Cass. Sez. III n. 12520 del 20 aprile 2020 (UD 16 gen 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Corbetta Ric. Graceffo
Urbanistica.Rapporti tra legislazione statale e regionale

In materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi. Ciò va affermato anche con riferimento alla realizzazione di una tettoia per la quale si ritiene necessario il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, 10 e 31 d.P.R. n. 380 del 2001, essendo tali disposizioni destinate a prevalere sulla disciplina dettata dall'art. 20, comma primo, legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 secondo cui, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie.


RITENUTO IN FATTO


1. Con l’impugnata sentenza, in riforma della decisione assolutoria resa dal Tribunale di Agrigento e appellata dal Procuratore generale, la Corte di appello di Palermo condannava Antonino Graceffo alla pena di un mese e quindici giorni di arresto e 12.500 euro di multa, subordinandone la sospensione dell’esecuzione alla demolizione delle opere abusive, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, a lui contestati per aver realizzato, nella qualità di proprietario e committente dei lavori, in concorso con ignoti esecutori materiali, una serie di opere sul lastrico solare di sua esclusiva proprietà, puntualmente indicate nel capo di imputazione, in assenza del prescritto titolo abilitativo, senza avere dato preventivo avviso allo sportello unico previsto dalla normativa di settore e senza essere munito della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale.

2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 10 e 22 d.P.R. n. 380 del 2001. Assume il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le opere in questione costituirebbero una pertinenza, trattandosi di una mera copertura di metallo, i cui pilastri sono fissati al suolo mediante “bullonatura” con la funzione di coprire l’edificio e di evitare le infiltrazioni delle acque meteoriche; conseguentemente, trattandosi di una struttura amovibile e di facile rimozione, non è richiesto il preventivo rilascio del titolo abilitativo.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 20 l.r. n. 4 del 2003. Evidenzia il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dell’art. 20 dell’indicata legge della Regione Sicilia, secondo cui “non sono soggette a concessione e/o autorizzazione (…) le verande e tutte le chiusure (...) relativa a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze ed anche tra fabbricati”; si tratta di una disposizione che, ad avviso del ricorrente, sarebbe  applicabile al caso in esame, in quanto espressione della competenza esclusiva in materia urbanistica attribuita alla regione Sicilia, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 196 del 2004.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 93, 94 e 94 d.P.R. n. 380 del 2001.  Assume il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe considerato che il Graceffo aveva regolarmente adempiuto alle prescrizioni previste in materia di zone sismiche, avendo presentato in data 22/06/2009, prot. n. 12699, il progetto delle opere presso il genio civile.
2.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. Lamenta il ricorrente che sussisterebbero le condizioni per la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, non trattandosi d una vera e propria trasformazione del territorio.
2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 163, 164 e 165 cod. pen. Sostiene il ricorrente che i giudici dell’appello avrebbero dovuto riconoscere la sospensione condizionale della pena senza subordinare detto beneficio alla demolizione delle opere, essendo queste di modesta entità e considerando la conformità all’ambiente e al fabbricato principale.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Secondo quanto accertato dalla Corte d’appello – e non oggetto di contestazione da parte del ricorrente – il Graceffo ha effettuato la chiusura, su tre lati, di una preesistente tettoia, presente nel terrazzo di copertura, con telai in alluminio anodizzato e pannelli stratificati, il che ha consentito di realizzare, in ampliamento dell’immobile originario, un vano di 62 mq., dotato di porte e finestre.
2.2. Ciò posto, il ricorrente si limita a proporre, in maniera assertiva, una diversa qualifica dell’opera alla stregua di una mera pertinenza, ciò che confligge con quanto accertato dalla Corte territoriale, perché, mediante la chiusura su tre lati della tettoia, è stato ricavato un vano di 62 mq. con consistente aumento di volume abitabile; pertanto, trattandosi di un’opera che è parte integrante del fabbricato originario, essa non rientra nella nozione di pertinenza, la quale è caratterizzata, tra l’altro, dal  fatto che l'opera abbia una propria   individualità fisica e una propria conformazione strutturale e non   sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato (cfr., ex multis,   Sez. 3, n. 52835 del 14/07/2016 - dep. 14/12/2016, Fahrni, Rv. 268552; Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012 - dep. 03/07/2012, Zeno e altro, Rv. 25306401; Sez. 3, n. 37257 del 11/06/2008 - dep. 01/10/2008, Alexander, Rv. 241278).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità – del tutto obliterata dal ricorrente - in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (Sez. F, n. 46500 del 30/08/2018 - dep. 12/10/2018, C, Rv. 2741730; Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016 - dep. 20/06/2017, Calabro' e altro, Rv. 270210; Sez. 3, n. 28560 del 26/03/2014 - dep. 03/07/2014, Alonzo, Rv. 259938; Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007 - dep. 15/01/2008, Giangrasso, Rv. 238555).
In particolare, detto principio è stato affermato anche con riferimento alla realizzazione di una tettoia per la quale si è ritenuto necessario il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, 10 e 31 d.P.R. n. 380 del 2001, essendo tali disposizioni destinate a prevalere sulla disciplina dettata dall'art. 20, comma primo, legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 secondo cui, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie (Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016 - dep. 20/06/2017, Calabro' e altro, cit.).

4. Il terzo motivo è fattuale e generico, e quindi inammissibile.
Il ricorrente sostiene di aver adempiuto alle prescrizioni previste in materia di zone sismiche, avendo presentato in data 22/06/2009, prot. n. 12699, il progetto delle opere presso il genio civile.
Orbene, da tale documentazione non emerge alcun elemento da cui possa desumeresi che l’istanza si riferisca alle opere in esame, dovendosi, tra l’altro, evidenziare che in essa si dà atto che “l’allegato progetto architettonico è conforme a quello presentato in data aprile 2009 al comune di Agrigento per il rilascio della concessione/autorizzazione edilizia”: affermazione che, se riferita alle opere in esame, non è conforme al vero, avendo lo stesso ricorrente ammesso che per dette opere non è stata presentata alcuna  richiesta di titolo abilitativo.

5. Il quarto motivo è inammissibile.
Si osserva che il difensore, all’atto delle conclusioni rassegnate davanti alla Corte d’ appello, si è limitato a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, senza avanzare, pur in via gradata, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., che, ovviamente, non può essere richiesta per la prima volta in sede di legittimità. In ogni caso, la Corte territoriale, sebbene non investita della questione, ha implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità  in esame, avendo espressamente apprezzato, nella parte relativa alla determinazione del complessivo trattamento punitivo, la gravità del fatto, desumibile dalla tipologia e, soprattutto, dalla consistenza delle opere abusive, ciò che comporta una valutazione non particolare tenuità dell’offesa.

6. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha subordinato la sospensione dell’esecuzione della pena alla demolizione delle opere abusive, avendo il relativo ordine la funzione di eliminare le non trascurabili conseguenze dannose del reato e considerando che la rimozione di dette opere da parte dell’interessato attesta la meritevolezza         del beneficio, dissipando ogni dubbio circa la prognosi positiva in ordine alla futura correttezza della condotta del medesimo.
Al cospetto di tale precisa motivazione, il ricorrente non ha preso una specifica posizione, diffondendosi nel ricorso su aspetti elusivi della ratio decidendi, quali l’asserita modesta entità delle opere e la conformità all’ambiente e al fabbricato principale.
Peraltro, la Corte di appello, nel pervenire alla gravata conclusione, si è attenuta ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di violazioni urbanistiche, il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena inflitta alla demolizione dell'opera eseguita, avendo tale ordine, alla stregua di quanto previsto dall'art. 165 cod. pen. , la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato (ex multis, Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258517).
In ogni caso, allorquando il giudice del merito subordina la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, egli non fa altro che rafforzare il contenuto della statuizione accessoria, esaltando contemporaneamente la funzione sottesa alla ratio dell'art. 165 cod. pen., finalizzata all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, persistenti nel caso di ostinata inottemperanza all'esecuzione dell'ordine di demolizione, circostanza che rende perciò il condannato immeritevole della sospensione condizionale della pena (Sez. 7, n. 9847 del 25/11/2016 - dep. 28/02/2017, Palma, Rv. 269208).

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16/01/2020.