 Cass. Sez. III n. 18543 del 17 maggio 2010 (Cc.25 mar. 2010)
Cass. Sez. III n. 18543 del 17 maggio 2010 (Cc.25 mar. 2010)
Pres. De Maio Est. Sarno Ric. Sbrescia
Urbanistica. Deposito smistamento autovetture
Nell’intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale soggetto a permesso di costruire rientra qualsiasi attività, non solo edilizia, idonea a mutare l’assetto urbanistico dei luoghi, ivi compreso lo spianamento di un terreno agricolo al fine di ottenere un piazzale per deposito smistamento di autovetture
UDIENZA del 25.03.2010
SENTENZA N. 532
REG. GENERALE N. 26991/2009
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi  Sigg.ri  Magistrati:
 Dott. GUIDO DE MAIO                                          - Presidente - 
 Dott. ALFREDO TERESI                                       - Consigliere -
 Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI                       - Consigliere -
 Dott. GIULIO SARNO                                            - Rel. Consigliere -
 Dott. SANTI GAllARA                                            - Consigliere -
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) SBRESCIA CIRO N. IL xx/xx/xxxx
 - avverso l'ordinanza n. 67/2009 TRIB. LIBERTA' di AVELLINO, del  12/06/2009
 - sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. GIULIO SARNO;
- sentite le conclusioni del PG Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sbrescia Ciro propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Avellino, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il sequestro preventivo avente ad oggetto l'area adibita a deposito di autoveicoli sita in Forino di proprietà di D'Ambola Bryan e Sabina per i reati di cui agli artt. 81, 110, 113 c.p., 44 lett. c) d.p.r. 380/01, 181 d. Lvo 42/04, e degli autoveicoli stessi.
Il ricorrente deduce questa  sede:
 a) la violazione di legge, l'assenza di motivazione e l'apparenza di  essa.  Rappresenta al riguardo di aver evidenziato nei motivi di riesame che  per i  lavori di livellamento recinzione era stata presentata una regolare  d.i.a. e che  i lavori stessi avevano interessato oltre alle particelle 126, 171 178,  tutte  ricadenti in zona D del piano regolatore - area industriale -, anche  l'area che  insisteva sulle particelle 91, 168 e 169 ricadenti in zona agricola,  senza  preventivo nullaosta paesaggistico ambientale. Si sostiene pertanto  l'illegittimità del sequestro per l'area industriale ed, inoltre, che  erroneamente si sarebbe ritenuto necessario per i lavori di livellamento  il  permesso di costruire.
 b) Violazione dell'articolo 321 c.p. motivazione apparente. Si rileva al   riguardo che l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza del periculum  in mora stante la non ottemperanza all'ordinanza sindacale di  ripristino  numero 16/08, e che oggetto di sospensione da parte del TAR sarebbe  stata non  già quest'ultima ma la 17/08. Si sostiene che la seconda ordinanza,  successiva  numericamente alla prima, recepisce implicitamente l'altra e comunque è  del  tutto identica sia per contenuti che per forma alla prima contenendo  solo un  diverso destinatario. In ogni caso trattandosi di lavori oramai  eseguiti, si  sostiene che il pericolo di effetto pregiudizievole per il reato  edilizio è  comunque sfornito di concretezza.
 c) violazione dell'articolo 321 cpp, motivazione inesistente con  riferimento al  mancato dissequestro degli autoveicoli presenti sulle aree in esame ed  affidati  in custodia giudiziale della società ricorrente, non essendo gli stessi  cose  pertinenti al reato edilizio. Né rileva secondo il ricorrente la  sospensione  della società dall'elenco delle depositeria da parte del prefetto della  provincia di Avellino, trattandosi di provvedimento sospeso dal Tar, e  determinando il sequestro delle autovetture la impossibilità di  esercitare la  custodia da parte della società ricorrente.
 Motivi della decisione.
 In ordine al primo motivo, correttamente si sostiene la necessità del  permesso  di costruire, alla luce della giurisprudenza di questa Sezione, secondo  cui  nell'intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del  territorio comunale rientra qualsiasi attività, non solo edilizia,  idonea a  mutare l'assetto urbanistico dei luoghi, ivi compreso lo spianamento di  un  terreno agricolo al fine di ottenere un piazzale per deposito  smistamento di  autovetture. Nella specie infatti, si sarebbe in presenza, secondo la  contestazione, di livellamento del terreno e recinzione con rete  metallica  supportata da pareti di cemento della zona destinata alla custodia di  veicoli.
 Nessuna violazione di legge appare ravvisabile inoltre in relazione al  sequestro  della porzione del manufatto insistente nell'area industriale avendo  correttamente rilevato al riguardo il tribunale che la mancanza del  permesso di  costruire conferisce contenuto di illiceità all'intero deposito e non  solo,  quindi, alle porzioni sconfinanti nella zona agricola. Peraltro, rientra   comunque nella valutazione di merito - insindacabile in questa sede - la   possibilità di assicurare le esigenze cautelari attraverso una  limitazione del  sequestro ad una sola parte del terreno.
 Quanto al secondo motivo è vero che l'ordinanza impugnata non esamina il   contenuto dell'ordinanza sindacale di ripristino numero 17/08 ma tale  vizio non  è deducibile in questa sede in quanto è inibito il controllo di merito  sul  contenuto di essa.
 Non appare invece adeguatamente supportato sul piano della correttezza  dei  principi il sequestro dei veicoli oggetto del terzo motivo.
 Difettano del tutto, infatti l'individuazione e l'indicazione delle  esigenze  cautelari connaturate all'abuso edilizio ipotizzato; né rileva  evidentemente in  proposito la validità della licenza amministrativa per l'esercizio  dell'attività  di depositeria. Per contro, appare certamente ravvisabile l'interesse a  ricorrere sul punto in quanto il ricorrente si trova indubbiamente  esposto per  effetto del sequestro alle pretese dei proprietari dei veicoli di cui  risulta  comunque essere affidatario.
 La ordinanza del riesame deve essere pertanto annullata con rinvio  limitatamente  a quest'ultimo aspetto (sequestro dei veicoli) dal quale il tribunale  terrà  conto di quanto precisato qui.
PQM
 La Corte Suprema di Cassazione
 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Avellino  limitatamente  al sequestro delle autovetture.
 Così deciso in Roma il 25.3.2010
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  17 MAG. 2010
 
                    




