Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5173, del 21 ottobre 2014
Urbanistica.Legittimità diniego condono per incompatibilità ambientale dei manufatti

L’organo preposto alla valutazione della compatibilità in questione ha posto ben in evidenza come i manufatti per loro natura, consistenza e caratteristiche tipologiche sono tali da arrecare una trasformazione dell’area sotto il profilo paesaggistico-ambientale che viceversa proprio per voluntas del legislatore deve essere preservata da alterazioni di sorta, laddove dette esigenze di tutela ambientale precedono addirittura l’aspetto urbanistico- edilizio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 05173/2014REG.PROV.COLL.

N. 07911/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7911 del 2011, proposto da: 
Luigi Ragazzi, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Ettore Verino, Walter Mastropasqua, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Carlo Poma N.4;

contro

Comune di Forte dei Marmi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Turri, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 00202/2011, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Forte dei Marmi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Verino e Ardizzi, quest'ultimo per delega dell'Avv. Turri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il sig. Luigi Ragazzi, attuale appellante, acquistava dal sig. Pietro Dazzi, nell’aprile del 2008 due manufatti realizzati sine titulo, il primo di mq 13,87, destinato ad abitazione precaria nel periodo estivo e il secondo, di mq 15, destinato a pertinenza, classificati, dal punto di vista urbanistico, rispettivamente come B2 ( edifici privi di valore inseriti in contesti ambientali omogenei ) e H2 ( dipendenza ) e siti in area compresa in zona assoggettata a vincolo paesaggistico .

Per tali manufatti il dante causa dell’attuale appellante, sig. Dazzi, presentava nel 1995 istanza di condono ai sensi della legge n.724/94 ( c.d. condono Berlusconi ) per poi produrre nel maggio del 2007 un progetto di trasformazione dei suddetti manufatti per accorpamento e adeguamento funzionale al fine di ottenere l’autorizzazione alla realizzazione delle opere

Il Comune dopo aver inviato il preavviso di diniego e acquisito le osservazioni all’uopo presentate dall’interessato, con provvedimento del 7/7/2008 n.17865 rigettava la domanda di condono in ragione della incompatibilità di tali manufatti con i valori ambientali e avverso tale provvedimento il sig. Ragazzi, divenuto nel frattempo proprietario di detti manufatti, proponeva ricorso al Tar della Toscana.

Intanto il Comune con atto del 16/112/2008 disponeva l’archiviazione della richiesta di autorizzazione per realizzare l’accorpamento e l’adeguamento dei due manufatti e anche questo secondo provvedimento veniva impugnato dal sig. Ragazzi davanti il Tar della Toscana con motivi aggiunti.

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n.202/2011 respingeva entrambi i suddetti gravami, ritenendoli infondati.

L’interessato ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo a sostegno del proposto appello i seguenti motivi:

1) Violazione art.39 legge n.724/1999 e dell’art.32 della legge n,.47/85 in relazione all’art.31 legge urbanistica n.1150/1942. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché dei principi generali in tema di retroattività degli atti amministrativi e dell’art.11 delle preleggi .Error in juducando per omessa e/o erronea valutazione di un punto decisivo denunciato in primo grado ( eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta) ;

2) Violazione dell’art.39 della legge n.724/94 e dell’art.32 della legge n.47/85 . Error in judicando in relazione ai motivi denunciati in primo grado di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione;

3) Violazione degli artt.3,24 e 97 Cost. nonché dell’art.10 bis della legge n.241/90 ;

4) Violazione degli artt.1 e 3 della legge n.241/90 nonché degli artt.83 e 86 legge regione Toscana n. 1/2005: Error in judicando per violazione dei principi generali in tema di eccesso di potere per carenza di istruttoria; difetto di motivazione; irragionevolezza ed illogicità manifesta. Omessa pronuncia sulle censure dedotte in giudizio.

Si è costituito il Comune di Forte dei Marmi che ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone la reiezione.

DIRITTO

L’appello si appalesa infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.

Oggetto di contestazione giudiziale sono gli atti con cui il Comune di Forte dei Marmi ha denegato il condono edilizio chiesto per due manufatti ( prefabbricati in lamiera ) risalenti al 1965 e rigettato altresì l’autorizzazione alla ristrutturazione degli stessi.

Col primo mezzo d’impugnazione rivolto specificatamente avverso il diniego di sanatoria parte appellante fa in sostanza valere la tesi che in realtà per i due manufatti non vi sarebbe stato bisogno di titolo abilitativo essendo la loro realizzazione precedente alla c.d. legge - Ponte ( 1967 ) che ha imposto per la prima volta il previo rilascio dell’autorizzazione comunale

La tesi va disattesa, avendo il Comune prima e il Tar poi convincentemente rilevato come i due manufatti insistevano in area che all’epoca in questione ( il 1965 ) era in concreto inserita in un centro abitato ancorchè posto al di fuori del centro storico e per ciò stesso s’imponeva, pure in assenza di uno strumento urbanistico generale, il possesso del titolo ad aedificandum di cui all’art.31 della legge n.1150 del 17 agosto 1942 ( c.d. legge urbanistica ).

In particolare, l’Amministrazione sul punto ha avuto modo di evidenziare come sulla base dei dati tecnici desumibili dagli elaborati cartografici, all’epoca i terreni ora di proprietà dell’appellante erano compresi in una zona contrassegnata dalla presenza di case continue e vicine, potendosi per tale situazione parlare di un centro abitato.

Com’è noto, la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci dovendosi fare riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza , secondo cui il centro abitato va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione e tale stato dei luoghi è proprio quello che contrassegna la zona dove insiste l’area de qua sulla quale si trovano i due manufatti così come rilevato in termini squisitamente ricognitivi dall’Amministrazione con la determina dirigenziale n. 301 del 10/4/2008.

Col secondo mezzo parte appellante critica le ragioni del diniego opposte dall’amministrazione comunale, basate sulla non compatibilità ambientale dei manufatti, come messa in evidenza dal parere reso dalla Commissione comunale per il paesaggio .

La determinazione assunta sarebbe, ad avviso di parte appellante, errata, carente di motivazione e comunque non sufficiente a sorreggere la determinazione negativamente assunta.

Le doglianze del sig. Ragazzi sono prive di fondamento.

Premesso che la zona di che trattasi è sottoposta a vincolo paesaggistico, il Comune nel negare il chiesto condono non si è limitato ad effettuare una mera, apodittica affermazione di incompatibilità sotto il profilo paesaggistico dei manufatti de quibus, potendosi rinvenire nel parere formulato dalla Commissione espressamente recepito dall’Amministrazione comunale ragioni logico- giuridiche che danno sufficiente contezza del disvalore paesaggistico dei manufatti in questione, come tali pienamente giustificative del diniego de quo.

In particolare, sia pure in maniera stringata, l’organo preposto alla valutazione della compatibilità in questione ha posto ben in evidenza come i manufatti per loro natura, consistenza e caratteristiche tipologiche sono tali da arrecare una trasformazione dell’area sotto il profilo paesaggistico-ambientale che viceversa proprio per voluntas del legislatore deve essere preservata da alterazioni di sorta, laddove dette esigenze di tutela ambientale precedono addirittura l’aspetto urbanistico- edilizio ( cfr Cons. Stato Sez. IV 8/5/2013 n. 2488).

Col terzo motivo afferente la disposta archiviazione della richiesta di adeguamento e ristrutturazione parte appellante lamenta la violazione delle garanzie procedimentali sottese all’art.10 bis della legge n.241/90 di cui deduce la violazione.

La censura non ha pregio

Invero, il Comune aveva inviato all’interessato la nota del 17/7/2007 recante la comunicazione dell’incompletezza della documentazione, sottolineando la necessità della produzione della medesima, pena l’archiviazione della pratica.

Non occorre , al riguardo, dare una lettura pedissequa e formalistica della normativa dettata dalla legge sulla trasparenza amministrativa, ma tenere conto degli aspetti sostanziali della vicenda, per rilevare come con la disposta interlocuzione l’Amministrazione in concreto ha rispettato la regola della partecipazione procedimentale, posto che l’interessato è stato comunque posto nella condizione di sapere cosa il Comune stava definendo.

Quanto ai profili di doglianza di cui al quarto ed ultimo mezzo d’impugnazione, gli stessi sono inammissibili.

Invero parte appellante lamenta la mancata definizione della documentazione richiesta, laddove il sig. Ragazzi avrebbe adempiuto ai relativi oneri senza che il Comune abbia dato atto di ciò.

In realtà siamo in presenza di aspetti della vicenda del tutto superati, posto che il mancato conseguimento del chiesto condono e quindi la rilevata abusività dei due manufatti per cui è causa rende inconfigurabile una successiva possibilità di rilasciare un titolo edilizio per la realizzazione di opere di ristrutturazione su manufatti che per poter essere passibili di lavori di adeguamento devono essere, quanto alla loro preesistenza, regolarmente assentiti, circostanza quest’ultima che nella specie, per come sopra esposto, non appare sussistente.

In forza delle suesposte considerazioni l’appello , in quanto infondato, va respinto.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta .

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( tremila /00 ) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)