Cass. Sez. III n. 47801 del 19 dicembre 2022 (UP 20 ott 2022)
Pres. Rosi Est. Di Stasi Ric. Melia
Urbanistica.Responsabilità del costruttore

Il costruttore, quale diretto responsabile dell'opera, prima di iniziare i lavori, ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la conseguenza che risponderà a titolo di dolo, se darà inizio alle opere nonostante l'accertamento negativo ed a titolo di colpa, nell'ipotesi in cui ometta tale accertamento, perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell'obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia. E’ responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l'esecutore dei lavori che collabori all'edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell'immobile (quali la pavimentazione, l'intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/06/2021, la Corte di appello di Palermo, per quanto rileva in questa sede, confermava la sentenza resa in data 24.02.2020 dal Tribunale di Palermo, all’esito di giudizio abbreviato, nella parte in cui aveva dichiarato Melia Giovanni, nella qualità contitolare della ditta esecutrice dei lavori “EDILMELIA”, responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. 44 lett c) 71, 72,95 dpr n. 380/2001 e 181 d.lgs 42/04 – per aver eseguito, in assenza del prescritto permesso di costruire ed in zona soggetta a vincolo ex dlgs 42/2000 le eseguenti opere, in immobile di proprietà della soc. L’Evoluzione di Cecilia Sposito & C sas: realizzazione ex novo di un intero piano intermedio in cemento armato, tra il piano terra ed il primo piano con incremento della volumetria dell’immobile; realizzazione di nuovi pilastri in cemento armato nella parte terminale del piano terra, demolizione e ricostruzione in cemento armato, con pilastri travi e cordoli del corpo di fabbrica posto a chiusura del cortile di destra dell’immobile - e lo aveva condannato (unitamente alla coimputata Vernengo Giuseppina) alla pena di mesi sei di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Melia Giovanni, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per i reati contestati con riferimento alla ritenuta consapevolezza di abusività delle opere.
Argomenta che secondo la giurisprudenza di legittimità può concorrere nella contravvenzione di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001 anche chi non rivesta una delle qualifiche indicate nell’art. 29 d.P.R. n. 380/2001, a condizione, però, che abbia apportato un contributo rilevante e consapevole alla realizzazione dell’evento; nella specie, era emerso che il Melia non aveva partecipato alla predisposizione della documentazione relativa alle opere (contrattuale, progettuale, amministrativa) e che al momento del sopralluogo in cantiere aveva consegnato il progetto e le planimetrie dell’intervento dichiarando che l’arch. Salvatore Palmeri aveva presentato la SCIA al Comune ed i calcoli al Genio Civile; pertanto, andava annullato il capo della sentenza che affermava che il Melia era consapevole dell’abusività delle opere e della loro irregolarità urbanistica.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla qualità del Melia di contitolare della ditta individuale di Vernengo Giuseppina (ditta esecutrice dei lavori), lamentando che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere comprovata tale qualità alla luce delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da due operai; da tali dichiarazioni emergevano, invece, elementi per ritenere che il Melia era un lavoratore subordinato della ditta in questione e non contitolare della stessa.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell’art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Secondo quanto disposto dall’art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001, anche l'assuntore dei lavori, indicato come costruttore, è responsabile della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
Si è pertanto specificato che il costruttore, quale diretto responsabile dell'opera, prima di iniziare i lavori, ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la conseguenza che risponderà a titolo di dolo, se darà inizio alle opere nonostante l'accertamento negativo ed a titolo di colpa, nell'ipotesi in cui ometta tale accertamento, perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell'obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia (Sez. 3, n.16802 del 08/04/2015, Rv. 263474 – 01; Sez. 3, n. 860 del 25/11/2004 (dep. 2005), Rv. 230663); si è anche precisato che è responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l'esecutore dei lavori che collabori all'edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell'immobile (quali la pavimentazione, l'intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori (Sez.3, n. 48025 del 12/11/2008,Rv.241799 – 01).
3. La Corte territoriale ha confermato la valutazione del Tribunale, rimarcando che l’imputato, quale contitolare dell’impresa esecutrice dei lavori “Edilmelia” (come emergente dalle risultanze riportate ed allegate alla nota del Corpo di Polizia Munuciaple di Palermo del 21/3/2017 e, in particolare dalle dichiarazioni rese da Genovese Francesco e Tringale Salvatore), aveva l'obbligo di vigilare sulla regolarità degli interventi da eseguire, essendo consapevole che i lavori per cui era stata presentata al Comune la Scia consistevano nella sola messa in sicurezza dell’immobile, come evincibile, con evidenza, dalla documentazione in atti (progetto di intervento presentato all’Ufficio del Genio Civile, in pari data all’accertamento di p.g., sottoscritto anche dalla ditta “Edilmelia”, nel quale si chiede l’autorizzazione limitatamente al ripristino dei solai in c.a intermedi e di copertura, dichiarando di aver preso visione del progetto depositato presso il Comune e impegnandosi a realizzare le opere in conformità al progetto depositato).
Trattasi di apprezzamento di fatto, aderente alle risultanze istruttorie e sorretto da adeguata e non manifestamente illogica motivazione, nonchè in linea con i suesposti principi di diritto.
A fronte di tale adeguato e corretto percorso argomentativo, il ricorrente, articola doglianze aventi ad oggetto inammissibili rilievi in fatto, orientati a proporre una diversa lettura delle risulte istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/10/2022