati alle finalità di manutenzione della struttura, si era reso necessario formulare la richiesta che, in sede di incidente di esecuzione, il G.I.P. ha respinto. 3. Ciò premesso, rileva che il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto quanto disposto dagli artt. 104 e 104 bis disp. att. cod. proc. pen. nell'attuale formulazione introdotta con le modifiche apportate dalla L. n. 94 del 2009 e, nel giustificare il diniego anche con la necessità di impedire un aggravio del carico urbanistico, si porrebbe in contraddizione con i precedenti provvedimenti mediante i quali era stata autorizzata l'utilizzazione di parte della struttura.
Osserva che le richiamate disposizioni sottraggono ogni discrezionalità all'autorità giudiziaria nel caso in cui il vincolo cautelare reale riguardi aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, imponendo la nomina dell'amministratore e senza che il titolo dei reati possa assumere rilevanza sulla valutazione cui l'autorità medesima è tenuta e che, nella fattispecie, si versa in una simile ipotesi, avendo il sequestro colpito l'intero complesso aziendale.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
È necessario preliminarmente osservare che, nella fattispecie, da quanto è dato desumere dal tenore del provvedimento impugnato e dal ricorso, il sequestro ha ad oggetto un'area abusivamente lottizzata e gli immobili che su di essa insistono.
È evidente che, in tali ipotesi, la finalità della misura reale è quella di impedire che la libera disponibilità dell'area e degli immobili abusivamente edificati possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati, oltre ad assicurare la confisca obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, come effetto della sentenza definitiva del giudice penale con la quale è stata accertata la lottizzazione abusiva.
5. Va altresì osservato che sulla portata e le finalità degli artt. 104 e 104 bis disp. att. cod. proc. pen. questa Corte si è, anche recentemente, pronunciata (Sez. 5^ n. 25118, 22 giugno 2012, cui si rinvia per i richiami ai precedenti giurisprudenziali), ricordando quanto già illustrato nella Relazione dell'Ufficio del Massimario (3/09/09 del 27 luglio 2009 menzionata anche in ricorso) e, cioè, che il previgente testo dell'art. 104 citato, limitandosi a stabilire che al sequestro preventivo si applicassero le disposizioni relative all'esecuzione del sequestro probatorio (artt. 81 e 88 disp. att. cod. proc. pen.) risultava connotato da un "minimalismo" che aveva determinato concrete difficoltà applicative anche con riferimento alla possibilità di affidare al custode l'amministrazione "attiva" dei beni sequestrati, comunque riconosciuta dalla giurisprudenza assolutamente prevalente mentre, sotto altro profilo, era stata esclusa, sempre dalla giurisprudenza, la possibilità di trascrivere nei registri immobiliari il provvedimento di sequestro preventivo di un bene immobile, essendo espressamente prevista solo per il sequestro eseguito ai sensi della L. n. 356 del 1992, 'art. 12 sexies, e per il sequestro conservativo (circostanza che aveva indotto a sollevare una questione di legittimita' costituzionale). La menzionata decisione ricorda come a tale situazione si sia ovviato, con le modifiche normative attuate con la L. n. 94 del 2009 mediante una dettagliata disciplina dell'esecuzione del sequestro preventivo e, tra l'altro, prevedendo che il sequestro preventivo sui beni aziendali (organizzati per l'esercizio di un'impresa) sia eseguito, oltre che con le modalità previste dalla natura del singolo bene sequestrato, con l'immissione dei beni in possesso dell'amministratore (e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa). Con l'introduzione dell'art. 104 bis si è, invece, stabilito che quando la misura reale riguardi aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione (con esclusione di quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui al D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008), l'autorità giudiziaria deve nominare un amministratore giudiziario, da individuare nel costituendo Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari, pur avendo l'autorità giudiziaria la possibilità di affidare la custodia a soggetti diversi
Viene ulteriormente precisato che la modifica legislativa "...non ha in alcun modo sottratto al giudice il potere di privare il titolare della materiale disponibilità del bene, provvedendo in tal caso alla nomina di un custode, salvo ritenere che non sia necessario procedervi quando il bene non presenti particolari esigenze di conservazione e le esigenze cautelari risultino ugualmente garantite anche qualora lo stesso rimanga nella disponibilità di colui che lo detiene (sia esso l'indagato o un soggetto terzo). A riprova della correttezza di tali conclusioni soccorre del resto proprio il tenore letterale dell'art. 104 bis, che fa espresso riferimento all'istituto della custodia (e dunque implicitamente proprio alla disciplina del citato art. 259), dissolvendo così ogni residuo dubbio in proposito. Quest'ultima disposizione facoltizza poi la gestione attiva, tra l'altro, dei "beni di cui sia necessario assicurare
l'amministrazione", rimettendo all'evidenza al giudice il compito di individuare in concreto quali beni richiedano un tale tipo di intervento ...".
Le osservazioni dianzi richiamate, che delineano efficacemente l'ambito di operatività delle disposizioni delle quali l'odierno ricorrente assume la violazione, sono pienamente condivise dal Collegio.
6. Ciò posto, va dunque osservato, qualora fosse ancora necessario, che le suddette disposizioni oltre a trovare applicazione in una fase successiva a quella concernente l'applicazione della misura, riguardando, infatti, la sua materiale esecuzione, non prevedono alcun obbligo specifico di nomina dell'amministratore per l'autorità procedente, che resta rimessa ad una scelta discrezionale del giudice, come si era già avuto modo di rilevare (cfr. Sez. 3^ n. 35801, 06 ottobre 2010, citata anche in ricorso e nel provvedimento impugnato. V. anche Sez. 3^ n. 22028, 9 giugno 2010).
7. Va altresì rilevato che risulta del tutto corretta la osservazione formulata nel provvedimento impugnato e criticata dal ricorrente, secondo la quale il compendio sequestrato non riguarda direttamente un'azienda bensì "il suo apparato strutturale innegabilmente ed oggettivamente - in quanto abusivo - soggetto a confisca".
Invero l'art. 104 bis richiama inequivocabilmente la nozione di azienda individuata dall'art. 2555 cod. civ. e, nel caso in esame, oggetto del sequestro non è certo l'azienda in sè, bensì il mero risultato di un'attività edificatoria illecita posta in essere dalla società dell'indagato ed a nulla rileva la circostanza, che pare desumibile dal contenuto del ricorso e del provvedimento impugnato, unici atti cui ha accesso questa Corte, che le opere realizzate abbiano come destinazione successiva un'attività turistico - ricettiva.
8. Parimenti destituita di fondamento appare l'ulteriore deduzione circa la contraddittorietà tra la facoltà di utilizzazione concessa per parte delle strutture rispetto al diniego opposto con il provvedimento impugnato.
Invero, pur non conoscendosi le concrete ragioni per le quali tale facoltà d'uso, di regola incompatibile con le finalità proprie del sequestro preventivo di immobili abusivi, è stata concessa nel caso specifico, è evidente che la piena utilizzazione dell'intera struttura o di un intero comparto determinerebbe in indubbio aggravio del carico urbanistico rispetto alla utilizzazione di alcuni locali, parte dei quali solo per alcuni giorni della settimana e che tale valutazione risulta operata dal G.I.P. senza salti logici o manifeste contraddizioni.
9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013