Cass. Sez. III n. 38136 del 2 ottobre 2012 (CC 18 luglio 2012)
Pres.Fiale Est. Franco Ric. P.M. in proc. Saltarelli.
Urbanistica.Decreto penale e ordine di demolizione
Il decreto penale di condanna comporta l'applicazione, anche d'ufficio, dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, trattandosi di sanzione amministrativa priva di contenuto discrezionale e consequenziale ad un provvedimento di condanna. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al pubblico ministero perché quest'ultimo richiedesse al gip un nuovo decreto penale completo di tutte le statuizioni).
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 18/07/2012
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1633
Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 33899/2011
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina;
avverso il decreto penale emesso il 5 aprile 2011 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina;
nei confronti di:
Saltarelli Elio;
udita nella camera di consiglio del 18 luglio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento senza rinvio del decreto penale impugnato limitatamente all'omesso l'ordine di demolizione delle opere abusive, da impartire.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto penale del 5 aprile 2011 il Gip del tribunale di Latina condannò Saltarelli Elio alla pena di Euro 2.720,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b) e artt. 349 e 650 cod. pen..
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per avere il giudice omesso di ordinare la demolizione delle opere abusive, pur non risultando la demolizione stessa altrimenti eseguita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di reati urbanistici, il giudice, in sede di emissione del decreto penale di condanna, deve applicare, anche d'ufficio, sia l'ordine di demolizione del manufatto abusivo che quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, attesa la loro natura di sanzioni amministrative, prive di contenuto discrezionale e consequenziali ad un provvedimento di condanna" (Sez. 3, 22.5.2007, n. 21894, PM in proc. Sartori; Sez. 3, 22.5.2007, n. 23710, PM in proc. Lotito, m. 237394).
Secondo quest'ultima decisione, il carattere obbligatorio "ex lege" del provvedimento omesso dal giudice, consentirebbe alla Corte di provvedere direttamente a disporre l'ordine di demolizione senza necessità di rinvio al giudice di merito.
Rileva tuttavia il Collegio che questa soluzione non è però così scontata. E difatti non può presumersi con sicurezza che l'imputato avrebbe omesso di proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna anche nell'ipotesi in cui questo avesse contenuto l'ordine di demolizione delle opere abusive. Al contrario, può ragionevolmente presumersi sussistente quanto meno la probabilità che l'imputato avrebbe proposto opposizione contro un decreto recante l'ordine di demolizione. Pertanto l'errore del giudice per avere omesso di disporre anche d'ufficio l'ordine di demolizione non può limitare o incidere sulla piena facoltà dell'imputato di impugnazione previa completa e piena conoscenza del reale contenuto e della effettiva portata del provvedimento emesso nei suoi confronti. A fronte di questo oggettivo inconveniente possono, in via teorica, prospettarsi tre soluzioni: a) annullare il decreto penale con rinvio al gip per l'emanazione di un nuovo decreto che elimini la precedente omissione; b) annullare il decreto penale senza rinvio limitatamente all'omissione, imponendo direttamente l'ordine di demolizione delle opere abusive, ma allo stesso tempo concedendo espressamente all'imputato termine dalla notifica della sentenza di annullamento per proporre opposizione al decreto così modificato; c) annullare senza rinvio il decreto penale disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché provveda a richiedere al Gip un nuovo decreto completo nelle sue statuizioni.
Ritiene il Collegio che, in mancanza di sicuri agganci normativi e di certe regole di procedura, sia più corretta e preferibile quest'ultima soluzione.
L'impugnato decreto penale deve pertanto essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al pubblico ministero di Latina.
Annulla senza rinvio il decreto penale impugnato e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero di Latina. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2012