Cass. Sez. III n. 47438 del 21 dicembre 2011 (Ud. 24 nov. 2011)
Pres.Teresi Est.Gazzara Ric.Truppi
Urbanistica.Interventi di ristrutturazione edilizia
Le cosiddette "opere interne" non sono più previste nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, e rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero mutamento di destinazione d'uso. (Fattispecie relativa alla realizzazione di un soppalco all'interno di un'unità immobiliare nella quale la Corte ha affermato che per la sua esecuzione è necessario il permesso di costruire o, in alternativa, la denuncia di inizio attività).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 24/11/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2513
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 37378/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Truppi Daniele, nato a Civitavecchia il 10/10/75;
Truppi Tonino, nato a Tarquinia il 17/9/52;
Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze il 2 1/4/2011;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso per il rigetto. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 6/11/09, dichiarava Truppi Daniele, Giachi Gabriele e Truppi Tonino colpevoli dei reati di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 e condannava Truppi Tonino e Giachi Gabriele alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 10.000.00 di ammenda ciascuno: Truppi Daniele a mesi 3 di arresto ed Euro 7.000.00 di ammenda con concessione per tutti gli imputati dei doppi benefici di legge. La Corte di Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse dei prevenuti, con sentenza del 21/4/2011, in parziale riforma del decisimi di prime cure, ha assolto i prevenuti dai reati ambientale ed edilizio, relativamente a tutte le opere ad esclusione del soppalco, ad essi ascritti, ed ha rideterminato la pena nella misura di giorni venti di arresto e di Euro 5.000.00 di ammenda ciascuno.
Propone ricorso per cassazione la difesa di Truppi Tonino e di Truppi Daniele, con i seguenti motivi:
- insussistenza del reato, in quanto la realizzazione del soppalco non può determinare la concretizzazione della violazione contestata:
- ha errato la Corte territoriale nel ritenere il Truppi Daniele legale rappresentante della Truppi srl, qualifica che costui non ha mai assunto, in quanto legale rappresentante della detta società è il padre Truppi Tonino: conseguentemente non poteva affermarsi la penale responsabilità del Daniele.
direttamente collegandola alla qualifica attribuitagli:
- ulteriore errore ha commesso il giudice di appello in punto di trattamento sanzionatomi: in motivazione leggesi che la pena va infima nel minimo edittale, giorni 5 di arresto ed Euro 5.000.00 di ammenda, mentre nel dispositivo leggesi giorni venti di arresto ed Euro 500.00 di ammenda ciascuno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
la argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito per pervenire alla affermazione di concretizzazione dei reati contestati e alla responsabilità dei prevenuti, si rivela del tutto logica e corretta.
Con il primo motivo di impugnazione si contesta che la realizzazione di un soppalco possa determinare la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), non essendo applicabile alla specie il dettato di cui al cit. decreto, art. 10. La censura è priva di pregio.
Osservasi, infatti, che nel vigore della L. n. 47 del 1985, art. 26 e della L. n. 493 del 1993, art. 4, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 60, la giurisprudenza di legittimità si era orientata nel senso che. per la realizzazione di soppalchi aventi destinazione abitativa, interni a costruzioni preesistenti, non occorresse la concessione, ne' la autorizzazione edilizia, essendo sufficiente il procedimento di D.I.A. in via esclusiva, la cui mancanza era sanzionala solo in via amministrativa (ex multis Cass. 22/4/98, Matera).
Successivamente alla entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 2001, detto indirizzo è stato confermato dalla stessa giurisprudenza (Cass. 10/11/05. n. 40829), con l'argomentare che la realizzazione di opere interne, anche in base al T.U., deve ritenersi consentita, come avveniva nella previgente legislazione, previa mera denunzia di inizio attività, a condizione che non integri veri e propri interventi di ristrutturazione, comportanti modifiche della sagoma o della destinazione d'uso e ciò perché in base alla attuale disciplina sono assentigli con la denunzia di inizio lavori, cosiddetta semplice, ossia quella prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, commi 1 e 2, tutti quegli interventi per i quali non è richiesto il permesso di costruire e per quello in questione tale permesso, alle condizioni sopra indicate non è richiesto giacche, anche se è aumentata la superficie in concreto utilizzabile, non sono stati modificati volume e sagoma.
Detto orientamento giurisprudenziale non è stato, di poi, condiviso dalle successive pronunce, che hanno determinato, ad oggi un nuovo, diverso, ed ormai, univoco principio in materia, a cui questo Collegio ritiene di aderire.
Si è rilevato, infatti, che le opere interne non sono più previste, nella formulazione del D.P.R. n. 380 del 2001, come categoria autonoma di intervento sugli edifici esistenti, e devono ritenersi riconducibili alla "ristrutturazione edilizia", allorquando comportino aumento di unità immobiliari, ovvero modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici, ovvero mutamenti di destinazioni d'uso.
Conseguentemente è stato affermato il principio di diritto secondo il quale "la esecuzione di un soppalco all'interno di una unità immobiliare, realizzato attraverso la divisione in altezza di un vano, allo scopo di ottenerne una duplice utilizzazione abitativa, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce intervento di ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire o in alternativa, la denuncia di inizio di attività, ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 3.
Detto intervento, infatti, comporta un incremento della superficie utile calpestabile che, a norma del cit. D.P.R., art. 10, comma 1, lett. c), impone la applicazione del regime di alternatività, indipendentemente da una contemporanea modifica della sagoma o del volume (Cass. 1/3/07, n. 8669; Cass. 26/1/07, n. 2881; Cass. 16/11/06. n. 37705).
La Corte di Appello di Firenze, pertanto, nel ritenere che la condotta posta in essere dai prevenuti con la realizzazione del soppalco abbia violato l'art. 44, lett. b), ha dimostrato di avere fatto buon governo del principio da questa Corte affermato. Del pari priva di pregio si rivela la seconda censura, con cui si evidenzia che il Truppi Daniele non ha mai ricoperto la qualità di legale rappresentante della "Truppi s.r.l.". per cui non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile della esecuzione delle opere realizzate da detta società. Invero, in una parte della motivazione della sentenza si indica nel predetto imputato il soggetto legalmente responsabile della ditta, ma è di netta evidenza che trattasi di un errore di trascrizione, visto che nella imputazione il Truppi Daniele viene indicato quale proprietario dell'immobile e il Truppi Tonino quale costruttore, legale rappresentante della società indicata.
Non può trovare ingresso la doglianza con cui si contesta l'errore in cui è incorso il decidente in relazione al trattamento sanzionatorio. indicato in dispositivo diversamente da come riportato nella parte motiva della pronuncia.
Sul punto questa Corte ha avuto modo di osservare che nel caso di sentenza dibattimentale, il dispositivo, che attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione ed indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione. Pertanto, in caso di difformità, il primo prevale sulla seconda, in quanti) esso costituisce l'atto con cui il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale (Cass. 31/1/2000. n. 4973;
Cass. 1/10/03. n. 37392; Cass. 20 6 08. n. 25530).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011