Cass. Sez. III n. 30649 del 12 settembre 2025 (CC 12 giu 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Amato
Urbanistica.Ordine di demolizione 

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso, ma anche l'attuale proprietario del bene, rimasto estraneo al processo, che assume una responsabilità di natura "sussidiaria", ferma restando la sua facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa

RITENUTO IN FATTO

1.Antonietta Amato e Maria Vittoria Amato ricorrono per l’annullamento dell’ordinanza del 23 novembre 2024 del Tribunale di Catania che ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la loro domanda di revoca dell’ingiunzione di demolizione notificata alla loro madre, Francesca D’Urso, quale committente dei lavori e proprietaria dell’immobile per la cui abusiva realizzazione era stata irrevocabilmente condannata con sentenza del 15 settembre 2016 in esecuzione della quale l’ingiunzione le era stata notificata il 4 settembre 2021.
1.1.Con il primo motivo deducono la manifesta illogicità e irrazionalità del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che le ricorrenti erano minorenni all’epoca della celebrazione del processo a carico della loro madre laddove, invece, erano già proprietarie dell’area di sedime ed avevano l’interesse a partecipare al processo onde evitare l’emissione dell’ordine di demolizione.
1.2.Con il secondo motivo deducono la violazione di legge sotto il profilo che se è vero che l’ordine di demolizione ha come destinatario chiunque sia l’attuale proprietario del bene anche se rimasto estraneo al processo, è altrettanto vero che tale principio si applica a chi sia divenuto proprietario dopo la commissione dell’abuso, non a chi - come loro - lo era già prima dell’abuso stesso.
1.3.Con il terzo motivo deducono la violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 6 CEDU nonché degli artt. 41 e 47 CDFUE e lamentano che alcun diritto di difesa e alcuna possibilità di ascolto, né in sede giurisdizionale, né in sede amministrativa  è stata loro garantita prima dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione siccome notificata esclusivamente alla loro madre.
1.4.Con il quarto motivo deducono la violazione del diritto di proprietà.


CONSIDERATO IN DIRITTO

2.I ricorsi sono inammissibili.

3.Le ricorrenti lamentano che, essendo già proprietarie dell’immobile all’epoca del processo celebrato a carico della loro madre (ancorché minorenni), l’ingiunzione a demolire non può essere eseguita nei loro confronti perché la sentenza di condanna è stata pubblicata all’esito di un procedimento al quale sono rimaste (ingiustamente) estranee.
3.1.La deduzione difensiva postula che, nel caso in cui si proceda penalmente nei confronti dell’autore del reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, il pubblico ministero debba esercitare l’azione penale non solo nei confronti dell’imputato ma anche nei confronti di chiunque risulti proprietario del bene che costituisce l’oggetto materiale della condotta per il sol fatto di essere titolare di una posizione giuridica soggettiva attiva sul bene stesso pur se non colpevole. L’azione penale, cioè, dovrebbe essere esercitata nei confronti dell’innocente per consentirgli di difendere il proprio diritto di proprietà dalla possibilità che ne possa essere ordinata la demolizione. In alternativa, il contraddittorio dovrebbe essere esteso al proprietario (non colpevole) dell’immobile per consentirgli di interloquire sulla possibile demolizione dell’immobile stesso. Altrimenti, l’ordine di demolizione emesso dal giudice penale sarebbe inopponibile al terzo estraneo che era proprietario del bene ancor prima dell’esercizio dell’azione penale.
3.2.Un simile argomentare si pone in contrasto con l’intero sistema processuale penale e con i principi costituzionali della personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.), della presunzione di innocenza (art. 27, secondo comma, Cost.) e di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) che impongono al pubblico ministero di esercitare l’azione penale nella sola prospettiva di una ragionevole previsione di condanna (art. 425, comma 3, cod. proc. pen.) dell’autore (e del solo autore) del reato. Il codice di rito non conosce soggetti privati diversi dall’imputato, dalla parte civile, dal responsabile civile e dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria. I terzi interessati all’esito della decisione perché titolari di situazioni giuridiche soggettive attive (diritti reali o personali di godimento) che potrebbero essere potenzialmente lese dalla sentenza penale devono essere citate nel processo di cognizione nei soli casi previsti dall’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. c.p.p. e si è precisato, al riguardo, che l'eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., integra una mera irregolarità, considerato che il sistema di garanzie, previsto dall'art. 178 cod. proc. pen., è riservato alle sole parti processuali, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi, ove non citato (Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021, Meloce Trustee S.À.R.L., Rv. 282196 - 01). Ciò senza considerare che, in questi casi, il terzo non può interloquire sul merito della pretesa ma esclusivamente sulla effettiva proprietà del bene da confiscare non essendo legittimato a proporre qualsivoglia questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della confisca (così le Sezioni Unite all’udienza camerale del 27 marzo 2025).
3.3.Il terzo può far valere le sue ragioni in sede esecutiva come del resto già ribadito in plurime occasioni potendo in quella sede tutelare il proprio diritto di proprietà. 
3.4.Ed invero, l’ordine di demolizione dell'opera abusiva ha natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio e, pertanto, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193 - 01; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802 - 01; Sez. 3, n. 801 del 02/12/2010, dep. 2011, Giustino, Rv. 249129 - 01; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403 - 01; Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Berardi, Rv. 244612 - 01). 
3.5.E' stato al riguardo precisato che: a) l’operatività dell’ordine di demolizione non può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Sez. 3. n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175 - 01); b) l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa (Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Berardi, Rv. 244612 - 01); c) l’esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell'accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall'alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente (Sez. 3, n. 22853 del 29/03/2007, Coluzzi, Rv. 236880 - 01, secondo cui il terzo acquirente dell'immobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione; nello stesso senso, Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802 - 01; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Cannova, Rv. 277266 - 01).
3.6.Ciò sul rilievo che l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa, tant’è vero che non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali (così già Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573; più recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio, Rv. 250336; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736). Tale orientamento è stato ribadito sul rilievo espresso che le caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" come elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (così, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, Cerra Srl, Rv. 275850 - 02).

4.Ne consegue che la estraneità del terzo al processo penale a carico del responsabile dell’abuso non costituisce argomento di per sé convincente.
4.1. L’ordine di demolizione emesso dal giudice penale può e deve essere eseguito nei confronti di chiunque si trovi in un rapporto qualificato con la res da demolire, non esistendo ragione alcuna per affermare il contrario. Bisognerebbe altrimenti spiegare perché l’ingiunzione emessa dall’autorità amministrativa debba essere notificata al proprietario non responsabile dell’abuso e non altrettanto possa fare il pubblico ministero che ponga in esecuzione l’ordine impartito con la sentenza di condanna. 
4.2.Nemmeno il tenore letterale dell’art. 31, comma 9, cit. osta all’interpretazione sollecitata dalle parti interessate, posto che la norma non fa riferimento ad un ordine specificamente diretto al condannato, bensì ad un ordine di natura oggettiva, rivolto a chiunque sia in rapporto qualificato con il bene, anche se non responsabile dell’abuso. La natura e la funzione dell’ordine (sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio) escludono che possa aver rilevanza la pregressa partecipazione del terzo al processo all’esito del quale l’ordine è stato emesso, non dovendo essere eseguita una pena. Presupposto dell’ordine emanato dal giudice è, piuttosto, la mancata esecuzione della demolizione, non la mancata emissione dell’ordine in sede amministrativa: il giudice ordina la demolizione «se ancora non sia stata altrimenti eseguita», non «se ancora non sia stata altrimenti disposta». E’ dunque possibile la coesistenza dei due ordini, quello già impartito dalla pubblica amministrazione (e rimasto ineseguito) e quello impartito dal giudice (da eseguire). Non si comprende allora la ragione per la quale il terzo possa (e debba) essere destinatario dell’ordine di demolizione se impartito dalla pubblica amministrazione e addirittura, ove connivente o in mala fede, essere destinatario della sanzione amministrativa prevista in caso di inottemperanza dell’ordine (comma 4-bis dell’art. 31) e supportare i costi della demolizione, e non possa invece essere destinatario dell’ordine impartito dal giudice che, come detto, pur esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell'autorità amministrativa, si pone comunque a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo. Non si comprendono le ragioni per le quali gli interessi pubblici che giustificano la attribuzione al proprietario di una responsabilità (almeno) sussidiaria e spiegano la natura reale dell’obbligo (che segue la res e non le persone) svaniscano in conseguenza della natura giudiziaria dell’ordine di demolizione. La diversità dei rimedi e delle giurisdizioni non annulla l’identità degli interessi perseguiti; la natura giudiziaria dell’ordine disposto dal giudice non ne limita la portata, dovendosi altrimenti ammettere che il sistema sanzionatorio a cui completamento esso si pone conosce una falla.  
4.3.La preesistenza del diritto di proprietà del terzo non responsabile dell’abuso all’esercizio dell’azione penale per l’abuso stesso, non muta i termini del problema e non impedisce di ribadire il principio di diritto secondo il quale, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso, ma anche l'attuale proprietario del bene, rimasto estraneo al processo, che assume una responsabilità di natura "sussidiaria", ferma restando la sua facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa (Sez. 3, n. 17809 del 18/01/2024, Pmt, Rv. 286308 - 01).  
4.4.Le considerazioni appena esposte sono assorbenti rispetto a tutte le questioni dedotte che, come anticipato, hanno tutte una matrice comune. 

5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa delle ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12/06/2025.