Cass. Sez. III n. 23656 del 13 giugno 2011 (Ud.26 mag.2011)
Pres.De Maio Est.Lombardi Ric.Armatori
Urbanistica. Violazioni normativa antisismica e natura istantanea dei reati
Il termine di prescrizione delle contravvenzioni di omessa denuncia di inizio lavori in zona sismica, e di esecuzione dei medesimi in assenza di autorizzazione, decorre dalla data di inizio dei lavori, attesa la loro natura istantanea.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 26/05/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1211
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 34937/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Di Domenico Marco M., difensore di fiducia di ARMATORI Nicola, n. a Lanciano il 22.4.1968;
avverso la sentenza in data 3.11.2009 del Tribunale di Lanciano, con la quale venne condannato alla pena di Euro 200,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 64 del 1974, art. 20. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lanciano ha affermato la colpevolezza di ARMATORI Nicola in ordine al reato di cui alla L. n. 64 del 1974, art. 20, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della ditta Porycom Energia S.r.l., realizzava abusivamente, in zona sismica di seconda categoria, una struttura metallica costituita da sei pilastri e travi con sovrastante copertura ad una falda in lamiera zincata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con quattro mezzi di annullamento il ricorrente denuncia:
1) Violazione dell'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c). In sintesi, si deduce che la contestazione del fatto contenuta nel capo di imputazione è formulata in termini assolutamente generici, non essendo precisate le ragioni per le quali l'intervento è stato ritenuto abusivo ed in particolare quale delle condotte previste dalla L. n. 64 del 1974 è stata attribuita all'imputato, con la conseguente lesione del diritto di difesa. La citata Legge, art. 20, infatti, contiene solo la previsione sanzionatoria. Si osserva anche che la legge in materia di costruzioni in zona sismica trova applicazione solo per i manufatti edilizi.
2) Errata qualificazione giuridica della condotta. Reato omissivo.
Intervenuta prescrizione.
Mancata dichiarazione di estinzione ex art. 129 c.p.p.. Si deduce che dal tenore della sentenza emerge che il giudice di merito ha ritenuto il fatto ascritto all'imputato di natura commissiva, mentre nel caso di inosservanza della normativa in materia sismica solo la violazione delle norme tecniche ha natura commissiva, finché durano i lavori, mentre tutte le altre condotte, consistite nell'omessa denuncia dei lavori e della mancanza di autorizzazione hanno carattere omissivo ed il reato è di natura istantanea. In tali ipotesi il termine di prescrizione decorre dalla data di inizio dei lavori. Nel caso in esame la violazione ascritta all'imputato è sostanzialmente costituita dalla omessa presentazione del progetto relativo ai lavori, con la conseguenza che il termine di prescrizione del reato omissivo era già decorso alla data della pronuncia della sentenza ed il giudice di merito avrebbe dovuto rilevarlo di ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
3) Si eccepisce in ogni caso la prescrizione del reato. 4) Mancata concessione della non menzione della condanna. Il ricorso è fondato.
La fattispecie di reato sostanzialmente contestata all'imputato è quella della omessa denuncia dei lavori con allegato progetto e del mancato ottenimento della prescritta autorizzazione prima dell'inizio dell'intervento.
Tali reati hanno natura istantanea (sez. un. 23.7.1999 n. 18, P.M. in proc. Lauriola ed altri), con la conseguenza che la prescrizione inizia a decorrere dalla data di inizio dei lavori.
Nel caso in esame dalla sentenza emerge che la struttura era stata già realizzata alla data dell'accertamento, sicché quanto meno dalla stessa (8.11.2005) ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione.
La prescrizione, pertanto, si è verificata, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 6), e art. 160 c.p., nella formulazione previgente alla L. n. 251 del 2005, in data 8.11.2008 prima della sentenza impugnata con la conseguenza che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevarla ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
L'accoglimento del secondo motivo di gravame è assorbente di ogni altra censura, non emergendo peraltro dalle stesse elementi per il proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Abruzzo.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 26 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011