 TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 1159 del 27 aprile 2010
TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 1159 del 27 aprile 2010
Rifiuti. Ordinanza di rimozione
La responsabilità del proprietario del terreno nel quale si ritrovano abbandonati rifiuti deve essere accertata in concreto quanto meno a titolo di colpa e di tale responsabilità se ne deve dare atto nel provvedimento che ordina la rimozione dei rifiuti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01159/2010 REG.SEN.
 N. 00175/2007 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 (Sezione Quarta)
 Sul ricorso numero di registro generale 175 del 2007, proposto da:
 Terruzzi Gianfranco, Consonni Teresita Elisa, Terruzzi Gerardo, Terruzzi   Giorgio, Terruzzi Giovanni, rappresentati e difesi dagli avv. Umberto  Grella, A.  Giuseppe Pantò, con domicilio eletto presso l’avv. Umberto Grella in  Milano, via  Cesare Battisti 21;
 contro
 Comune di Monza, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Bragante,  Paola  Brambilla, domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura comunale di  Milano in  Milano, via Andreani 10;
 Provincia di Milano, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia –  Arpa non  costituiti in giudizio;
 
 nei confronti di
 
 Immobiliare Mose' Srl;, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco  Montesano,  Andrea Zimbaldi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano,  via  Manzoni 35;
 Terruzzi Maria Luisa non costituita in giudizio;
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 delle ordinanze sindacali del 6.11.06 emesse dal Comune di Monza Settore   Ambiente e Qualità Urbana volta alla rimozione di rifiuti ed alla  redazione di  un piano di bonifica dell’area;
 
 e, quanto al ricorso incidentale
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 dell’ordinanza sindacale del 6.11.06 emessa dal Comune di Monza Settore  Ambiente  e Qualità Urbana volta alla rimozione di rifiuti.
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente  incidentale  Immobiliare Mose' Srl; Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010 il dott. Ugo De  Carlo e  uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
 Con ricorso notificato in data 12.01.07 e depositato in data 25.1.07 i  ricorrenti impugnavano le ordinanze del Comune di Monza del 6.11.06  prot.  0084171 con cui era stata ordinata la rimozione dei rifiuti esistenti in  un’area  di proprietà della società, previa comunicazione delle modalità con cui  effettuare lo smaltimento, provvedendo così alla remissione in pristino  dei  luoghi e la messa in sicurezza di tutta l’area, previo svolgimento  dell’indagine  preliminare.
 
 I ricorrenti facevano presente che l’area interessata dalle ordinanze  impugnate  era stata in un primo tempo di proprietà e successivamente detenuta sine  titulo  dalla s.r.l. Terruzzi Mario che si aveva esercitato fino alla  dichiarazione di  fallimento un’attività di produzione e commercio di vernici e altre  materie  chimiche.
 
 Affermavano, inoltre, di non essere soci o amministratori della società  fallita  né di avere mai detenuto in virtù di diritti reali o personali di  godimento gli  immobili de quo e che, pertanto erano privi di qualunque legittimazione  passiva  rispetto alle ordinanze loro notificate.
 
 I motivi di ricorso sono tre.
 
 Il primo denuncia il difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti  che non  possono essere considerati destinatari di ordinanze applicative di  sanzioni  amministrative dal momento che la bonifica compete in prima battuta a  chi ha  inquinato e cioè al legale rappresentante della società fallita e in  seconda  battuta alla società proprietaria delle aree.
 
 Il secondo motivo lamenta l’incompetenza poiché è la Provincia e non il  Comune a  doversi occupare del controllo e della verifica degli interventi di  bonifica ex  art. 197 D.lgs. 152\06 e l’art. 244 D.lgs. 152\06 afferma che spetta  alla  Provincia di emettere ordinanze per provvedere alle operazioni  necessarie per la  messa in sicurezza e bonifica delle aree.
 
 Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 97 Cost., 1 L. 241\90,  17 D.lgs.  22\97 (ora 242 e 244 D.lgs.152\06 ) e degli artt. 8 e 14 del D.M. 471\99  e il  difetto di motivazione.
 
 Il Comune non ha mai disposto l’esecuzione di ufficio delle numerose  ordinanze  emesse a carico della società fallita non rispettando quanto previsto  dagli  artt. 17 D.lgs. 22\97 e 8 e 14 del D.M. 471\99.
 
 In tal modo è venuto meno anche il principio di buon andamento della  pubblica  amministrazione e quello di efficienza dell’azione amministrativa.
 
 Il Comune di Monza si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del  ricorso.
 
 Si costituiva,altresì, la Immobiliare Mosè presentando ricorso  incidentale  riproponendo le stesse doglianze con cui aveva proceduto  all’impugnazione  dell’ordinanza del 6.11.06 nel ricorso principale.
 
 Alla camera di consiglio del 14.3.07 l’istanza di sospensione del  provvedimento  veniva accolta per sussistenza del fumus in quanto per alcuni dei  ricorrenti era  emerso l’assenza di titolo di proprietà all’epoca dei emanazione delle  ordinanze  impugnate e per altri per mancanza di responsabilità circa l’abbandono  di  rifiuti.
 
 Preliminarmente va dichiarata la carenza di interesse all’impugnazione  dell’ordinanza con cui veniva imposta la messa in sicurezza di tutta  l’area,  previo svolgimento dell’indagine preliminare.
 
 Tale ordinanza, infatti, è stata rivolta solamente nei confronti della  curatela  fallimentare della s.r.l. Terruzzi Mario e non nei riguardi dei  ricorrenti che  quindi sono privi di ogni legittimazione all’impugnazione; sotto questo  profilo,  pertanto, il ricorso è inammissibile.
 
 Il ricorso incidentale è parimenti inammissibile.
 
 La Immobiliare Mosè s.r.l. si è costituita in giudizio dal momento che  era stata  oggetto della notifica del provvedimento principale; ma questa  circostanza non è  sufficiente a farle assumere la veste di controinteressato.
 
 Tale qualifica spetta, infatti, a colui che ha un interesse contrario a  quello  del ricorrente che impugna l’atto perché riceve dei vantaggi dallo  stesso e  quindi si costituisce per ottenere il rigetto del ricorso e il  mantenimento in  vita dell’atto.
 
 Non può, quindi, dipendere dalle valutazioni di chi ricorre attribuire o  meno  questa posizione processuale, ma dalla situazione oggettivamente  presente.
 
 Orbene, nel caso di specie, l’Immobiliare Mosè ha fatto oggetto di  ricorso una  delle due ordinanze impugnate: non si tratta, pertanto, di un  controinteressato,  ma di un cointeressato che può intervenire ad adiuvandum, ma non può  presentare  un ricorso incidentale.
 
 Venendo al merito del ricorso, il primo motivo è fondato sebbene sotto  una  diversa prospettiva da quella indicata dai ricorrenti.
 
 Essi sono risultati destinatari delle ordinanze impugnate, non come soci  o  amministratori della società fallita, ma come comproprietari delle aree  da  bonificare, titolo che tutti hanno posseduto o tuttora posseggono.
 
 La circostanze che due i essi non sono attualmente proprietari non  rileva poiché  lo erano nel momento in cui è stata rilevata per la prima volta  l’accumulo  illegittimo di rifiuti con emissione della prima ordinanza per la loro  rimozione.
 
 Nella sostanza, però, il motivo è fondato per le stesse ragioni che  hanno  condotto ad accogliere il ricorso della Immobiliare Mose s.r.l. avverso  la  medesima ordinanza nel ricorso 122\07 trattato all’odierna udienza.
 
 La responsabilità del proprietario del terreno nel quale si ritrovano  abbandonati rifiuti deve essere accertata in concreto quanto meno a  titolo di  colpa e di tale responsabilità se ne deve dare atto nel provvedimento  che ordina  la rimozione dei rifiuti.
 
 E’ evidente che l’accumulo dei rifiuti è dipeso dall’utilizzazione delle  aree  per l’attività di produzione di vernici portata avanti per anni dalla  s.r.l.  Terruzzi Mario poi fallita e in seguito da altre società sempre del  gruppo  familiare Terruzzi.
 
 In mancanza della prova di un ruolo attivo dei ricorrenti nelle scelte  imprenditoriali della società fallita, viene meno il titolo per  richiedere agli  stessi una condotta di ripristino del sito inquinato dai rifiuti  abbandonati.
 
 Non è fondato, invece, il secondo motivo poiché il Comune è pienamente  competente ad emanare ordinanze come quelle impugnate; l’art. 192 D.lgs.  152\06  afferma al terzo comma “ ….. chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e  2 è  tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo  smaltimento dei  rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il  proprietario e  con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai  quali  tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli  accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati,  dai  soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le  operazioni a  tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale  procede  all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle  somme  anticipate.”
 
 Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.
 
 Il Comune non ha nessun obbligo di eseguire in danno le ordinanza emesse  a  carico del responsabile dell’inquinamento e ben può procedere a tale  operazione  solo quando ha verificato che nessun altro strumento a sua disposizione  si è  rivelato praticabile; peraltro se avesse provveduto in proprio non ci  sarebbe  stata nessuna necessità di emanare un’ordinanza come quella impugnata  che  pertanto non può essere ritenuta come presupposto di legittimità per  poter  procedere all’emissione del provvedimento contestato.
 
 In conclusione il provvedimento deve essere annullato solo perché  mancano dei  profili di colpa nei confronti dei ricorrenti e, quindi, l’ordinanza è  priva del  suo fondamento giuridico e dovrà essere di conseguenza annullata.
 
 Per quanto sopra rilevato, il ricorso incidentale va dichiarato  inammissibile,  mentre il ricorso principale va accolto per le ragioni sopra esposte.
 
 In virtù dell’accoglimento solo parziale dei motivi di ricorso e  dell’inammissibilità del ricorso incidentale, appare equo compensare le  spese di  giudizio.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. I,  definitivamente  pronunciando sul ricorso epigrafato, lo accoglie e per l’effetto annulla  il  provvedimento impugnato.
 
 Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
 
 Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente  giudizio.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Adriano Leo, Presidente
 Concetta Plantamura, Referendario
 Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 27/04/2010
 
                    




