TAR Marche, Sez. I, n. 629, del 13 settembre 2013
Rifiuti.Legittimità diniego di compatibilità ambientale per la realizzazione impianto di trattamento rifiuti in via bonifica.

E’ legittimo il provvedimento di diniego emesso dalla Provincia per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti in via bonifica per la presenza di un’area del Piano Assetto idrogeologico soggetta ad esondazione; la distanza (almeno 500 mt) dal centro abitato; il parere contrario del Sindaco; la contrarietà allo strumento urbanistico e la presenza di imprese che trattano gli stessi codici rifiuto entro il raggio di 5 km. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00629/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00378/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 378 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Cedi S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Troiani, Sergio De Santis, con domicilio eletto presso Avv. Massimo Spinozzi in Ancona, via San Martino, 43;

contro

Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Cavaliere, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
Provincia di Ascoli Piceno - Dirigente del Servizio Tutela Ambientale - Rifiuti - Energia - Acqua, Comune di Maltignano, Autorita' di Bacino Interregionale del Fiume Tronto, Arpam, Agenzia per la Protezione Ambientale delle Marche, Arpam, Agenzia per la Protezione Ambientale delle Marche-Dipartimento di Ascoli Piceno, Regione Marche, non costituiti in giudizio; 
Piceno Consind - Consorzio Per l'Industrializzazione del Tronto dell'Aso e del Tesino, rappresentato e difeso dall'avv. Annagrazia Di Nicola, con domicilio eletto presso Avv. Barbara Burattini in Ancona, via Marsala, 12;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Provincia di Ascoli Piceno "Servizio Tutela Ambientale - Rifiuti - Energia - Acqua" in data 15.12.2010, prot.. n. 3693/GEN –112/SA, con il quale si comunicava il giudizio negativo sulla compatibilità ambientale, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, antecedenti e successivi ed in particolare della delibera Conferenza di Servizi del 2.8.2010, trasmessa ai sensi dell'art. 10-bis con nota n. 38304 del 11.8.2010, poi confermata con l'atto impugnato a seguito delle osservazioni e dei depositi documentali da parte della odierna ricorrente nonché delle note ivi richiamate n. 5627 del 5.7.2010 del Comune di Maltignano e della ivi richiamata «deliberazione della giunta comunale di Maltignano n. 25 del 12.5.2010 avente ad oggetto "realizzazione impianto di trattamento rifiuti in via bonifica. Indirizzi»; n. 31046 del 2.8.2010 ARPAM;

-con ricorso per motivi aggiunti depositati il 3.11.2011.

del provvedimento prot. n. 33035 del 30.6.2011 con il quale si comunicava la determina dirigenziale n. 1879/GEN, emessa in pari data recante comunicazione di conclusione del procedimento e rigetto della istanza di rinnovo dell’iscrizione nel RIP (registro provinciale delle imprese) svolgenti attività di gestioni rifiuti non pericolosi e atti connessi, tra cui la anzidetta determina, il richiamato ed allegato documento istruttorio datato 21.6.2011 nonché la precedente comunicazione ex art. 10-bis nonché ove occorra - in parte qua - e salvo mera disapplicazione, della richiamata perimetrazione effettuata in sede di apposizione di vincolo PAI Tronto alla luce delle procedure di mitigazione effettuate ai sensi art. 12 del Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione n. 76 del 19.5.2005;



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Ascoli Piceno e di Piceno Consind - Consorzio Per L'Industrializzazione del Tronto dell'Aso e del Tesino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

In data 10.8.2005 la CEDI SrL unipersonale comunicava di voler «avviare l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi», presso le aree aventi destinazione a zona produttiva di Sua proprietà in Maltignano.

In data 20.5.2006 la CEDI S.r.l. presentava al Comune di Maltignano gli elaborati di progetto per il rilascio del permesso di costruire relativo ad impianti industriali.

Il successivo 4.7.2006, con atto prot. n. 3505, la Provincia comunicava l'iscrizione dell'impianto, situato in Maltignano, SP Bonifica al n. 208, nel RIP (registro provinciale delle imprese) svolgenti attività di gestioni rifiuti non pericolosi.

In data 20.10.2006, il Comune di Maltignano rilasciava alla ricorrente il permesso di Costruire prot. n. 7521, pratica n. 12/2006, per la realizzazione di due opifici industriali in Zona Industriale Marino del Tronto, con successivo permesso di costruire in variante n. 8182/4727 pratica n.16/2007 del 16.7.2007.

La Società CEDI S.r.l. presentava poi, ai sensi della legge Regionale Marche n. 7/2004 e del d.lgs. n. 152/2006, «Istanza per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di deposito preliminare (D15), ricondizionamento preliminare (D14), raggruppamento preliminare (D13), e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali provenienti da attività produttive e di servizio in Via Bonifica del Comune di Maltignano (AP)», relativa allo stoccaggio preparatorio di rifiuti in vista di una delle altre operazioni finali di smaltimento elencate dalla legge quali la discarica, il lagunaggio e l'incenerimento.

Allegava, ai fini dell’attestazione del possesso dell'area, il suddetto permesso di costruire in variante prot. 7141/3647.

Si riuniva la Conferenza dei Servizi istruttoria per rendere il giudizio di compatibilità ambientale nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).Si riteneva la fattispecie rientrante tra quelle disciplinate dalla Delibera di Giunta Regione Marche n. 164/09, con una prima riunione in data 23.2.2010. Nella seduta del 2.8.2010, la Conferenza esprimeva un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale comunicando il preavviso di rigetto.

Successivamente, veniva notificata la determinazione dirigenziale n. 3693/GEN del 15.12.2010, recante il giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla Ditta CEDI S.r.l, impugnata con il ricorso introduttivo.

In data 12.8.2010, la ricorrente chiedeva il rinnovo dell’iscrizione del registro provinciale delle imprese svolgenti attività di gestioni rifiuti non pericolosi. Dopo la relativa comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/90, era notificato il provvedimento n. 33035 del 30.6.2011, impugnato con motivi aggiunti depositati il 19.10.2011.

Si sono costituiti la Provincia di Ascoli Piceno e il Piceno Consind - Consorzio Per l'Industrializzazione del Tronto dell'Aso e del Tesino.

Con ordinanza n. 334 del 22.4.2011 è stata respinta l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 26.1.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.

1.1 Con il primo motivo del ricorso introduttivo, parte ricorrente deduce l’eccesso di potere per contraddittorietà esterna tra i vari atti, pareri e provvedimenti susseguitisi, nonché, interna allo stesso provvedimento definitivo conferenziale, specie in riferimento alle motivazioni addotte per sostenere la supposta difformità urbanistica e la supposta saturazione dell'area con impianti che gestiscono rifiuti analoghi.Sostiene inoltre la manifesta illogicità ed irragionevolezza della scelta oltre che evidente perplessità nell'esercizio del potere, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

1.2 Afferma parte ricorrente di essere stata in possesso, ancora prima della propria istanza di VIA, delle caratteristiche e autorizzazioni indispensabili minime di compatibilità urbanistico-ambientale. In particolare, alla ricorrente sarebbe stata negata un’attività nella sostanza già autorizzata, solo al momento in cui essa ha acquisito la disponibilità dei terreni ove svolgerla e ha chiesto la relativa VIA. Di conseguenza sarebbe stata cancellata la precedente autorizzazione dell'Autorità di Bacino e posta nel nulla l'attività di mitigazione del rischio autorizzata ed effettuata dalla ricorrente.

1.3 Parte ricorrente sostiene, essenzialmente, la contraddittorietà della decisione della conferenza di servizi con le precedenti decisioni delle autorità in essa coinvolte e contesta punto per punto l’impugnata decisione della conferenza di servizi istruttoria del 15.1.2010, nella quale si è deliberato di non procedere con una richiesta formale d’integrazione del progetto presentato, con la motivazione che l’eventuale integrazione non avrebbe potuto in alcun modo superare i motivi ostativi all'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale.

2 Il motivo è infondato. Va premesso che, come sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 6.6.2013 n. 581 sempre con riguardo ad una discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita nella Provincia di Ascoli Piceno:

- la scelta del sito dove realizzare una discarica non è la risultante dell’esclusiva applicazione di criteri meccanicistici avulsi da ogni valutazione anche discrezionale (discrezionalità riguardante scelte di merito che non sono proponibili attraverso numeri, formule e tabelle, Tar Marche 24.2.2012 n. 150). A parere del Collegio spetta sempre all’autorità procedente, sulla base dei dati a propria disposizione, verificare l’esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione nel territorio regionale di una nuova discarica o impianto di trattamento per RSNP, in considerazione degli impatti sul territorio, del fabbisogno regionale e degli impatti interprovinciali.

- le criticità di tipo ambientale oggetto della VIA possano essere espresse anche con riferimento agli atti di programmazione, i quali però non devono essere considerati di per sé ostativi alla positiva valutazione d’impatto ambientale in tale fase. Diversamente optando, si dovrebbe considerare viziato ogni diniego di VIA che faccia riferimento a criticità relative agli strumenti di programmazione.

-la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione zero; in particolare (CdS sez. IV, 5.7.2010, n. 4246), è stato evidenziato che “la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso all’iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (CdS sez.V 31.5.2012 n. 6254). Si tratta quindi di un provvedimento con cui è esercitata una vera e propria funzione d’indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati, che su di esso insistono (Cds 6254/2012 cit.).

- è proprio il compito dell’autorità procedente operare il necessario bilanciamento degli interessi proprio della procedura, tra i quali non può ovviamente mancare il parere dell’ente che rappresenta la collettività più direttamente incisa dall’impianto.

-con riferimento al DPCM 27.12.1988, per cui la contrarietà agli strumenti di programmazione non potrebbe impedire il rilascio della VIA, va detto che all’epoca della sua emanazione, in tutta evidenza la norma appena citata si riferisce principalmente ai piani urbanistici, e non ai piani Regionali (o provinciali) di Gestione Rifiuti previsti dal d.lgs 152/2006

2.1 Nel caso in esame, è indubbia, come già valutato da questo Tribunale in sede cautelare, la contrarietà della richiesta di autorizzazione al Piano Provinciale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla delibera della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno 19.5.2005 n. 76.

2.2 Conseguentemente, la conferenza istruttoria del 2.8.2010 deliberava, all’unanimità, parere negativo sull’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione (con relativa VIA) presentata dalla ricorrente.

2.3 Il diniego è basato sulle seguenti motivazioni:

- l'intervento proposto ricade ai sensi delle previsioni del Piano PAI Tronto in un'area classificata E3- area ad elevato rischio di esondazione (come certificato dal Comune di Maltignano nella relazione per la conferenza istruttoria);

- l'impianto non è conforme alla normativa di cui all'articolo 11 delle vigenti NTA del PAI Piano Assetto Idrogeologico) Tronto e non è applicabile quanto prescritto all'articolo 20, comma 2, delle NTA del predetto Piano PAI Tronto circa l'attivazione della procedura di mitigazione del rischio, dato che l'intervento non è urbanisticamente conforme e l'ente locale (Comune di Maltignano) ha espresso formalmente la propria contrarietà alla realizzazione dell'intervento;

-l'intervento proposto non è conforme agli strumenti urbanistici vigenti (art. 3 delle NTA del PRASI- Piano Regolatore delle Aree a Sviluppo Industriale di Ascoli Piceno e Maltignano, approvato con delibera Consiglio Cosortile Piceno-Consind 10/2005), come rappresentato dal Comune di Maltignano.

- il progetto determina un cambio di destinazione d'uso dei capannoni a livello di variante allo strumento urbanistico vigente, con aggravamento delle condizioni di rischio in caso di esondazione (come dichiarato dal Comune di Maltignano);

-l'intervento proposto non è conforme ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 12 del "Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti: aggiornamento Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani: programma di Gestione dei Rifiuti Speciali, che include tra le aree non idonee alla localizzazione di attività di gestione di rifiuti le aree esondabili con livello di rischio E3 — aree a rischio elevato di esondazione.

- l'intervento proposto non è conforme al punto 4.2 " Criteri di localizzazione per i nuovi impianti", di cui alla Deliberazione Amministrativa n. 284 del 15.12.1999 "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28, articolo 15" che prescrive la distanza minima di 500 metri in dai centri abitati.

- il Sindaco del Comune di Maltignano, in qualità di massima Autorità sanitaria locale, a tutela della incolumità e della salute pubblica, ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'intervento per gli aspetti igienico - sanitari;

-il parere non favorevole espresso dal Servizio Genio Civile della Provincia, ai sensi dell'ex articolo 13 della L. n. 64/74 (ora DPR. n. 380/01) e ai sensi del PAI Tronto, in quanto il progetto non è conforme alle Norme tecniche di Attuazione del succitato PAI Tronto essendo in area esondabile E3;

- la presenza, nell'ambito di 5 km dall'insediamento della CEDI Srl (principio di prossimità del PPGR) di altre imprese che effettuano la medesima attività (R13-D15) e gestiscono molte delle tipologie di rifiuti richieste dalla CEDI Srl con la presente istanza di autorizzazione, in contrasto con quanto previsto nel Programma di Gestione dei Rifiuti Speciali di cui alla deliberazione Giunta Provinciale n. 76 del 1 9.5.2005.

2.4 Seguiva, dopo la presentazione delle controdeduzioni da parte della ricorrente, l’impugnato diniego espresso con l'impugnata Determinazione Dirigenziale n. 3693/Gen del 15.12.2010.

2.5 Come si vede, le motivazioni del diniego sono molteplici e, sostanzialmente, si possono riassumere nella presenza di un’area del Piano Assetto idrogeologico soggetta ad esondazione, la distanza dal centro abitato, il parere contrario del sindaco di Maltignano, la contrarietà allo strumento urbanistico e la presenza di imprese che trattano gli stessi codici rifiuto entro il raggio di 5 km.

2.6 Tali motivi resistono alle censure dedotte nel primo motivo del ricorso introduttivo:

-in particolare, non si può parlare di un’attività sostanzialmente già autorizzata. La richiesta di parte ricorrente riguarda lo svolgimento dell’attività di trattamento di Rifiuti Speciali in un’area che, pure se avesse già in precedenza ospitato attività consimili, non esime la Ditta dal richiedere, comunque la necessaria Autorizzazione Integrata Ambiental,e, che deve essere valutata in base alla normativa vigente al momento della richiesta. Né è rilevante l’ottenimento di precedenti permessi di costruire, dato che rimane imprescindibile l’ottenimento dell’AIA per svolgere l’attività di trattamento di rifiuti.

-ancora, non si può parlare di un rifiuto di esame preliminare e di difetto d’istruttoria. Anche in presenza di una documentazione non ancora completa, la Provincia ha individuato l’impossibilità di realizzare l’impianto.

-è del tutto irrilevante che la ricorrente, in precedenza, abbia ricevuto provvedimenti o assicurazioni da parte di altri enti non competenti al rilascio dell’autorizzazione. Ciò vale in particolare per Piceno Consind, dante causa dei terreni acquistati dalla ricorrente. Eventuali inadempimenti contrattuali responsabilità di Consind non fanno parte del presente giudizio, che riguarda solo le autorizzazioni richieste dalla ricorrente. In tutta evidenza, le rassicurazioni di Piceno Consind e l’eventuale circostanza che sulle aree di cui alla richiesta della ricorrente sia stata esercitata attività di trattamento rifiuti sono del tutto irrilevanti.

-ancora, sempre dal punto di vista del diniego di autorizzazione, è sempre irrilevante che, in una prima fase, il Comune di Maltignano abbia ritenuto la conformità urbanistica di opifici che potevano avere come attività il trattamento rifiuti (certificazione del settembre 2009 n. 7146/71384 del comune di Maltignano), dato che, come si vedrà la non conformità dell’area deriva da una serie di condizioni. In particolare, come già accennato, il superamento delle condizioni ostative alla realizzazione dell’impianto implica la comune volontà dell’autorità titolare del potere di pianificazione di cui al Piano Provinciale Rifiuti Speciali (provincia di Ascoli Piceno) e del comune ove deve essere realizzato l’impianto. In questo caso, come si vedrà manca la volontà di entrambi gli enti.

-infatti, è del tutto evidente l’attuale presenza di una condizione ostativa alla realizzazione dell’impianto. Condizione costituita dal contemporaneo disposto del Piano Provinciale Gestione Rifiuti Speciali (delibera Consiglio Provinciale 76/2005 art. 12 NTA), del Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti Urbani (delibera Consiglio Provinciale 208/2002) e del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto (delibera Comitato Istituzionale 3/2007). Il primo strumento rimanda al piano di gestione dei rifiuti urbani per quanto riguarda l’individuazione delle aree escluse. Detto piano individua tra i fattori escludenti (pag. 115) le aree individuate in relazione al DL 180/98, a pericolosità molto elevata (Pi4); quelle a pericolosità elevata (Pi3), le aree a rischio molto elevato (Ri4) e quelle a rischio elevato (Ri3). Da ultimo, il Piano per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto individua le aree nelle quali dovrebbe sorgere impianto come a rischio elevato.

-a parere del collegio tale condizione ostativa prescinde dall’attuale conformità urbanistica dell’area, sostenuta dalla ricorrente e negata dal Comune interessato. Difatti, l’articolo 20 c.2 del PAI prevede che la mitigazione del vincolo debba essere effettuata su richiesta degli enti locali. In questo caso, indipendentemente dalla conformità urbanistica dell’area, vi è contrarietà del Comune di Maltignano alla realizzazione dell’impianto. Contrarietà che accomuna anche gli altri enti, vista la decisione presa all’unanimità dalla conferenza di servizi.

-in tutta evidenza la richiesta di mitigazione dovrebbe essere sorretta da un interesse pubblico, interesse recisamente negato dalle amministrazioni coinvolte. La contrarietà agli strumenti di pianificazione si rivela quindi insuperabile, a meno di una decisione in senso contrario delle amministrazioni coinvolte, decisione che non c’è stata (e il cui esito sarebbe stato comunque incerto).

3 Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la conformità degli opifici già realizzati all'uso consentito dalla dedotta, normativa urbanistica di riferimento. Deduce la violazione, da parte della conferenza di servizi, dell'art. 3 PPAE (Piano Provinciale Attività Produttive), che consente la realizzazione di insediamenti con destinazione produttiva a carattere industriale di ogni tipo nell’area, per cui la VIA non si sarebbe limitata a verificare gli adempimenti e quant'altro previsto nonché prescritto dal d.lgs. n. 152/06 e dalla L.R. n. 7/04 s.m.i. ed altresì dal Piano Assetto Idrogeologico ossia, le valutazioni ambientali connesse alla «autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui all'art. 208 D.Lgs n. 152/06. Deduce inoltre l’errata comprensione della normativa di riferimento e consequenziale evidente sviamento del potere. La Conferenza di Servizi avrebbe effettuato valutazioni di natura urbanistica non proprie del procedimento di VIA.

3.1 Il motivo è infondato. Anche in questo caso il Collegio si è espresso sul punto con la già citata sentenza 581/2012, dove si è chiarito che le considerazioni relative all’urbanistica e agli strumenti di programmazione non sono affatto estranee al procedimento di VIA, pur trovando la più approfondita valutazione nella successiva autorizzazione unica.

3.2 Il motivo si sofferma ulteriormente sulla possibilità della mitigazione del vincolo previsto dal PAI ai sensi dell’art. 20 delle NTA del medesimo. Non si può che ribadire, in disparte la conformità urbanistica o no dell’intervento, come la mitigazione del vincolo debba essere effettuata su richiesta degli enti locali, i quali sono contrari all’intervento, il che costituisce di per sé una condizione ostativa allo stesso.

4 Con il terzo motivo, deduce la conformità degli opifici già realizzati all'uso consentito dalla normativa urbanistica in riferimento alla conseguente errata e/o falsa applicazione dell'art. 11 NTA PAI ; comunque mancata dimostrazione del presunto aggravamento di condizioni di rischio in caso di esondazione, l’ eccesso di potere per carenza della motivazione e/o violazione art. 3 legge n. 241/90 per totale carenza della stessa nonché per travisamento e falso presupposto oltre che per difetto istruttorio, non essendosi considerato che gli opifici esistenti e da variare sono già stati edificati in rialzo rispetto all'argine del fiume, giusta la procedura di mitigazione assentita, il tutto con conseguente errata e/o falsa applicazione, da altro punto di vista, sempre dell'art. 11 NTA PAI.

4.1 Anche questo motivo non considera la circostanza che non si è di fronte ad alcuna mitigazione del vincolo e che l’impianto, in assenza di mitigazione, non può essere realizzato a causa del grado di rischio d’esondazione del territorio più volte ricordato. Come già detto, nel presente giudizio impugnatorio è del tutto irrilevante la circostanza che in precedenza siano stati concessi permessi di costruire per edifici utili per il trattamento rifiuti da altri enti, dato che l’ente che deve autorizzare l’attività rimane la Provincia do Ascoli Piceno. Non è quindi rilevante, a parere del Collegio, la veridicità o meno dell’affermazione, da parte del Comune di Maltignano, della circostanza che l’esercizio dell’attività di trattamento rifiuti provocherebbe, di per sé, l’aggravamento del rischio, dato che non vi è stata alcuna mitigazione del vincolo nelle forme richieste dall’art. 20 delle NTA del PAI. Per la precisione, è stata presentata, in precedenza una richiesta di mitigazione da parte della ricorrente (da cui il parere favorevole in materia dell’Autorità di Bacino Interregionale Fiume Tronto n. 593 del 8.8.2006), ma la stessa ha riguardato esclusivamente il precedente permesso di costruire senza portare all’attenuazione del livello di rischio (E 3) nel quale è classificata l’area.

5 Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la mancanza del presunto aggravamento di condizioni di rischio in caso di esondazione, non essendosi considerato che gli opifici esistenti e da variare sono già stati edificati in rialzo rispetto all'argine del fiume giusta la pregressa esistenza della procedura di mitigazione già autorizzata dall'ente in sede consortile e dall'Autorità di Bacino ed effettuata dalla ricorrente : conseguente errata applicazione dell'art. 12 del Piano Provinciale Gestione Rifiuti, dell'art. 13 della legge n. 64 del 1974 ora DPR 380/01 e della normativa PAI.

4.1 Con questo motivo si fa riferimento al fatto che, con l’approvazione dei permessi di costruire relativi agli impianti costruiti dalla ricorrente, si sarebbe proceduto alla mitigazione del vincolo.

4.2 Il motivo è infondato. Come già detto, non è in questione la precedente scelta del Comune di Maltignano di rilasciare i permessi di costruire in presenza del rischio di esondazione, ma la possibilità, in assenza dei presupposti per la mitigazione del vincolo relativo al rischio di esondazione, di autorizzare l’attività di trattamento rifiuti sull’area di interesse della ricorrente.

6 Con il quinto motivo sostiene che la delibera sia viziata per la mancata dimostrazione della presenza, nell'intorno di 5 km dall'insediamento della CEDI Srl, di altre imprese che effettuano la medesima attività (codici rifiuti R 13-D15), con conseguente errato richiamo al principio di prossimità di cui al primo comma dell'art. 11 PPGR e falsa applicazione dei commi 2 e 3, non essendosi da un lato data dimostrazione degli assunti, né superata la prova contraria fornita dalla CEDI Srl, con conseguente eccesso di potere per difetto istruttorio e falso presupposto, pure in relazione alla mancata integrazione, da fornirsi in sede conferenziale, riguardante i codici dei rifiuti gestiti dal confinante.

6.1 Sul punto, ferma la sufficienza delle osservazioni di cui ai precedenti motivi per la negazione della VIA, la documentazione di causa è chiara nell’affermare la sussistenza del problema, dato che la Uniproject Srl, adiacente al terreno della ricorrente, tratta alcuni codici rifiuti analoghi a quelli di cui all’istanza di autorizzazione. La possibilità di eliminare dall’attività della ricorrente i codici rifiuti trattati da tale ditta, presentata solo successivamente al preavviso di rigetto relativo all’istanza, si presenta come meramente eventuale. Di conseguenza, la presenza di una Ditta adiacente che tratta dei codici rifiuti analoghi alla ricorrente è contraria all’art. 11 Piano Provinciale Gestione Rifiuti, che prevede una distanza minima di 5 km tra impianti che gestiscono la medesima tipologia di rifiuti. La contrarietà, seppure non ostativa in quanto la parziale sovrapposizione poteva eventualmente essere superata con prescrizioni, costituisce comunque un ulteriore fattore tale da supportare il giudizio negativo.

7 Infine, con il sesto motivo, parte ricorrente contesta l’affermata contrarietà del progetto al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla delibera del Consiglio Regionale delle Marche n. 284 del 15.12.1999 per la presenza del fattore penalizzante di cui all’art. 4.2, che prevede la costruzione di nuovi impianti ad una distanza non inferiore a 500 mt dai centri abitati.

7.1 Afferma parte ricorrente che la distanza dalla frazione Caselle di Maltignano sarebbe stata calcolata solo sulla carta, e detta frazione sarebbe ben lontano da integrare la nozione di centro abitato.

7.2 Il motivo è infondato. Va principalmente chiarito che parte ricorrente non porta alcun elemento atto a dimostrare che l’impianto sarebbe a distanza superiore 500 mt dalla citata frazione, né prova che la frazione di Caselle di Maltignano, la quale a detta del Comune comprende asili nido e impianti sportivi e ricreativi, sia situata la di fuori del centro abitato (verbale incontro tecnico 22.3.2010, in atti). Centro abitato la cui delimitazione, notoriamente, spetta ai Comuni, che la deliberano ai sensi dall'art. 4 del Codice della strada (sul punto Tar Calabria Catanzaro 8.3.2011 n. 341), o ai sensi dell'art. 17 della legge 6.8.1967 n. 765, per fini urbanistici e edilizi, con ha valore di regolamento (Tar Milano 9.3.2009 n. 1768).

8 Il ricorso introduttivo è quindi infondato e deve essere respinto.

9 Con motivi aggiunti depositati il 3.11.2011, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento provinciale prot. n. 33035 del 30.6.2011 con il quale si comunicava la determina dirigenziale n. 1879/GEN. emessa in pari data, recante comunicazione di conclusione del procedimento e rigetto della istanza di rinnovo dell’iscrizione al RIP (registro provinciale delle imprese) per l’attività di gestioni rifiuti non pericolosi del 4.7.2006.

9.1 In particolare il provvedimento è basato sulle seguenti ragioni:

-l’opificio per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione non è più nella disponibilità della Ditta CEDI, essendo stato ceduto

.l'attività di recupero di rifiuti di cui alla iscrizione del 2006 non è mai stata avviata

-la ditta non richiede la voltura dell’autorizzazione ma di avviare una attività di gestione dei rifiuti in altra area ed in altro opificio diverso e separata da quello sede dell'attività iscritta nell’autorizzazione.

-ne consegue che la ditta CEDI non sarebbe in possesso dei requisiti per l'avvio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'iscrizione al n. 208 del RIP, l’istanza sarebbe improcedibile in quanto trattasi di richiesta relativa ad attività di gestione dei rifiuti in altra area ed in altro opificio diverso e separato da quello indicato quale sede dell'attività iscritta al RIP e l'attività sarebbe altresì esercitata in un capannone ubicato, aí sensi delle previsioni del PAI Tronto, in un'area classificata E3, area ad elevato rischio esondazione e quindi non conforme ai criteri di localizzazione di cui all'art. 12 del Piano Provinciale Gestione Rifiuti Speciali.

9.2 Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente afferma che la richiesta autorizzazione prevedrebbe esclusivamente la verifica della disponibilità dell’area e dei requisiti di natura tecnica, con l’esclusione di qualsiasi considerazione sull’inizio delle attività e sulla possibilità di ottenere le necessarie autorizzazioni.

9.3 Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’eccesso di potere per contraddittorietà esterna, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 214 e 216 (in particolare, comma 2 lett. d) del d.lgs 152/2006, in quanto il termine delocalizzazione sarebbe stato utilizzato impropriamente, potendo riferirsi solo ad un’attività già iniziata.

8.4 Con il terzo motivo si lamenta la mancata concessione alla ricorrente dei termini di cui all’art. 216 del d.lgs 152/2006.

8.5 Con il quarto motivo deduce l’illegittimità derivata del provvedimento.

10 Anche i motivi aggiunti sono infondati.

10.1 In particolare, con riguardo al primo motivo, la ricorrente, condivisibilmente, afferma che gli artt. 214-216 del d.lgs 152/2006 prevedono, per l’iscrizione negli elenchi provinciali, solo la disponibilità dell’area e dei requisiti di natura tecnica. Tali requisiti non sono però presenti, se non formalmente, nel caso in esame. Difatti, incontestabilmente la ricorrente non ha i requisiti di cui alla precedente iscrizione, per la mancanza di disponibilità dell’area, né i requisiti per una nuova iscrizione, dato che le è stata già negata la Valutazione di Impatto Ambientale per la nuova area di sua proprietà. L’iscrizione negli elenchi provinciali è quindi strumentale ad un’attività che non può essere svolta, per cui il motivo è infondato.

10.2 Con riguardo al secondo motivo di ricorso, appare irrilevante che si tratti o meno di un’istanza di “delocalizzazione” dell’attività, dato che allo stato, parte ricorrente non è dotata di un’area ove svolgere l’attività di trattamento rifiuti, requisito per l’iscrizione negli elenchi suddetti. Non è quindi possibile parlare né di voltura né di delocalizzazione.

10.3 Con il terzo motivo si lamenta la mancata concessione del termine di cui al c.4 dell’art. 216. In realtà la norma prevede un termine entro il quale deve essere emanato il divieto d’inizio ovvero di prosecuzione dell'attività. In questo caso, l’attività non può iniziare per mancanza della disponibilità dell’area e della necessaria autorizzazione, per cui la concessione del termine è irrilevante.

10.4 Infine, è infondato il quarto motivo stante l’infondatezza del ricorso introduttivo.

11 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato deve essere respinto.

11.1 In considerazione della complessità del procedimento di cui al ricorso e delle diverse determinazioni nel tempo di alcune delle amministrazioni coinvolte, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)