Cass. Sez. III n. 9176 del 2 marzo 2009 (Cc 13 gen. 2009)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Dondero
Rifiuti. Recupero

La comunicazione di cessazione dell\'attività di recupero non significa inequivocabilmente che la stessa sia davvero cessata
UDIENZA 13.01.2009

SENTENZA N. 71

REG. GENERALE n.33674/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dai sigg. magistrati:


Dott. Pierluigi Onorato presidente
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Mario Gentile consigliere
Dott. Silvio Amoresano consigliere
Dott. Giulio Sarno consigliere


ha pronunciato la seguente



SENTENZA


Sul ricorso proposto dal difensore di Dondero Franco, nato a Genova il 12 agosto del 1978, avverso l\'ordinanza del tribunale della libertà di Genova del 19 settembre del 2008;


udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;



sentito il sostituto procuratore generale dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ;


letti il ricorso e l\'ordinanza denunciata osserva quanto segue


IN FATTO


Il tribunale del riesame di Genova, con ordinanza del 19 settembre del 2008, rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dell\'area sita nel comune di Torriglia, località Badaracchi, disposto in danno di Dondero Franco, quale indagato per i reati di cui agli art 256 del decreto legislativo n 152 del 2006 e successive modificazioni, per avere effettuato 12 trasporti di rifiuti prodotti da terzi senza la prescritta iscrizione nell\'albo dei gestori ambientali nonché per avere, nell\'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, omesso di effettuare i prescritti test di cessione ed effettuato attività di messa in riserva in violazione delle prescrizioni di legge (assenza di recinzione, assenza di un sistema adeguato di raccolta delle acque meteoriche, stoccaggio di rifiuti su superfici privi di basamenti).

Ricorre per cassazione il difensore dell\'indagato denunciando la violazione dell\'articolo 321 c.p.p. per la mancanza del periculum in mora, trattandosi di illeciti di natura formale che si erano già perfezionati e, peraltro, l\'attività di recupero dei rifiuti era cessata fin dal 29 aprile del 2008.


IN DIRITTO


Il ricorso va respinto perché infondato.



Premesso che l\'astratta configurabilità dei reati contestati non è stata censurata perché il ricorrente si è limitato a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari, si osserva che secondo il tribunale gli indagati, con il pretesto di volere effettuare attività di recupero dei rifiuti, avevano realizzato lavori di natura sostanzialmente edile al fine di sfruttare meglio l\'area presa a parcheggio. In ogni caso, secondo il tribunale, l\'attività di recupero non era cessata poiché lo stesso giorno del sequestro, 17 luglio del 2008, si era constatata la recente e non uniforme "spalmatura " dei detriti e si era evidenziata altresì la presenza di cumuli, tutt\'altro che irrilevanti, di materiali inerti. Tale ricostruzione fattuale operata dal tribunale non può essere sindacata in questa sede, posto che in questa materia il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge come risulta dall\'articolo 325 c.p.p., nella cui nozione può rientrare anche la mancanza di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non il travisamento della prova.


La motivazione del tribunale non è apparente o completamente carente poiché la natura formale dei reati contestati non impediva la reiterazione della condotta. D\'altra parte, la comunicazione di cessazione dell\'attività di recupero non significa inequivocabilmente che la stessa sia davvero cessata. Il tribunale con motivazione adeguata non censurabile in questa sede ha accertato che l\'attività, nonostante la comunicazione di cessazione, in realtà non era affatto cessata e per tale ragione ha ritenuto ancora sussistenti le esigenze cautelari poste a base del sequestro. La valutazione fattuale del tribunale sulla mancata cessazione dell\'attività per le ragioni dianzi esposte non può essere censurata in questa sede


P.Q.M.


La Corte


Letto l\'art 616 c.p.p.


Rigetta


Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali


Cosi deciso in Roma il 13 gennaio del 2009

Il Presidente
Pierluigi Onorato


Il consigliere estensore
Ciro Petti



Deposito in Cancelleria il 02/03/2009