Cass. Sez. III n. 26728 del 7 luglio 2011 (Cc. 23 mar. 2011)
Pres. De Maio Est. Rosi Ric. Venditti
Urbanistica. Lottizzazione abusiva ed irrilevanza verifiche da parte di notaio o istituto bancario

In tema di lottizzazione, il fatto che il notaio abbia garantito la commerciabilità del bene (o che l’istituto bancario abbia fatto eseguire una perizia per la concessione del mutuo non determina una situazione di immediata evidenza di buona fede, trattandosi di accertamenti aventi diverse finalità, per cui il terzo acquirente versa in una situazione quanto meno di colpa, penalmente rilevante, quando non sia stato cauto ed attento nel verificare le previsioni urbanistiche e pianificatorie della zona.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO DE MAIO                                          - Presidente
Dott. CIRO PETTI                                                 - Consigliere
Dott. ALDO FIALE                                                - Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO                                   - Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI                                       - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) VENDITTI PASQUALE ANTONIO N. IL 19/02/1963
avverso l'ordinanza n. 569/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, dei 21/06/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Aurelio Galasso che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udit i difensor Avv.; M.F. in sostituzione dell’avv. FF.B. che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


- Rilevato che con ordinanza del 26 giugno 2010, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Tivoli inerente il sequestro preventivo di un'immobile e di un appezzamento di terreno, già disposto con provvedimento dell'8 giugno 2010 (confermato in sede di riesame), in un procedimento, nel quale risulta indagato anche Venditti Pasquale Antonio, per il reato di lottizzazione abusiva, effettuata mediante realizzazione di fabbricati abitativi in zona agricola;
- che Venditti Pasquale Antonio, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione censurando l'erronea applicazione della legge penale in riferimento:

1. alla violazione ed inosservanza degli artt.44 legge 380/2001 e 321 c.p.p., in quanto il tribunale non avrebbe considerato quale fatto nuovo, legittimante la rivalutazione del fumus delicti, la dichiarazione del notaio che aveva effettuato il rogito dell'atto di compravendita, affermando la legittimità della compravendita sotto il profilo urbanistico; inoltre non sarebbe stata considerata la documentazione tecnica del Comune di Capena, che attestava la conformità alle norme urbanistiche, elementi che evidenziavano l'assenza di qualunque colpa a carico dell'acquirente, terzo in buona fede. Il notaio, infatti, non solo aveva affermato la regolarità del trasferimento, ma aveva aggiunto che la normativa vigente ai fini del rilascio di licenze prevedeva la sola stipula di un atto di vincolo edilizio, mediante il quale l'intera area interessata veniva asservita ai fabbricati, e che non c'era alcun divieto di alienazione; il ricorrente aveva avuto assicurazione che, secondo le norme di attuazione del PRG del Comune di Capena e la legge regionale, era prevista nella zona l'edificazione di un fabbricato rurale ad uso abitativo ed uno ad uso agricolo.

2. Alla violazione dell'obbligo di motivazione in merito al fumus commissi delicti, ritenuto sussistente solo perché la dichiarazione del notaio non era stata ritenuta fatto nuovo;

Considerato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta);
- che in questo caso, essendo già stato confermato il decreto di sequestro preventivo in sede di riesame, l'oggetto del ricorso è limitato all'ambito del devolutum affrontato con l'ordinanza impugnata, alla quale era stata sottoposta la valutazione circa la rilevanza di un c.d. nuovo elemento;
- che in tema di lottizzazione abusiva la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato il principio di diritto che il fatto che il notaio abbia garantito la commerciabilità del bene (o che l'istituto bancario del ricorrente abbia fatto eseguire una perizia per la concessione del mutuo) non determina una situazione di immediata evidenza di buona fede, trattandosi di accertamenti aventi diverse finalità, per cui il terzo acquirente versa in una situazione quanto meno di colpa, penalmente rilevante, quando non sia stato cauto e attento a verificare le previsioni urbanistiche e pianificatorie della zona. (Cfr. sez 3., n. 18537 del 16/3/2010, Pellis, in un caso relativo proprio a zona agricola) e che pertanto l'acquirente ha l'obbligo di acquisire elementi circa le previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona, ed in caso contrario deve rispondere dell'illecito edilizio a titolo di colpa (cfr. Sez.3, n. 37472 del 26/6/2008, Belloi e altri, Rv 241098);
- che l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi ed ha esaustivamente motivato le ragioni del rigetto dell'appello, atteso che non poteva considerarsi un fatto nuovo quanto dichiarato dal notaio, il quale aveva esposto personali valutazioni sulla disciplina urbanistica, già esaminate dalla precedente ordinanza in sede di giudizio di riesame del decreto di sequestro preventivo e che proprio alla luce del certificato di destinazione urbanistica (ove era con chiarezza indicata la destinazione a zona agricola), allegato all'atto di compravendita, non possono essere dedotti elementi circa la mancanza di colpa in capo all'acquirente;
- che pertanto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 7/07/2011