TAR Toscana Sez. II n.1265 del 4 ottobre 2021
Rifiuti.Assunzione obbligo convenzionale di bonifica

Un obbligo convenzionale di bonifica, giustificato nella complessiva dinamica dei rapporti tra le parti, non può ritenersi illegittimo per violazione del richiamato principio “chi inquina paga”, giacché assunto da parte di soggetto che ben sapeva di non aver causato l’inquinamento e a fronte di posizioni di vantaggio al soggetto medesimo derivanti dalla convenzione

Pubblicato il 04/10/2021

N. 01265/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00813/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 813 del 2020, proposto da
Consorzio Cooperative Acli Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Pasquini e Gabriele Parigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Capecchi in Firenze, via G. La Pira 17;

contro

Comune di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Massimo Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana - Dipartimento di Grosseto, non costituiti in giudizio;

per

- l’accertamento della nullità e/o annullabilità e/o risoluzione e/o inefficacia degli impegni assunti dal Consorzio ACLI all'art. 5 della Convenzione urbanistica del 16.11.2010 che è stata sottoscritta dal Comune di Grosseto e dal Consorzio ACLI relativamente alla bonifica della discarica del Casalone ed, in particolare, della previsione del suddetto art. 5 che prevede l'onere del Consorzio ACLI di completare le opere d'urbanizzazione secondaria tra cui la “realizzazione dell'impianto di depurazione in situ e messa in sicurezza definitiva della discarica compresa nell'area della presente lottizzazione, in conformità al progetto approvato dalla competente conferenza dei servizi ex DM 471/1999 (e giacente presso le parti) e sua gestione per un biennio di effettiva attività di depurazione a decorrere dalla data di messa in sicurezza dell'impianto a seguito del rilascio, da parte di tutti i competenti Enti, delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto previa consegna al Settore Ambiente del Comune di adeguata polizza fidejussoria […]”, con conseguente dichiarazione di nullità, annullamento, dichiarazione di risoluzione e/o di inefficacia della citata norma contenuta nell'art. 5 della Convenzione urbanistica del 16.11.2010 che è stata sottoscritta dal Comune di Grosseto e dal Consorzio ACLI relativamente alle previsioni concernenti la bonifica della discarica del Casalone;

- per l’annullamento della Determina Dirigenziale n. 844 del 13 maggio 2020 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente – Settore Ambiente Lavori Pubblici del Comune di Grosseto avente ad oggetto il “Provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive non positive assunte dalla Conferenza dei Servizi convocata in modalità semplificata (14 aprile 2020)” relativamente all'intervento sperimentale di phytoremediation (prot. 32042 del 28 febbraio 2020) presentato dal Consorzio Cooperative ACLI soc. coop. per la bonifica del sito “GR ns 04” (codice SISBON del sito) della ex discarica in loc. Casalone nel Comune di Grosseto laddove, in particolare, individua il Consorzio Cooperative ACLI soc. coop. come “soggetto obbligato” e gli prescrive “entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la presentazione di un nuovo progetto, tenendo conto sia delle indicazioni contenute nei pareri degli Enti, che delle metodiche/tecnologie di bonifica applicabili al sito in questione….”;

- della medesima Determina Dirigenziale n. 844, laddove in particolare viene previsto “1. di prendere atto e di considerare definitive tutte le prescrizioni stabilite nei pareri degli Enti coinvolti nel procedimento, allegati [a) Regione Toscana Settore Bonifiche e autorizzazioni energetiche (prot. 47972 del 15/04/2020); b) Dipartimento Provinciale ARPAT di Grosseto (prot. 52496 del 29/04/2020)]; 2. di dichiarare, in ragione della presa d'atto dei pareri di cui al punto 1, concluso “non positivamente” il procedimento amministrativo relativo alla Conferenza dei Servizi pertinente l'“intervento sperimentale di phytoremediation (prot. 32042 del 28.02.2020)” redatto dalla Soc. TEA per il Consorzio Coop. ACLI”;

- del parere della Regione Toscana Settore Bonifiche e autorizzazioni energetiche prot. comunale n. 47972 del 15 aprile 2020;

- del parere del Dipartimento Provinciale ARPAT di Grosseto prot. comunale n. 52496 del 29 aprile 2020;

- di ogni altro atto, elaborato, documento, previsione che sia presupposto e/o connesso e/o consequenziale rispetto a quanto sopra e dal quale possa derivare un pregiudizio per il Consorzio Cooperative ACLI soc. coop.;

e per la condanna del Comune di Grosseto a risarcire tutti i danni patiti e/o patiendi del Consorzio Cooperative ACLI soc. coop. così come accertati nel corso del presente giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grosseto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Il Consorzio Cooperative ACLI, proprietario dell’area di lottizzazione <Il Casalone>, in data 14 marzo 1996 stipulava con il Comune di Grosseto la Convenzione rep. n. 6176 per programma d’intervento ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), consistente in un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e prevedente la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata, sovvenzionata e libera oltre alle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2 - Riferisce parte ricorrente che sull’area, che risultava suolo agrario e seminativo, nel corso dei lavori era stata riscontrata la presenza di materiali inerti e vario materiale di scarto, ciò in particolare su circa un ettaro dell’area impegnata dalla lottizzazione; era poi emerso che la suddetta area, in passato cava di argilla, al suo esaurimento era stata colmata per lo più con materiale inerte e rifiuti solidi urbani.

3 – A causa di tali rinvenimenti venne quindi stipulata tra le parti una Convenzione integrativa in data 16 novembre 2010, la quale rideterminava, per quanto è qui d’interesse, gli impegni a carico del Consorzio ACLI; in particolare l’art. 5 di detta Convenzione faceva carico al Consorzio ACLI di completare le opere d’urbanizzazione secondaria tra cui anche la “realizzazione dell’impianto di depurazione in situ e messa in sicurezza definitiva della discarica compresa nell’area della presente lottizzazione, in conformità al progetto approvato dalla competente conferenza dei servizi ex DM 471/1999 (e giacente presso le parti) e sua gestione per un biennio di effettiva attività di depurazione a decorrere dalla data di messa in sicurezza dell’impianto a seguito del rilascio, da parte di tutti i competenti Enti, delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’impianto previa consegna al Settore Ambiente del Comune di adeguata polizza fidejussoria […] Al termine del suddetto periodo biennale di gestione, l’impianto dovrà essere consegnato all’Amministrazione comunale in perfetta efficienza al fine di non interrompere l’attività del medesimo, qualora ancora necessaria, che comunque verrà proseguita dall’Amministrazione comunale con estinzione e svincolo della ricordata polizza fidejussoria”. Veniva quindi previsto a carico del Consorzio ricorrente la realizzazione di un depuratore del percolato di discarica. Sempre in seno al citato art. 5 le parti dichiaravano che esse “si danno reciprocamente atto che la realizzazione di tali opere e la loro gestione avviene esclusivamente nell’ambito ed in attuazione degli obblighi reciprocamente convenzionalmente assunti e senza che da ciò possa in alcun modo desumersi la responsabilità del Consorzio attuatore e/o dell’Amministrazione comunale con riferimento alla situazione che ha reso necessario l’intervento di bonifica”.

4 - Nel settembre 2012 il Consorzio ACLI presentava agli enti convolti un documento tecnico redatto dalla TEA Ambiente s.r.l., che rispetto alla previsione di Convenzione, relativa alla realizzazione di un depuratore, contemplava una diversa soluzione progettuale di bonifica attraverso un progetto di Fitodepurazione (“phytoremediation”). L’ipotesi alternativa al depuratore consisteva nell’emungimento e trattamento del percolato applicando approcci metodologici basati su processi di fitodepurazione, attraverso cioè la piantumazione di alberi di pioppo in grado di simulare un processo pump and treat dedicato al progressivo emungimento del percolato presente ed in grado di prevenirne l’eventuale nuova formazione. In data 27 marzo 2013 veniva quindi presentato il progetto esecutivo relativo ad un primo lotto all’interno dell’area con messa a dimora di venti pioppi, progetto approvato dal Comune di Grosseto. Con Determina Dirigenziale n. 960 del 17.05.2017, all’esito di apposita Conferenza di Servizi, veniva autorizzata l'esecuzione della sperimentazione dell'intervento di bonifica mediante il metodo c.d. di phytoremediation così come da progetto prot. 35957 del 27/03/2013 proposto dal Consorzio ricorrente.

5 - All’esito del biennio di sperimentazione, stante i risultati non favorevoli della sperimentazione, il Comune di Grosseto inviava al Consorzio ACLI nota del 10 gennaio 2020 attraverso cui richiedeva che venisse inoltrata “una nuova proposta per la bonifica dell’area non più procrastinabile, visto il tempo trascorso e la prossimità dell’area contaminata rispetto all’insediamento residenziale in via di ultimazione”. Il Consorzio ACLI, pertanto, in data 28 febbraio 2020 depositava presso il Comune di Grosseto il “Progetto di Fitodepurazione dell’area del Casalone” che prevedeva: la piantumazione di n. 800 alberi di varie specie con un metodo di impianto superficiale che superasse i problemi di piantumazione riscontrati durante la fase di sperimentazione; il monitoraggio delle acque sotterranee, del percolato e delle condizioni biologiche delle piante per i successivi due anni dalla piantumazione. Il Consorzio ACLI, nel presentare a febbraio del 2020 il progetto definitivo di Fitodepurazione di tutta l’area del Casalone, evidenziava che ciò avveniva non perché fosse tenuto a farlo, visto che la precedente Convenzione del 16 novembre 2010 (di validità quinquennale) era decaduta e che non era il responsabile della discarica abusiva, ma perché, in maniera del tutto volontaria, riteneva di dover assumere un contegno quanto più collaborativo possibile con l’Amministrazione comunale al fine di giungere alla rapida sottoscrizione di una nuova Convenzione urbanistica finalizzata alla conclusione del Piano Integrato del Casalone.

6 - Il Comune di Grosseto, ricevuto il progetto definitivo di fitodepurazione, avviava la conferenza dei servizi per la sua approvazione; in seno alla conferenza venivano resi pareri negativi dalla Regione Toscana Settore Bonifiche e autorizzazioni energetiche (prot. comunale n. 47972 del 15 aprile 2020) e dal Dipartimento Provinciale ARPAT di Grosseto (prot. comunale n. 52496 del 29 aprile 2020); con determina dirigenziale n. 844 del 13 maggio 2020 il Comune di Grosseto, in ragione di quanto previsto nei suddetti pareri della Regione Toscana e dell’ARPAT di Grosseto, dichiarava concluso “non positivamente” il procedimento amministrativo relativo alla Conferenza dei Servizi in oggetto e, individuato il Consorzio Cooperative ACLI soc. coop. quale “soggetto obbligato” alla bonifica e, in quanto tale soggetto avente l’obbligo di adempiere alle prescrizioni impartite dall’Autorità competente, gli prescriveva “entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la presentazione di un nuovo progetto, tenendo conto sia delle indicazioni contenute nei pareri degli Enti, che delle metodiche/tecnologie di bonifica applicabili al sito in questione….”.

7 - Il Consorzio ricorrente impugna gli atti, come meglio in epigrafe indicati, formulando nei loro confronti le seguenti censure:

- con il primo motivo parte ricorrente evidenzia che la discarica abusiva del Casalone era stata invero voluta dall’Amministrazione comunale di Grosseto, che aveva consentito il riempimento di una ex cava con rifiuti, come risulta da verbale del Corpo delle Miniere di Grosseto che viene versato in atti; a norma delle previsioni di cui agli artt. 242 e 244 del d.lgs. 152/2006, dunque, il Comune di Grosseto, essendo il soggetto responsabile dell’inquinamento, è il soggetto tenuto alla bonifica del sito inquinato e, quindi, il soggetto tenuto per legge alla bonifica della discarica del Casalone; ne discende che gli obblighi di bonifica assunti dal Consorzio ACLI nel 2010, oltre che scaduti per decorrenza del termine di 5 anni, sono nulli ai sensi dell’art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative, cioè i richiamati artt. 242 e 244 cit., che inverano il principio europeo “chi inquina paga”; gli stessi sarebbero altrimenti annullabili per errore, poiché il consenso manifestato dal Consorzio ACLI alla sottoscrizione della suddetta previsione convenzionale è stato viziato dal fatto che il Comune di Grosseto ha omesso di indicare di essere il responsabile della discarica abusiva del Casalone; gli stessi impegni sarebbero altrimenti inefficaci o soggetti a risoluzione per inadempimento del Comune di Grosseto rispetto ai propri obblighi di buona fede e correttezza;

- con il secondo motivo contesta la determinazione n. 844 del 2020 e i richiamati pareri, i quali sono illegittimi in quanto affetti dai vizi sintomatici dell’eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, errore manifesto e illogicità; ciò perché l’impianto di fitodepurazione proposto dalla ricorrente non presenta i profili di criticità ivi rappresentati, come risulta dal parere tecnico di parte di cui al doc. 21; parte ricorrente chiede che il Tribunale disponga ai sensi dell’art. 63 comma 4 c.p.a. l’esecuzione di una verificazione ex art. 66 cpa o di una consulenza tecnica d’ufficio ex art. 67 cpa, a cui demandare la verifica del reale stato dei luoghi dell’area di discarica del Casalone e della reale funzionalità del progetto di fitodepurazione presentato dal Consorzio ACLI a febbraio del 2020 ai fini del rispristino ambientale di tale area.

8 - Il Comune di Grosseto si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando gli assunti di parte ricorrente in punto di responsabilità nella causazione dell’inquinamento e le censure articolate in ricorso.

9 – Con ordinanza n. 436 del 2020 la Sezione respingeva l’istanza cautelare formulata in ricorso, motivando, tra l’altro, che “non appare sussistere, allo stato, il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile, giacché l’atto gravato impone soltanto al Consorzio ricorrente di presentare un nuovo progetto, che dovrà essere valutato dall’Amministrazione, così che gli oneri di esecuzione del progetto stesso non risultano ancora attuali”.

10 – Dopo la pronuncia cautelare di questo Tribunale amministrativo il Consorzio ha presentato all’Amministrazione comunale, in data 22 aprile 2021, un nuovo progetto esecutivo, sempre incentrato sul metodo della c.d. phytoremediation. Su tale nuovo progetto ARPAT si è pronunciata negativamente, con parere espresso in data 4 giugno 2021, cui ha fatto seguito l’esito negativo della Conferenza di Servizi, convocata per l’esame di detta nuova proposta progettuale e conclusasi con il provvedimento del 3 agosto 2021, che richiede presentazione di ulteriore progetto.

11 – La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 23 settembre 2021 e quindi trattenuta in decisione, avendo le parti depositato nel fascicolo telematico istanze di decisione sugli scritti.

12 – Con il primo motivo parte ricorrente mira a contestare la stessa valida e attuale sussistenza in capo a sé stessa dell’obbligo di bonifica della discarica, che è il presupposto giuridico delle pretese avanzate dall’amministrazione con gli atti qui gravati, evidenziando, in senso contrario, che tale obbligo, pur inequivocabilmente assunto dalla ricorrente medesima con la convenzione integrativa del 16 novembre 2010, risulterebbe o venuto meno per decadenza della convenzione, per decorso del termine di durata, oppure invalidamente assunto e quindi giuridicamente non vincolante, la relativa clausola risultando nulla o annullabile o meritevole di risoluzione.

12.1 - La ricorrente, nella memoria del 23 luglio 2021, osserva che “la presentazione del nuovo progetto [cioè del progetto di bonifica presentato dopo la proposizione del ricorso in data 22 aprile 2021], tuttavia, per tutto quanto rappresentato in sede di ricorso con la narrazione delle ragioni di fatto e di diritto, non ha fatto venir meno l’interesse del Consorzio ACLI all’annullamento dei provvedimenti impugnati e all’accertamento dell’intervenuta nullità/annullabilità/risoluzione e inefficacia degli impegni assunti dal Consorzio ACLI all’art. 5 della Convenzione urbanistica del 16.11.2010 relativamente alla bonifica della discarica del Casalone. Il Consorzio ACLI, infatti, alla luce del contenuto dei verbali del Corpo delle Miniere che è emerso di recente, ove si dà atto in maniera inequivocabile del fatto che sia stato il Comune di Grosseto a dar luogo alla discarica abusiva del Casalone, non può continuare ad accettare che lo stesso Consorzio venga considerato dal Comune di Grosseto quale il soggetto obbligato alla bonifica e che, conseguentemente, gli venga illegittimamente imposto di sostenere l’ingente costo di bonifica del sito in questione la quale rideterminava, per quanto è qui d’interesse, gli impegni a carico del Consorzio ACLI”. Il Collegio ritiene corretto tale rilievo: la censura in esame mira ad un risultato radicale e di massima soddisfazione per parte ricorrente, cioè la declaratoria della decadenza o invalidità dell’obbligo di bonifica convenzionalmente assunto, così che non rilevano, ai fini dell’interesse alla decisione della censura medesima, le vicende concrete che hanno portato alla presentazione di un primo progetto (quello ritenuto insoddisfacente dall’amministrazione con gli atti qui gravati) e poi alla presentazione di un nuovo progetto successivamente alla proposizione del ricorso, anch’esso ritenuto non idoneo dall’amministrazione.

12.2 – Con un primo profilo, in seno alla prima censura, parte ricorrente rileva che l’obbligo di bonifica convenzionalmente assunto è in realtà venuto meno per decadenza della convenzione, stante il decorso del termine quinquennale di durata della convenzione stessa, sicché tale obbligo non risulterebbe più giuridicamente vincolante.

Il profilo di censura è infondato.

Come ribadito anche in tempi recenti dal Giudice d’appello (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 marzo 2019, n. 2084), richiamando più risalente pronuncia dell’Adunanza Plenaria, “le conseguenze della scadenza dell'efficacia del piano attuativo (ovvero dei piani a questo equiparati) si esauriscono, in sostanza, nell’ambito della sola disciplina urbanistica non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi (cfr. Cons. Stato, Adunanza plenaria, 20 luglio 2012, n. 28)”. Negli stessi termini si è espresso questo Tribunale amministrativo con la sentenza della prima sezione del 14 novembre 2018, n. 1491. Il Collegio condivide l’assunto che la scadenza dei piani attuativi ha rilievo esclusivo sui profili di conformazione del territorio non attuati, ma non esime dall’adempimento delle obbligazioni concernenti la realizzazione di opere funzionali all’operatività di quanto realizzato, si tratti di opere di urbanizzazione o di altri interventi comunque necessari al completamento delle opere realizzate. Non è quindi condivisibile la tesi di parte ricorrente circa la perdita di efficacia dell’obbligo da essa assunto in ordine alla bonifica dell’area, come conseguenza della scadenza del termine di durata della Convenzione; da altro punto di vista non ci si può esimere da osservare che parte ricorrente pretenderebbe di invocare la sola decadenza dell’obbligo ad essa spettante, con il permanere invece dei profili convenzionali ad essa favorevoli, il che condurrebbe ad un assetto di interessi squilibrato.

12.3 – Con un secondo profilo di contestazione, sempre contenuto nella prima censura, parte ricorrente invoca invece la invalidità dell’obbligazione da essa assunta (sub specie di nullità o di annullabilità) o comunque la inefficacia della stessa in esito alla sua risoluzione, a causa della contrarietà a legge che qualifica l’obbligo medesimo. Infatti parte ricorrente asserisce di aver conseguito certezza circa la responsabilità del Comune di Grosseto nella causazione dell’inquinamento, con la conseguenza che a tale amministrazione verrebbe a competere l’obbligo di bonifica (in base al principio di derivazione europea “chi inquina paga”) e sarebbe quindi invalido o meritevole di risoluzione l’obbligo di bonifica contratto dalla ricorrente, perché in contrasto con il suddetto principio, comunque assunto nella non conoscenza della responsabilità comunale o in esito alla violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del Comune di Grosseto.

Il profilo di censura è infondato.

Il principio giuridico di stampo europeo “chi inquina paga”, di cui agli artt. 242 e 244 del d.lgs. 152/2006, ha riguardo all’operatività dell’obbligo ex lege di bonifica, che deve appuntarsi in capo a soggetti che abbiano una qualche responsabilità nella causazione dell’inquinamento, mentre non può configurarsi in capo a chi sia incolpevole rispetto a ciò, come può essere il proprietario integralmente estraneo all’inquinamento. Nel caso di specie, tuttavia, non si è in presenza di una imposizione coattiva alla parte ricorrente dell’obbligo di bonifica dell’area inquinata, bensì di una assunzione convenzionale di tale obbligo, nel quadro di un complesso rapporto tra le parti e di un’articolata serie di benefici ed obblighi che derivano dalla convenzione stessa; assunzione convenzionale che viene chiosata con la precisazione che dalla stessa non può “in alcun modo desumersi la responsabilità del Consorzio attuatore e/o dell’Amministrazione comunale con riferimento alla situazione che ha reso necessario l’intervento di bonifica”. Un obbligo convenzionale, giustificato nella complessiva dinamica dei rapporti tra le parti, non può ritenersi illegittimo per violazione del richiamato principio “chi inquina paga”, giacché assunto da parte di soggetto che ben sapeva di non aver causato l’inquinamento e a fronte di posizioni di vantaggio al soggetto medesimo derivanti dalla convenzione. Si aggiunga che, in ogni caso, la responsabilità comunale nella causazione dell’inquinamento non risulta accertata in termini netti, derivando, nella prospettazione di parte ricorrente, solo dalla lettura di un risalente verbale, che non appare da solo sufficiente a ritenere tale circostanza accertata in termini incontrovertibili.

13 – Con il secondo motivo parte ricorrente contesta il gravato provvedimento del 2020 laddove lo stesso, nel merito, ritiene che il progetto di bonifica a mezzo di impianto di fitodepurazione sia inidoneo alla scopo, giudizio affetto secondo la ricorrente da vizi di difetto di istruttoria, di motivazione e di illogicità

Ritiene il Collegio che non sussista l’interesse alla decisione del motivo.

Infatti il progetto che con il motivo in esame si mira a tutelare è stato superato in fatto dalla avvenuta presentazione, in data 22 aprile 2021, di un nuovo progetto esecutivo, sempre incentrato sul metodo della c.d. phytoremediation, il quale è stato a sua volta ritenuto inidoneo con provvedimento del 3 agosto 2021, non gravato nel presente giudizio. La stessa parte ricorrente, nella nota del 23 luglio 2021, ha stigmatizzato la permanenza del proprio interesse alla decisione con specifico riferimento alla censura di illegittimità dell’obbligo convenzionalmente assunto; se questo assunto è corretto (come già rilevato) non può tuttavia estendersi alla censura in esame, giacché quello di cui si parla nel presente giudizio è progetto superato da altro progetto già presentato e valutato anch’esso negativamente dall’amministrazione, non residuando quindi interesse alcuno all’esame della censura in argomento.

14 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, sussistendo giustificati motivi, stante la complessità della vicenda esaminata, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere