TAR Piemonte Sez. I sent. 1761 del 12 aprile 2010
Urbanistica. Attività edilizia libera (sostituzione o rinnovamento di serramenti)

La sostituzione o il rinnovamento di serramenti e, quindi, di infissi, serrande, finestre e abbaini, rientra nel concetto di finiture di edifici, come tale configurabile in termini di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3 lett. a) T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e, cioè, di attività libera e non soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 6 lett. a) dello stesso decreto, e ciò sia che vengano impiegati gli stessi materiali componenti, sia che la sostituzione o il rinnovamento venga effettuata con materiali diversi

 

 

N. 01761/2010 REG.SEN.
N. 02548/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2548 del 2000, proposto da:
Martinotti Giovanni, Galli Luciana, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Sertorio, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso G. Ferraris, 77;


contro


Comune Verbania;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza di demolizione lavori e ripristino stato dei luoghi n. 3384 notificata il 29.6.2000, emessa dal Segretario Generale del Comune di Verbania;

- del parere negativo della Commissione edilizia in data 5.6.2000, secondo cui gli odierni ricorrenti non disporrebbero di titolo come previsto dall'art. 4 della legge 10/77, del provvedimento 12.6.2000 del Responsabile del servizio con il quale è stata respinta la domanda di autorizzazione in sanatoria, nonché di ogni altro atto antecedente, preordinato e comunque connesso e conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


1.1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnano l’ordinanza di demolizione notificata il 29.6.2000, il parere negativo espresso dalla C.E. il 5.6.2000 e il provvedimento di diniego di sanatoria assunti sul rilievo che il sig. Martinotti non avesse titolo idoneo a richiedere la sanatoria delle modeste opere realizzate sul suo fondo, vale a dire la sostituzione di un vecchio cancello arrugginito con quello originale rinvenuto sul terreno e una piccola recinzione di ml 3 di larghezza ed altezza di ml 1,90.

Il terreno oggetto dei manufatti di causa era pervenuto ai ricorrenti per rogito notarile del 1974 e il 27.9.2982 il Martinotti comunicava al Comune che avrebbe sostituito il vecchio cancello arrugginito con quello originale rinvenuto sul fondo.

A seguito di esposto di un vicino l’Ufficio tecnico comunale effettuava un sopralluogo sulla proprietà dei deducenti redigendo il verbale del 19.10.1999 con cui rilevava l’avvenuta posa del predetto cancello e la realizzazione della suindicata modesta recinzione in assenza di autorizzazione.

Si qualificavano le opere de quibus come manutenzione straordinaria, si attestava che “l’opera risulta della stessa tipologia della recinzione esistente” e che “all’epoca della posa non vigeva il vincolo previsto dalla legge 431/85” (verbale cit. doc. 4 ricorrente).

1.2. Respinta con provvedimento del 12.6.2000 la domanda di sanatoria successivamente presentata dal Martinotti, dopo che l’Ente aveva chiesto la produzione di idoneo titolo di proprietà e che l’interessato aveva dichiarato di avere usucapito le aree di cui si tratta (doc. 11 ricorrente), il Comune ingiungeva la demolizione del cancello e della modesta recinzione..

2.Con Ordinanza cautelare n. 1547/2000 la Sezione respingeva la domanda di sospensiva per la ritenuta assenza di pregiudizio attuale.

I ricorrenti producevano nuova documentazione, tra cui la sentenza n. 415/2002 del Tribunale di Verbania, affermativa dell’avvenuta usucapione a loro favore della porzione di terreno su cui insistevano i manufatti in controversia e la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 24.7.2004 confermativa della decisione di primo grado.

Depositava anche memoria difensiva il 10.2.2010.

Pervenuto l’affare a seguito di istanza di prelievo e di successiva manifestazione di interesse delle parti alla pubblica Udienza del 25.2.2010 sulle conclusioni delle parti e la relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa è stata ritenuta in decisione.


DIRITTO


1.1. Il ricorso è affidato a cinque motivi, dei quali il quarto e il quinto appaiono assorbenti e vengono appresso illustrati e scrutinati.

Con il quarto mezzo i ricorrenti lamentano, dunque, violazione dell’art. 10 della L. n. 47/1985 ed eccesso di potere per difetto di motivazione dolendosi che le opere de quibus, essendo soggette al più a mera autorizzazione, non possono comportare la sanzione demolitoria ma solo quella pecuniaria.

La censura persuade il Collegio che deve pertanto accoglierla.

2.2. La Sezione ha già di recente enunciato il principio per il quale “la sostituzione o il rinnovamento di serramenti e, quindi, di infissi, serrande, finestre e abbaini, rientra nel concetto di finiture di edifici, come tale configurabile in termini di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3 lett. a) T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e, cioè, di attività libera e non soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 6 lett. a) dello stesso decreto, e ciò sia che vengano impiegati gli stessi materiali componenti, sia che la sostituzione o il rinnovamento venga effettuata con materiali diversi” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2.3.2009, n. 620).

La sostituzione di un cancello rientra nel genus sostituzione di serramento ed è quindi, al lume del Testo Unico sull’edilizia, attività libera non soggetta neanche a denuncia di inizio attività.

2.3. Non sfugge, peraltro al Collegio che, dovendo la fattispecie essere regolata dalla normativa vigente all’epoca di adozione del provvedimento, ossia il giugno 1999, va ricordato che all’epoca le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate erano annoverati tra gli interventi edilizi minori, assoggettati alla semplice Dia.

Invero si segnala che in forza dell’art. 4, comma 7, del D.L. m. 398/1993, convertito, con modificazioni, nella L. n. 493/1993, come a sua volta sostituito dall'articolo unico della legge 4 dicembre 1993, n. 493, modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 10 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, “i seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537”, tra cui “recinzioni, muri di cinta e cancellate”.

2.4. Va anche debitamente evidenziato che l’art. 4 cit. disciplinava anche le conseguenze della realizzazione degli interventi edilizi minori, contemplati alle varie lettere del comma 4, in assenza o in difformità dalla Dia, disponendo al comma 13 che “l'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione”.

2.5. Da siffatto quadro normativo discende che, essendo la sostituzione di un cancello – al pari di una eventuale realizzazione ex novo – e la realizzazione di una recinzione un intervento soggetto a Dia, è illegittima l’irrogazione della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria.

Il motivo è pertanto fondato e va accolto.

3.1. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 4 della L. n. 10/1977 e dell’art. 48 della L. Reg. Piemonte n. 56/77 censurando il diniego di sanatoria assunto sul rilievo che gli allora istanti non possedessero un titolo legittimante l’istanza di sanatoria.

Deducono all’uopo di avere acquisito per usucapione sia la proprietà della porziuncola di terreno su cui insisteva il cancello, che il diritto di passaggio sulla strada statale su cui il cancello stesso immette. Sostengono che la sentenza accertativa dell’usucapione ha natura dichiarativa e non costitutiva.

Nella memoria del 10.2.2010 completano la censura allegando che il Tribunale di Verbania con sentenza n. 415/2002, confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza 1234 del 28.7.2004, ha dichiarato l’intervenuta usucapione dell’area colorata in rosso nella planimetria allegata dagli attori, a beneficio del fondo dei medesimi censito al foglio 67 del NTC.

3.2. La censura è fondata. Effettivamente, nella produzione dei ricorrenti del 25.3.2009 figura la sentenza n. 415/2002 del Tribunale di Verbania, che sancisce l’usucapione, a favore dei ricorrenti, della particella di terreno colorata in rosso nella planimetria allegata, facente parte del fondo censito al mappale 157 dei convenuti e la servitù di passaggio pedonale e carraio, a favore dei mappali 275, 276 e 150 di proprietà dei ricorrenti, sul mappale 157 (Doc. 15).

La planimetria di cui al doc. 3 allegato alla Sentenza di primo grado raffigura la descritta situazione dominicale con i mappali 150, 275 e 276 di proprietà dei ricorrenti, confinanti col mappale 157 sul quale è visibile una modesta apertura all’angolo col mappale 276, che presumibilmente rappresenta il passo carraio.

E’ anche depositata la citata Sentenza di secondo grado (doc. 16) confermativa della precedente statuizione di prime cure..

E’ da precisare che la sentenza di primo grado accertava la fondatezza dell’assunto attoreo “circa l’intervenuta usucapione nell’anno 1986”(sent.cit., pag. 3)

Da ciò consegue, stante la nota portata dichiarativa della sentenza affermativa dell’intervenuta usucapione, che, essendosi tale modo di acquisto della proprietà maturato già nell’anno 1986, all’atto della presentazione dell’istanza di autorizzazione in sanatoria de parte dei deducenti il 26.11.1999, il Martinotti era da considerare titolare dei diritti posti a base dell’istanza in ragione della già perfezionata usucapione.

Era pertanto erronea la tesi del Comune circa la pretesa inesistenza di un valido titolo legittimante la presentazione dell’istanza di sanatoria.

Il cui diniego e il conseguenziale ordine di demolizione si configurano dunque illegittimi anche sotto il profilo in scrutinio.

In definitiva, l’accoglimento dei motivi quarto e quinto consente di assorbire gli altri, stante la portata radicale delle censure svolte con i primi, che comportano l’accoglimento del ricorso.

Le spese di lite possono essere compensate, sussistendo al riguardo eque ragioni.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo Accoglie e, per l’effetto, Annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2010