Consiglio di Stato Sez. IV n. 4909 del 17 maggio 2023
Urbanistica.Caducazione automatica dia e scia
In base all’articolo 19, comma 6 ter, della legge n. 241 del 1990 e ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale non è ammessa l’impugnativa di D.I.A. e S.C.I.A., in quanto atti soggettivamente privati; a maggior ragione non è possibile configurare la caducazione automatica di tali atti privati.
Pubblicato il 17/05/2023
N. 04909/2023REG.PROV.COLL.
N. 02920/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2920 del 2017, proposto da Comune di Grugliasco, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, domiciliato presso la Segreteria della IV sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro
Domenica Gallerano, Federica Brizzi, Giulia Brizzi, non costituite in giudizio;
nei confronti
Maria Grazia Silvano, Francesca Sardi, Rosanna Sardi, rappresentate e difese dagli avvocati Riccardo Ludogoroff, Paolo Migliaccio e Alberto Ferrero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Migliaccio in Roma, via Cosseria n. 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione seconda) n. 1224 del 5 ottobre 2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle signore Maria Grazia Silvano, Francesca Sardi e Rosanna Sardi;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Giovanni Martino, Riccardo Ludogoroff, Paolo Migliaccio e Alberto Ferrero;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Cons. Luca Monteferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal permesso di costruire n. 55 del 9 luglio 2012 rilasciato dal comune di Grugliasco in favore delle signore Sardi e Silvano, per la ristrutturazione, il recupero funzionale, l’ampliamento e la ricostruzione, previa demolizione, di due edifici posti sul fondo censito al N.C.T. foglio 6, mapp. 372, ricompresi dal p.r.g. nell’area di intervento n. 20 “Lanza”, sottozona urbanistica Z05b;
b) dalla S.C.I.A. in variante del 14 ottobre 2014 con la quale è stata rettificata la sagoma dell’edificio e prevista una riduzione del volume già assentito.
2. Il ricorso di primo grado – affidato a 5 autonomi motivi estesi da pagina 5 a pagina 18 – è stato proposto dal signor Vincenzo Brizzi (deceduto nelle more del giudizio di prime cure ed a cui sono subentrate le eredi Domenica, Federica e Giulia Brizzi), proprietario di un lotto al confine con la proprietà Sardi.
2.1. Nel ricorso non sono state mosse censure all’edificio indicato nel p.d.c. come n. 1 ma solo a quello indicato come n. 2, ubicato sul lato sud dell’area “Lanza n. 20” il quale aveva in origine un piano fuori terra ed una altezza al colmo di mt. 5,18; tale edificio, in forza dei titoli edilizi contestati, sarebbe stato effettivamente parzialmente demolito, ma la minor superficie utile sarebbe stata distribuita su due piani fuori terra, con l’effetto di sopraelevare il colmo del nuovo edificio ad una altezza di mt. 8. Inoltre emergeva che l’edificio, già adibito a magazzino, sarebbe stato destinato a residenza, con realizzazione nel piano interrato di una autorimessa, poi ampliata con la S.C.I.A. presentata il 14 ottobre 2014.
2.2. In particolare il signor Brizzi ha dedotto in primo grado i seguenti motivi di censura:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 51 bis delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Grugliasco e dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. 380/01, errata qualificazione dell’intervento autorizzato, violazione della scheda relativa alla zona urbanistica Z05b delle N.T.A. del Comune di Grugliasco: secondo il ricorrente l’intervento oggetto degli atti impugnati, autorizzato come ristrutturazione edilizia, integrerebbe in realtà una nuova costruzione, non è consentita dagli artt. 51 e 51 bis delle N.T.A. del P.R.G.;
b) ulteriore violazione della scheda relativa alla zona urbanistica Z05b delle N.T.A.: aumento delle superfici utili lorde esistenti e realizzazione di un piano interrato volto ad una destinazione diversa da quella consentita dallo strumento urbanistico: ad avviso del sig. Brizzi il nuovo edificio sarebbe inoltre difforme dalle prescrizioni emergenti dalla scheda relativa alla zona Z05b, la quale consentiva di realizzare superfici non superiori a quelle preesistenti e di utilizzare i piani interrati solo per destinazioni complementari a destinazioni d’uso commerciali, direzionali o turistico ricettive eventualmente presenti al piano terreno;
c) violazione della scheda relativa alla zona urbanistica Z05b delle N.T.A. per mancato rispetto dell’altezza massima consentita delle costruzioni;
d) violazione della scheda urbanistica Z05b del P.R.G. in punto di distanze tra costruzioni: afferma il ricorrente che sarebbe consentito il mantenimento delle distanze esistenti, ma solo con riferimento agli interventi di ristrutturazione o risanamento, mentre nella fattispecie si sarebbe al cospetto di un intervento di nuova costruzione, in relazione al quale non può ritenersi consentita la violazione delle distanze legali di cui all’art. 873 c.c.;
e) errata interpretazione ed applicazione della l.r. 20/09 e violazione dell’art. 3 d.P.R. 380/01: secondo il sig. Brizzi l’intervento è stato assentito ai sensi dell’art. 4 della l.r. 20/09, di cui però non rispetta i requisiti non avendo l’edificio preesistente destinazione residenziale; inoltre l’art. 4 l.r. 20/09 non consentirebbe interventi di nuova costruzione, che vanno qualificati in base alle definizioni degli interventi edilizi di cui all’art. 3 del d.P.R. 380/01; una diversa interpretazione dell’art. 4 della
l.r. 20/09 che consentisse di qualificare come ristrutturazione edilizia quelli che in realtà sono interventi di nuova costruzione in base all’art. 3 del d.P.R. 380/01, imporrebbe di sollevare una questione di costituzionalità della l.r. 20/09.
3. L’impugnata sentenza – T.a.r. per il Piemonte, sez. II, n. 1224 del 5 ottobre 2016 -:
a) ha accolto, il primo, terzo e quarto motivo del ricorso ed ha conseguentemente annullato in parte qua il permesso di costruire nei termini che seguono: “annulla il permesso di costruire n. 55 rilasciato dal Comune di Grugliasco in data 9 luglio 2012 limitatamente alle previsioni relative alla costruzione indicata in progetto come “edificio 2”, ed accerta che la DIA presentata dalle parti resistenti il 18/02/2014 nonché la SCIA presentata il 14/10/2014 debbono ritenersi automaticamente caducate, nei medesimi limiti, per effetto del disposto annullamento parziale del Permesso di Costruire n. 55 del 9/07/2012.”;
b) ha respinto il secondo motivo di ricorso (tale capo non è stato impugnato ed è pertanto coperto dalla forza del giudicato interno);
c) ha dichiarato inammissibile il quinto motivo (anche tale capo non è stato impugnato e la relativa statuizione è dunque passata in giudicato);
d) ha dichiarato travolte per caducazione automatica sia la D.I.A. del 18 febbraio 2014 che la S.C.I.A. del 14 ottobre 2014;
e) ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite, incluse quelle di verificazione.
4. Ha interposto appello il comune di Grugliasco, articolando cinque autonomi mezzi di gravame (estesi da pagina 4 a pagina 15), con cui ha contestato tutte le statuizioni sfavorevoli.
5. Non si sono costituite le eredi appellate.
6. Si sono costituite per aderire all’appello del comune le originarie contro interessate Sardi e Silvano.
7. Il comune e le cointeressate hanno prodotto memorie difensive rispettivamente in data 19 e 16 dicembre 2022.
8. All’udienza pubblica del 19 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente il collegio rileva che, in appello, è stato devoluto l’intero thema decidendum trattato in primo grado, ad esclusione del secondo e del quinto motivo del ricorso introduttivo; pertanto, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, saranno esaminati direttamente i motivi originari posti a sostegno del ricorso di primo grado ed accolti dal T.a.r., i quali perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020, n. 1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015; sez. V, n. 5347 del 2015).
10. L’appello è fondato.
11. In via preliminare va accolta la censura con cui il comune si duole della statuizione del T.a.r. nella parte in cui ha dichiarato la caducazione automatica della D.I.A. presentata il 18 febbraio 2014 nonché della S.C.I.A. presentata il 14 ottobre 2014 per effetto del disposto annullamento parziale del permesso di costruire n. 55 del 9 luglio 2012.
11.1. In base all’articolo 19, comma 6 ter, della legge n. 241 del 1990 e ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (a partire da Corte cost. n. 153 del 2020; n. 45 del 2019; Cons. Stato, sez. IV, n. 1302 del 2022; n. 3282 del 2017; n. 2120 del 2017) non è ammessa l’impugnativa di D.I.A. e S.C.I.A., in quanto atti soggettivamente privati; a maggior ragione non è possibile configurare la caducazione automatica di tali atti privati; in parte qua la sentenza deve pertanto essere riformata con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa di entrambi gli atti.
12. Quanto ai restanti motivi, si è già precisato nella parte in fatto che l’effetto devolutivo dell’appello, alla luce dei motivi di gravame, è limitato allo scrutinio dei motivi 1, 3 e 4 proposti in primo grado, essendo le statuizioni del T.a.r., sui restanti motivi, passate in giudicato in quanto non impugnate.
13. I motivi 1 e 3 possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi e involgenti la soluzione della medesima questione relativa alla normativa edilizia applicabile al caso di specie.
13.1. A tal fine occorre prendere le mosse dalla verificazione disposta in prime cure e depositata in data 3 agosto 2015, come pure dalla documentazione depositata dal comune in data 3 marzo 2016 nel giudizio dinanzi al T.a.r.
13.2. Dall’esame di tale documentazione e tenuto conto del tenore letterale dell’art. 5 e dell’art. 60, con particolare riferimento ai commi 1, 3, e 6 delle N.T.A., emerge l’infondatezza dei motivi 1 e 3 del ricorso di primo grado, atteso che:
a) le prescrizioni delle Aree di intervento (nella specie rileva la n. 20 “Lanza”) prevalgono su quelle generali della subzona Z05b, trattandosi di disciplina speciale che, in quanto tale, deroga a quella generale contenuta nelle N.T.A.: contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado - che ha erroneamente ritenuto applicabili le norme della subzona Z05b per affermare il contrasto dei titoli edilizi con la disciplina delle N.T.A. - in forza degli artt. 5, 58 e 60 comma 2 delle N.T.A. del PRGC, la specifica disciplina dell’attività edificatoria nell’area di intervento n. 20 “Lanza”, dove ricade il lotto n. 2, è contenuta nella relativa scheda di progetto, compresa nell’album allegato e facente parte integrante del P.R.G.C. quale elaborato 1.03; l’articolo 5 delle N.T.A. è inequivoco nell’affermare che “sulle norme generali prevalgono, se in contrasto, le prescrizioni specifiche riportate nell’album dei progetti delle aree di intervento”, pertanto il T.a.r. ha errato nel ritenere sussistente un contrasto con i parametri edilizi indicati dalle N.T.A. per la subzona urbanistica Z05b trattandosi di disciplina non applicabile al caso di specie in quanto derogata da quella speciale contenuta nella scheda di progetto relativa all’area di intervento n. 20 “Lanza” dove insiste il Lotto n. 2.
b) l’edifico n. 2 è stato progettato in modo conforme alle prescrizioni, normative e grafiche, dell’Area di intervento n. 20;
c) le n.t.a. e la disciplina delle Aree di intervento – segnatamente la n. 20 Lanza – non sono state oggetto di impugnativa in primo grado sicchè rappresentano il parametro vincolante di riferimento per l’accertamento della legittimità dell’intervento realizzato e, tenuto conto che i titoli edilizi sono conformi a tale disciplina e che non vengono in rilievo difformità in sede esecutiva, i motivi di ricorso articolati sul punto devono essere disattesi.
14. Con riferimento al 4 motivo del ricorso di primo grado, incentrato sulla violazione delle distanze minime, il collegio deve rilevarne la genericità: le ricorrenti infatti hanno omesso di indicare le distanze in concreto violate, limitandosi a richiamare quale parametro legale violato l’art. 873 c.c.; nessun richiamo risulta invece effettuato al d.m. n. 1444 del 1968 che il T.a.r. ha preso in considerazione d’ufficio, andando ultra petita, trattandosi di parametro di legittimità non specificamente allegato dalle ricorrenti con conseguente non consentita modifica della causa petendi della domanda originaria; in ogni caso rispetto alla presunta violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 manca anche la semplice allegazione della sussistenza, nel caso di specie, di pareti finestrate frontistanti.
Il motivo pertanto deve essere disatteso in quanto generico.
15. Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve pertanto essere accolto con conseguente riforma in parte qua della sentenza appellata ed integrale reiezione del ricorso di primo grado.
16. La particolarità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore