Cass. Sez. III n. 28574 del 17 luglio 2012 (Ud. 16 feb. 2012)
Pres. Mannino Est. Fiale Ric. Auriemma
Urbanistica. Demolizione e valori tutelati

In tema di repressione di reati urbanistici, l'esecuzione del provvedimento di demolizione delle opere abusive non opera in modo inammissibile su valori, quali la tutela della salute ed il diritto all'unità familiare, garantiti sia dalla Costituzione sia dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, poiché tali diritti trovano un limite, come espressamente previsto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nelle previsioni normative dettate da ragioni di interesse collettivo, quale quello alla repressione dei reati

RITENUTO IN FATTO

A.S. è stata condannata - per reati edilizi ed occupazione abusiva di area condominiale - con decreto penale 17.4.2007 del G.I.P. del Tribunale di Napoli, divenuto irrevocabile il 3.11.2008.

Con lo stesso decreto penate è stata ordinata la demolizione delle opere abusive, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, (T.U.).

Nella fase esecutiva il P.M. competente ha ingiunto alla condannata la demolizione, ma la stessa non vi ha ottemperato ed ha rivolto istanza al giudice dell'esecuzione, chiedendo la sospensione del provvedimento demolitorio.

Il G.I.P. del Tribunato di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666 cod. proc. pen., con ordinanza del 20.4.2011, ha rigettato l'istanza sui rilievi che "nel caso di specie non risultano adottati provvedimenti da parte della pubblica Amministrazione incompatibili con l'ordine di demolizione e ... non è stata documentata la presentazione di istanza di condono edilizio".

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della A., la quale ha prospettato che la propria assistita ha realizzato soltanto "una suddivisione di volumi condominiali già esistenti e non già la costituzione di nuove e aggiuntive metrature".

L'esecuzione coattiva della demolizione delle opere eseguite comporterebbe l'allontanamento di tutto il di lei nucleo familiare dall'unte abitazione disponibile e metterebbe concretamente a repentaglio la salute dei componenti di esso, alcuni dei quali affetti da gravi patologie, con violazione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali il diritto alla salute (art. 31 Cost.), il diritto alla protezione della famiglia (art 31 Cost), il diritto alla dignità personale.

La sospensione richiesta, inoltre, consentirebbe l'espletamento "della procedura amministrativa di assegnazione di abitazione alle famiglie bisognose da parte del Comune di Napoli".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poichè manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, l'ordine di demolizione in oggetto, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria.

Nella fattispecie in esame, però, tutto questo non è stato dimostrato ed a fronte di una situazione di assoluta indeterminatezza, non essendo stata fornita la prova dell'effettivo ricorso ad una procedura di assegnazione di alloggio di edilizia popolare, legittimamente risulta rigettata la domanda di sospensione dell'ingiunzione a demolire.

Va altresì rilevato che, in tema di repressione di reati urbanistici, l'esecuzione dei provvedimento di demolizione delle opere abusive non opera in modo inammissibile su valori, quali la tutela della salute ed il diritto all'unità familiare, garantiti sia dalla Costituzione sia dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, poichè tali diritti trovano un limite, come espressamente previsto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nette previsioni normative dettate da ragioni di interesse collettivo, quale quello alla repressione dei reati (vedi le argomentazioni svolte, in una fattispecie di esecuzione del provvedimento di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro per lottizzazione abusiva disposto dal PM, Cass., sez. in, n. 11878 del 26.3.2010, Lancellotti ed altri).

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale, deve rilevarsi che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", sicchè, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., a detta declaratoria consegue l'onere del pagamento delle spese processuali, nonchè del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 1.000,00 in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento detta somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012