TAR Friuli Sez. I n.560 del 15 dicembre 2011
Ambiente in genere. Principio di precauzione
Il principio di precauzione, non può essere essere invocato come pretesto per fini meramente protezionistici perché invece implica la necessità di una accurata e calcolata gestione del rischio in tutti quei casi in cui i dati scientifici disponibili non ne consentono una preventiva completa valutazione. Sul piano strettamente giuridico, ciò comporta, in pratica, la necessità di• considerare non soltanto i vantaggi, ma anche gli svantaggi dell'adozione di determinate misure di cautela e di studiare ed applicare misure di cautela proporzionate al rischio.
N. 00560/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2011, proposto da:
Comune di Maniago, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv.Gianna Di Danieli, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
Comune di Fanna, Provincia di Pordenone, Comune di Cavasso Nuovo, Comune di Arba, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del F.V.G.;
nei confronti di
Societa' Cementizillo S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Renato Fusco Avv. in Trieste, via Donota 3;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Onlus Acqua, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiano Filippin, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
Comune di Cavasso Nuovo, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Riotto, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
Comune di Arba, Comune di Vajont, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Cassini, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
per l'annullamento
-del decreto dd. 15.12.2010, n. 3214 (STINQ PN-AIA-12-1) di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al Decreto 1959 dd. 16.10.2008 modificato con decreto 1925 dd. 7.10.2009, al fine dell'utilizzo del CDR-Q presso la Cementeria di Fanna Soc.Cementizillo spa;
-del decreto n. 556SCR742 dd. 10.4.2009, del Vice-Direttore Centrale della Direz. Centr. Amb. e LLPP
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Societa' Cementizillo S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Maniago ha impugnato il decreto in epigrafe, con cui viene autorizzata la modifica sostanziale dell’AIA concedendo al Cementificio Cementizillo spa, localizzato nel limitrofo Comune di Fanna, la richiesta autorizzazione all’utilizzo del combustibile CDR- Q (combustibile da rifiuto di elevata qualità), a parziale sostituzione del pet-coke.
Il Comune di Maniago, che declina il suo interesse nel fatto che il cementificio sia collocato a soli 2,5 km di distanza dal proprio centro residenziale, deduce in ricorso i seguenti motivi:
1) Violazione di legge per violazione dell’art. 5 d.lgs 59/2005; degli artt. 14 e segg. l. 241/90. Violazione dei principi del giusto procedimento; per l’omesso proprio coinvolgimento procedimentale, ancorchè avesse richiesto per iscritto la sospensione della conferenza di servizi per un adeguato periodo di tempo al fine di poter fornire ulteriori elementi di valutazione.
2) Violazione di legge per violazione dei principi in tema di autorizzazione integrata ambientale di cui al D.lgs 59/2005, eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione;
2.1. si denuncia la mancata produzione delle necessarie analisi cliniche sul materiale da impiegarsi - CDR-Q - e sugli effetti da questo promananti sull’ambiente;
2.2. si denuncia la mandata indicazione delle misure precauzionali adottate;
2.3. in considerazione del fatto che le indicazioni progettuali prevedono un’attività di preliminare trattamento del CDR-Q in entrata ( con deferrizzatore e vaglio a stelle rotanti per eliminare corpi estranei e metallici) si denuncia la mancata istruttoria sull’effettivo stato del materiale.
2.4. sarebbe stata violata la norma UNI di riferimento ed il DM 5/2004 per la mancata previsione di idonee misure di protezione per il deposito di CDR-Q in relazione al transito degli automezzi
2.5. non sarebbero state individuate le migliori tecniche disponibili per le prescrizioni da osservare da parte del gestore dell’impianto.
2.6. per quanto riguarda le misure previste per controllare le emissioni il riferimento sarebbe troppo generico.
3) Violazione delle specifiche discipline.
a) Violazione della normativa in materia di utilizzo del CDR-Q, perché il progetto non darebbe garanzie dell’impiego della migliore tecnologia disponibile per prevenire ogni danno o pericolo di danno all’ambiente;
b) violazione della normativa in materia di rifiuti, per la mancata precisazione delle modalità di stoccaggio e dello svolgimento delle operazioni di campionatura;
c) violazione della normativa in materia di emissioni, per l’affermata emissione di gas acidi, metalli pesanti e PCDD/PCDF senza la previsione di un sistema di monitoraggio. In particolare si denuncia che per i parametri oggetto di misurazioni con campionamenti periodici non è stata prevista l’adozione della tecnica di campionamento Dioxin monitoring system che sarebbe la più idonea attualmente disponibile.
d) violazione della normativa in materia di emissioni sonore, per l’omessa considerazione dei probabili effetti delle nuove sorgenti di rumore.
e) insufficienza del piano di monitoraggio, per l’omessa indicazione dei piani di controllo periodici sull’efficienza dei sistemi di captazione degli inquinanti emessi dai camini ed i programmi delle manutenzioni periodiche sugli impianti di produzione e di abbattimento emissioni.
4) Violazione di legge per violazione della normativa interna e comunitaria in punto di assoggettabilità a procedura di VIA, artt. 1, 2, 5, 7, 10 della l.r. n. 43/1990, att. 4, 19 -27 D.lgs 152/2006, violazione degli artt. 269, 270, 271 del d.lgs 152/2006, dell’art. 208 d.lgs 152/2006 nonché della direttiva 85/337/Cee del 27.6.1985. Violazione del principio di precauzione e di prevenzione; nell’assunto che l’autorizzazione non è stata preceduta dall’espletamento della procedurale valutazione di impatto ambientale, necessaria perché trattavasi di modifica sostanziale dell’impianto.
5) Violazione del principio di precauzione. Violazione dell’art. 3 ter , 301 d.gs 152/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione, per l’omessa considerazione dei potenziali pericoli derivanti dall’impiego del CDR-Q, che non ha precedenti in Regione.
Si sono costituite in giudizio la Regione FVG e la società controinteressata controdeducendo per il rigetto del ricorso ed eccependo la carenza di interesse del Comune di Maniago.
L’associazione onlus ACQUA, il Comune di Cavasso Nuovo, il Comune di Vajont e quello di Arba sono intervenuti ad adiuvandum e, anche con riferimento ai loro interventi, è stata eccepita l’inammissibilità.
DIRITTO
Il Comune di Maniago fonda la propria legittimazione processuale sulla prossimità con l'impianto, ubicato nel limitrofo Comune di Fanna, le cui modifiche progettuali, approvate con il provvedimento impugnato, sarebbero pregiudizievoli per la popolazione locale.
In sostanza, l'interesse ad agire del Comune ricorrente viene fatto coincidere con la generica esigenza di tutelare l'interesse dei propri cittadini.
Il Collegio ritiene che, trattandosi della tutela di interessi di carattere particolarmente sensibile (quali i diritti fondamentali), la "vicinitas", ovvero il collegamento del ricorrente con l'ambiente che si vuole proteggere, , imponga l’estensione della legittimazione a ricorrere, nelle ipotesi dubbie come in effetti risulta il caso di specie, nel quale la mancata partecipazione del Comune di Maniago al procedimento previsto dall’art. 5 del d.lgs 59/2005, mediante la tempestiva prestazione delle osservazioni ex comma 8 dell’art. 5 cit, deporrebbe contro il riconoscimento al predetto dello status di soggetto interessato.
Si deve peraltro precisare che, se può essere riconosciuto in capo al Comune di Maniago un interesse legittimante alla proposizione dell’azione, con conseguente ammissibilità del ricorso, questo stesso riconoscimento porta necessariamente ad escludere la legittimazione degli altri Comuni a proporre intervento adesivo poiché gli stessi sono titolari di una situazione di diritto in nessun modo diversificabile rispetto a quella del Comune di Maniago e quindi avrebbero dovuto proporre autonomo ricorso. Gli interventi dei Comuni di Cavasso Nuovo, Vajont e Arba devono essere pertanto dichiarati inammissibili e gli stessi vanno estromessi dal giudizio.
Risulta invece ammissibile l’intervento dell’associazione onlus A.C.Q.Q.A. “Associazione Controllo Qualità Urbanistico Ambientale” che, a termini di statuto, risulta finalizzata “allo scopo di tutelare l’ambiente naturale o manufatto e la conservazione di opere caratteristiche locali, considerate per l’ecologia, la natura, l’artigianato, la cultura e l’arte o da riferimenti storici o paesaggistici” , che ha sede in località non distante e che prevede di agire anche mediante “prese di posizione”.
Va da sé, in ogni caso, che l’intervento non può ampliare il tema del giudizio e va anche preliminarmente chiarito che in nessun modo possono esservi fatte rientrare le ultime produzioni di parte, concernenti asserite dimostrazioni di un effettivo inquinamento in atto, sia perché questo Tribunale non è il Giudice di siffatte problematiche, sia perché il giudizio di legittimità sull’atto impugnato non può in alcun modo essere influenzato da documentazione afferente situazioni successive all’adozione dell’atto stesso. Vale comunque la pena di sottolineare che, trattandosi di atto che non ha ancora avuto esecuzione, la situazione di inquinamento asseritamente in atto, oltre a dover essere documentata dalle autorità competenti, risulta in ogni caso totalmente estranea alla problematica di ricorso.
Nel merito il ricorso è infondato.
Con un primo motivo il ricorrente Comune di Maniago ha contestato la circostanza che gli sarebbe stata preclusa la possibilità di partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi e, comunque, di fornire il proprio contributo partecipativo, in ritenuto contrasto con l'art. 5 del D.Lgs.n.59/2005 e degli artt.14 e ss. della L.n.241/90.
Il Collegio peraltro ricorda che l'art.5 del D.Lgs.n.59/2005, che è la norma che disciplina il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, prevede che l'autorità competente a convocare la Conferenza di servizi inviti soltanto le previste amministrazioni, competenti in materia ambientale, nonché il comune nel cui territorio insiste l'impianto da autorizzare.
La stessa norma, inoltre, stabilisce che il gestore provveda alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo, individuato ai sensi del comma 6, ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni e precisa che "tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n.241 ".
Il successivo comma 8 – come già accennato - prevede, altresì, che "entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda".
Pertanto, dopo la pubblicazione sul quotidiano "Il Gazzettino" effettuata a cura della Cementizillo il 3 luglio 2009, dell'annuncio previsto dall'art.5, comma 7, citato , il Comune di Maniago, se e quale soggetto interessato, aveva facoltà di trasmettere le proprie osservazioni entro i termini stabiliti dal richiamato comma 8, e, non avendo esercitato tale facoltà , non può dolersi della sua mancata partecipazione al procedimento, che risulta essere stato espletato nel puntuale rispetto del previsto contraddittorio procedimentale e nei termini di legge – anche tenuto conto del fatto che l'art.5, comma 13, prevede espressamente la sospensione del termine in caso di richiesta di documentazione integrativa, con riattivazione dello stesso soltanto successivamente al suo deposito e che, nel caso in esame, la Cementizillo, in esito alle osservazioni presentate nella Conferenza di servizi, ha fornito integrazioni alla documentazione depositata a supporto della propria richiesta di autorizzazione, con conseguente ampliamento del termine di 150 giorni per effetto di questi supplementi di istruttoria.
Con un secondo motivo il Comune di Maniago ha contestato l'Autorizzazione integrale ambientale (A.I.A.) in quanto rilasciata, per un verso, in assenza di una adeguata istruttoria con riguardo ad una pluralità di aspetti tecnici fondamentali e, per altro verso, in presenza di un progetto che non presenterebbe un adeguato sistema di monitoraggio e di controllo degli effetti sull'ambiente derivanti dalla combustione di CDR-Q nè dimostrerebbe l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Anche con il terzo motivo di impugnazione il Comune torna a contestare l'utilizzo del CDR-Q avanzando tutta una serie di astratte perplessità che, sostanzialmente, non sono altro che dubbi sull’esaustività dell’istruttoria condotta dall’amministrazione procedente, che viene contestata in maniera astratta ed aprioristica e pertanto in modo, già per tale ragione, del tutto inammissibile.
In sostanza il ricorrente lamenta la mancata o insufficiente adozione, nella valutazione della modifica sostanziale richiesta, delle "migliori tecniche disponibili", la scarsa considerazione per i fenomeni di inquinamento significativi derivanti dalla modifica prospettata, nonchè per la problematica relativa alla produzione di rifiuti, per le modalità di utilizzazione dell'energia prodotta, per prevenire gli incidenti e per il ripristino del sito "post impianto".
Va preliminarmente osservato che si tratta di censure che, seppur asseritamente rivolte a denunciare l’incompletezza dell’istruttoria, in realtà involgono pesantemente il merito tecnico del provvedimento emanato, talché, in assenza di macroscopiche incongruenze o violazioni – che allo stato non emergono – dovrebbero ritenersi inammissibili. Sono comunque anche infondate.
Con un primo argomento il Comune di Maniago afferma che non risulterebbe documentato l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in ordine alle misure di protezione dall'inquinamento e che non risulterebbero prodotte le necessarie analisi chimiche aventi ad oggetto il nuovo combustibile CDR-Q, in relazione all’uso del quale si è chiesta la specifica necessaria autorizzazione.
Osserva invece il Collegio che, in merito all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, dalla tabella 7.10 inclusa nella relazione di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del giugno 2009- prodotta in atti dalla stessa parte ricorrente – si evince che "per le attività legate all'industria del cemento, sono state analizzate le linee guida provvisorie recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate nel maggio 2009 dalla Commissione Europea.” In particolare la tabella esegue proprio il raffronto tra le BAT (Best Available Techniques) e il progetto in esame, evidenziandone la puntuale osservanza, senza che parte ricorrente abbia ad essa mosso alcuna specifica osservazione, ad ulteriore conferma della non evidenziazione, con riferimento alla fattispecie concreta, di alcuna manifesta illogicità o violazione tale da legittimare il sindacato giurisdizionale.
Per quanto attiene il mutamento di combustibile, la modifica sostanziale è stata autorizzata sull’ovvio presupposto che la società debba applicare nella scelta del CDR-Q da utilizzare la specifica normativa di riferimento, comprensiva quindi dell'utilizzo delle misure precauzionali previste dalla vigente normativa (norma UNI EN 9903: 2004), che è specificatamente dettata per quel tipo di combustibile e che, naturalmente, si ispira a principi di tutela dell'ambiente e della salute umana. A tale normativa infatti la relazione istruttoria, allegata al verbale della conferenza dei servizi dell’11 novembre 2010, opera un chiarissimo e vincolante richiamo. Inoltre, l'utilizzo di quel rifiuto nella cementeria rientra appieno nelle previsioni del D.Lgs. 133/2005, che all'art. 2, comma 1, lett. e) dà la definizione di impianto di coincenerimento, come "qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento" .
Non si può quindi ritenere che l’impianto in questione (cementeria), originariamente impianto produttivo, sia diventato un impianto di smaltimento rifiuti, in quanto l'azienda era e rimane autorizzata allo svolgimento dell'attività di recupero di energia, R1, così come definita dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. al fine di produrre leganti per l’edilizia ( clinker). Non va infatti dimenticato che l’AIA per il cementificio in oggetto era stata già rilasciata con decreto n. 1959 dd. 16.10.2008 ed il provvedimento inglobava (alle pagg. 27/32) l'attività di recupero energetico R 1 e la richiesta di modifica è stata presentata ai sensi dell'articolo 2, lett. n), del D.Lgs. 59/2005, come modifica di un impianto esistente, in quanto si interveniva non sulla quantità di produzione, ma sull'introduzione di un nuovo combustibile, mantenendo la stessa impiantistica per la produzione di clinker. Nella relazione istruttoria allegata al verbale della conferenza di servizi dell’11 novembre 2010 viene esplicitamente chiarito che "considerato che il bruciatore esistente risulta già predisposto per la co-combustione di combustibili alternativi, non si prevedono variazioni a livello di capacità produttiva, né modifiche a livello impiantistico o di processo produttivo; l'intervento è mirato esclusivamente a consentire lo stoccaggio, il dosaggio e il conferimento del CDR al bruciatore principale ed al precalcinatore".
Di conseguenza, i limiti emissivi presi a riferimento sono quelli del D.Lgs. 133/2005, Allegato 2, punto 2 per impianti già autorizzati ai sensi del D.Lgs. 59/2005.
Per quanto riguarda le analisi chimiche sul CDR-Q, come riportato sempre nella relazione tecnica integrativa di maggio 2010, Cementizillo S.p.A. ha reso noto di aver stipulato un accordo di esclusiva con la ditta SNUA S.r.l. di Aviano per l'approvvigionamento del CDR-Q, con conseguente impossibilità di approvvigionamento da altro produttore.
Sempre nella medesima relazione, anche in questo caso senza che le precise delucidazioni fornite da Cementizillo S.p.A. siano state oggetto di specifiche censure, in risposta a puntuali richieste di chiarimenti del Comune di Fanna, l’Azienda chiarisce di puntare ad un utilizzo di CDR-Q a "chilometri zero" e fornisce altresì precise informazioni per quanto riguarda la provenienza dei rifiuti di partenza del CDR-Q, ricordando che, l'impianto SNUA S.r.l. riceve e tratta i rifiuti prodotti nel Bacino di Pordenone ma che il nuovo Piano Regionale di Gestione dei RU prevede la possibilità che l'impianto possa ricevere anche rifiuti provenienti da altri bacini, purché si rimanga nell 'ambito territoriale della Regione Autonoma FVG. E’ pertanto evidente che la possibilità di effettuare un controllo puntuale sulle caratteristiche chimiche del CDR-Q è stata pienamente acclarata.
Va anche rimarcato che nel corso delle conferenze di servizi risulta che la Società si sia ulteriormente impegnata ad applicare degli interventi di miglioramento dell'abbattimento di alcuni parametri emissivi per venire incontro alle esigenze rappresentate, a vari livelli, dal territorio, come si evince dalle dettagliate circostanze che sono puntualmente richiamate nel preambolo del provvedimento impugnato e, specificamente, alle pagg. 6 e 7 e da cui si evince che il procedimento istruttorio ha esaustivamente indagato su tutti i dubbi di criticità sollevati in ricorso.
In particolare, si ricorda che la Società ha provveduto ad inserire nel progetto la previsione di un impianto di abbattimento NOx e SOx al fine di poter giungere ad un limite emissivo per gli ossidi di azoto di 800 mg/Nmc rispetto ai 1400 mg/Nmc dell'AIA attualmente previsti. Per gli altri valori emissivi la Società confermava la tabella in vigore nell'AIA attuale e, se richiesta, si impegnava per un valore di 1 mg/Nmc per l'acido fluoridrico e di 15 mg/Nmc per l'acido cloridrico.
In merito alla richiesta di campionamento da condursi secondo le richieste del Comune di Fanna, la Società, dopo aver dichiarato che la normativa UNI 9903, citata come riferimento per i campionamenti, è riferita alla caratterizzazione di lotti di produzione del CDR e quindi al processo produttivo di tale rifiuto, si è impegnata, comunque, come da integrazioni richieste, ad effettuare delle analisi semestrali del CDR presso l'impianto di produzione per la Fase 1 e 2 ed in accettazione per la fase 3.
Per quanto concerne il sistema di campionamento in continuo delle emissioni, è stato previsto il monitoraggio in continuo delle emissioni per vari parametri/sostanze a camino e l’ulteriore monitoraggio, con frequenza settimanale, per il primo mese dall'avvio dell'impianto con l'utilizzo del CDR-Q, delle diossine e di altri parametri per poi proseguire con cadenza quadrimestrale (relazione istruttoria allegata al verbale della Conferenza di servizi dell’11 novembre 2010 ). A tali controlli effettuati da Cementizillo S.p.A. si devono aggiungere quelli eseguiti da SNUA S.r.l., sia sui rifiuti di partenza, in ingresso all'impianto, sia sul CDR-Q prodotto.
Per quanto concerne la richiesta di analisi sulle materie prime e sui rifiuti, la Società ha evidenziato la presenza di un laboratorio interno che esegue analisi giornaliere su tutte le materie prime (Umidità, Si02, Fe203, A1203, CaO, MgO, Na20, C12, TOC, argilla), miscela artificiale (come MP), il pef-coke (umidità, ceneri, S, sostanze volatili, Pci, e mensilmente analisi in base alla direttiva emission-trading, eseguite da laboratorio esterno accreditato, nonché, semestralmente analisi con un laboratorio esterno accreditato sui suddetti parametri.
Per quel che attiene i rifiuti risulta che la Società esegue analisi in entrata ed in uscita dei rifiuti stessi come da AIA approvata.
Per quel che concerne la richiesta di intervenire con un mezzo rilocabile per la verifica delle emissioni in atmosfera, la Società si è dichiarata già impegnata nel controllo delle proprie emissioni puntuali e, pur ritenendo che lo stato della qualità dell'aria costituisca un onere a carico dell'Ente preposto, ha dato, comunque, la disponibilità a condividere un Piano di monitoraggio.
Per ciò che attiene il rumore, la Società ha fornito adeguata documentazione tecnica dalla quale risulta che ha provveduto a misurare i recettori sensibili nel Comune di competenza, senza la evidenziata registrazione di sforamenti.
Infine, la Società ha proposto unsistema di allerta delle emissioni di tutti i camini che presentano un limite sul parametro polveri.
Di tutto quanto sopra riportato viene data, come già accennato, precisa contezza nello stesso provvedimento impugnato, il che di per sé dimostra la completezza ed esaustività dell’istruttoria esperita.
Con un secondo argomento il Comune afferma che nel progetto presentato non sarebbero state fornite motivate indicazioni sulle misure precauzionali collegate: a) alla presenza di stoccaggi presso l'impianto di produzione; b) all'adozione delle misure atte ad evitare fenomeni di autocombustione, formazione di miscele esplosive e sviluppo di odori; c) alle caratteristiche dei mezzi di trasporto e alle modalità di trasferimento all'impianto onde evitare spandimenti accidentali del contenuto ed aumenti di pressione interna per la formazione di gas; d) alle modalità di controllo del rischio dell'autocombustione e dell'esplosione; e) alle modalità di controllo del rischio di emissioni di odori molesti.
In merito alla lettera a), sulle misure precauzionali collegate alla presenza di stoccaggi presso l'impianto produttivo, il Collegio rileva che, come emerge dalla documentazione progettuale depositata dalla ditta, nelle prime due fasi progettuali, non sono previsti stoccaggi di CDR-Q presso il cementificio, in quanto l'alimentazione del combustibile direttamente al forno e al precalcinatore avverrà per mezzo delle "docking stations", alle quali si collegherà il rimorchio dell'automezzo e solo nella terza fase progettuale è prevista invece la realizzazione di un capannone di stoccaggio.
In merito alle modalità di controllo del rischio dell'autocombustione e dell'esplosione, oltre che al controllo degli odori (lettere b), d) ed e)), la ditta ha risposto nella già citata relazione integrativa datata maggio 2010 ( paragrafo 5.5), affermando che "per quanto riguarda i fenomeni di autocombustione, il capannone sarà dotato di dispositivi di prevenzione e protezione antincendio. Al riguardo, in data 28/5/2010, Cementizillo S.p.A. ha depositato il relativo Progetto Prevenzione Incendi presso la sede dei Vigili del Fuoco di Pordenone…” e risulta che in data 1 0/12/20 10 l’autorità tecnicamente competente, cioè il Comando Provinciale dei VVF di Pordenone ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere di progetto, sicchè è evidente che le censure di ricorso non si risolvono che in esternazioni di paure non corredate da alcuna seria contestazione agli accertamenti istruttori compiuti.
Quanto alla lettera c), con riguardo alle contestazioni mosse sulle caratteristiche dei mezzi di trasporto e le modalità di trasferimento all'impianto, il Collegio osserva che, anche in merito alle caratteristiche dei mezzi di trasporto ed alle modalità di trasferimento all'impianto di ricevimento e recupero, la ditta ha esaustivamente e dettagliatamente risposto nella relazione integrativa di maggio 2010 (paragrafo 5.6), chiarendo che i mezzi di trasporto sarebbero stati quelli in dotazione a SNUA s.r.l. e provvedendo alla dettagliata descrizione degli stessi e delle loro caratteristiche tecniche e, anche a questo riguardo, le censure di ricorso rimangono a livello di inammissibili critiche astratte a decisioni che, invece, sono state correttamente prese dopo una concreta ed esaustiva indagine istruttoria, mentre si rimanda alle precedenti considerazioni per quanto concerne il monitoraggio delle emissioni.
Con un ulteriore argomento il Comune di Maniago contesta l'attività preliminare di trattamento del CDR-Q in quanto non adeguatamente valutata dalla Regione.
Risulta invece che anche a tale riguardo vi è stato uno specifico approfondimento istruttorio in quanto, su richiesta della Provincia di Pordenone e del Comune di Fanna, l'azienda ha fornito specifici e dettagliati chiarimenti (nella già citata relazione integrativa del maggio 2010) proprio in merito all'attività di preliminare trattamento del CDR-Q tramite deferizzatore e vaglio a stelle rotanti, ( paragrafi 5.2 e 5.3) sicchè anche qui appare che l’istruttoria sia stata dettagliata ed esaustivamente concreta, al contrario della vaga contestazione di ricorso. Parimenti infondata risulta la considerazione critica correlata alla mancata considerazione delle modalità di conferimento del CDR-Q al deposito.
Infatti, nella medesima relazione integrativa, al paragrafo 5.8, proprio con riferimento alla mancata presa in considerazione delle modalità di conferimento del CDR-Q al deposito, viene affermato che "il trasferimento dagli autotreni avverrà:… nella Fase 3 con scarico in ambiente soggetto a leggera depressione mediante opportuno sistema di depolverazione e trattamento dell'aria. Tale soluzione è considerata nettamente migliore rispetto ad altre che prevedessero l'ingresso dell'automezzo all'interno del capannone".
Risulta pertanto, conclusivamente che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, ai fini del rilascio della autorizzazione, sono state date le indicazioni necessarie sulle misure precauzionali da adottare e che, sostanzialmente, tutti i profili in contestazione con il secondo motivo di ricorso sono stati analizzati e fatti oggetto di specifica valutazione nelle varie conferenze di servizi .
Con riferimento al lamentato mancato rispetto delle migliori tecniche applicabili, nuovamente dedotto sub 3.2.5. il Collegio, oltre a richiamare quanto già sopra evidenziato in proposito, rileva che risulta essere stata seguita la specifica normativa contenuta nel D.Lgs. 133/2005, che rappresenta, sostanzialmente, allo stato attuale, la migliore tecnica disponibile per l'utilizzo del CDR-Q nei co-inceneritori, come quello in esame, e che è stata oggetto di piena applicazione.
E' bene sottolineare, infatti, che al momento dell'emissione del Decreto A.I.A. n. 3214 (15/12/2010) il CDR-Q prodotto secondo la norma UNI 9903:2004, oggetto dell'attività di recupero di energia RI, risultava essere classificato rifiuto speciale ed era pertanto soggetto al campo di applicazione della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i . Tale aspetto faceva rientrare la co-combustione di CDR-Q nell'ambito dei limiti stabiliti dal D.lgs. 133/2005, che risultano essere stati applicati.
Va ribadito, inoltre, quanto alle analisi chimiche, che non potevano essere ancora eseguite in quanto il materiale CDR-Q non è attualmente ancora prodotto nell'impianto SNUA S.r.l. E’ comunque indubbio, e come si è visto è stato già prescritto, che il materiale dovrà rispondere ai requisiti di qualità di cui alla norma UNI 9903:2004.
Anche per le contestazioni relative all'attuazione del controllo dei rischi, quali l'autocombustione o l'esplosione e per le modalità di stoccaggio del CDR-Q presso la Cementizillo S.p.a., si rimanda a quanto già più volte chiarito.
Per quanto concerne l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale "non viene chiarito (nell 'accordo con SNUA Srl) se le operazioni di campionamento avverranno alla presenza dell'ARPA FVG, che a sua volta potrà prelevare campioni di riscontro" il Collegio rileva che al punto 4 del Piano di monitoraggio e controllo costituente l’allegato C del decreto impugnato sono specificamente indicate sub 4 “Attività a carico dell’ente di controllo” tutte le attività poste a carico dell'ente di controllo ARPA, fermo restando che non è – ne potrebbe logicamente esserlo - prevista una presenza costante e continuativa di personale ARPA per il controllo dei carichi di rifiuti in ingresso.
Per quanto riguarda la lamentata mancata precisazione, nella scheda tecnica informativa per l'utilizzo del prodotto CDR-Q -predisposta dalla SNUA in quanto produttrice -, della natura delle plastiche presenti, potenzialmente in grado di provocare impatti di natura e consistenza diversi, al fine della adozione delle adeguate misure tecniche, il Collegio osserva che il fatto stesso di aver limitato l'uso come co-combustibile ad un'unica tipologia di rifiuto, necessariamente rispondente ad una specifica normativa armonizzata a livello europeo (UNI EN 9903:2004), offre tutte le possibilii garanzie sulla qualità del rifiuto utilizzato, tenuto conto del fatto che la normativa in merito all'utilizzo di rifiuti come co-combustibile presso i cementifici (D.Lgs. 133/2005, Allegato 2) non prevede analisi specifiche sui rifiuti.
Per quanto concerne la previsione di un sistema di monitoraggio "in continuo" all'esterno dello stabilimento nelle zone di presumibile ricaduta delle emissioni del cementificio, si riscontra che l'azienda si è dichiarata "disponibile alle forme di collaborazione tecnica che gli Enti Pubblici chiederanno in merito" .
La censura concernente l'asserita violazione della normativa in materia di emissioni è infondata anche in fatto poiché, dall’allegato 2 "Previsione di impatto acustico ai sensi della L. 44 7/1995", si evince che la normativa di riferimento è rispettata già per ricettori sensibili(abitazioni) più prossimi allo stabilimento e anche a tale riguardo il ricorso non evidenzia alcuna evidente illogicità o contraddittorietà .
Ugualmente infondato è il quarto motivo di ricorso, con il quale il Comune contesta il rilascio dell'autorizzazione in assenza del previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale al fine della tutela preventiva dell'interesse pubblico sotteso alla modifica consentita.
La VIA, secondo parte ricorrente, avrebbe infatti consentito di imporre quelle prescrizioni necessarie al fine di eliminare o ridurre l'incidenza negativa dell'intervento per l'ambiente e la salute umana.
Osserva peraltro il Collegio che l'attività, mediante la quale l'amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità a VIA, è connotata da discrezionalità tecnica, e quindi può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, fermo restando che le illegittimità e incongruenze debbono essere "macroscopiche" e "manifeste" . Nel caso di specie nulla di simile si evince dalle contestazioni di ricorso che, come già osservato, si risolvono in contestazioni generiche e astratte che non risultano appuntarsi direttamente nei confronti delle approfondite valutazioni, anche delle varie componenti ambientali interessate dall'intervento e delle relative misure proposte e/o adottate, che si evincono anche dal Decreto n. 5567 del 10/4/2009 con il quale la Regione si è espressa asserendo che il progetto presentato non è da assoggettare alla procedura di V.LA. di cui alla LR 43/1990 e s.m.i. e al DLgs 152/2005 e s.m.i
Con un ultimo motivo di censura il Comune asserisce che il provvedimento regionale impugnato si porrebbe in contrasto con il c.d. principio di precauzione di cui all'art. 3 ter, co.301, del D.Lgs.n.152/2006.
Anche in questo caso la censura, che parte dall'asserita sussistenza di una serie di presupposti (omessa adozione di un adeguato sistema di monitoraggio e di controllo degli effetti sull'ambiente derivanti dalla combustione di CDR-Q, omesso impiego delle migliori tecniche disponibili, carenza di istruttoria, etc.), dettagliatamente smentiti ai punti che precedono, si rivela palesemente infondata.
Infatti, per la corretta applicazione del principio di precauzione, occorre in pratica che le misure di prevenzione siano adottate in conformità alla migliore tecnica disponibile e che venga esattamente definito il livello di "esposizione", ossia della misura della tollerabilità dell'inquinamento e del canone di intervento dei pubblici poteri.
In altri termini, il principio di precauzione, non può essere essere invocato come pretesto per fini meramente protezionistici perché invece implica la necessità di una accurata e calcolata gestione del rischio in tutti quei casi in cui i dati scientifici disponibili non ne consentono una preventiva completa valutazione.
Sul piano strettamente giuridico, ciò comporta, in pratica, la necessità di• considerare non soltanto i vantaggi, ma anche gli svantaggi dell'adozione di determinate misure di cautela e di studiare ed applicare misure di cautela proporzionate al rischio.
Nel corso del procedimento che ha portato all’adozione dell’atto in questa sede censurato pare al Collegio che entrambe queste valutazioni siano essere state effettuate in modo approfondito, attraverso una lunga e puntigliosa istruttoria, con l’acquisizione di una copiosa documentazione tecnica che dimostra la serietà con cui gli organi competenti hanno proceduto all'esame dei pericoli per la salute e per l'ambiente, giungendo infine alla verifica di una conformità alla normativa specifica di riferimento, che si rivela, allo stato, l’unica possibile attestazione relativa all'accertamento della non pericolosità.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara inammissibili gli interventi adesivi dei Comuni di Cavasso Nuovo, Arba e Vajont ed estromette i predetti dal giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011