La nuova disciplina delle terre da scavo: novità e problemi

di  Bernardino ALBERTAZZI

Il 22 agosto 2017 è entrato in vigore (essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.183 del 07-08-2017) il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.” . Esso si compone di 31 articoli, suddivisi in 6 Titoli, e di 10 Allegati. In particolare il Titolo II “TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO” è composto da 4 Capi rispettivamente: “Disposizioni comuni, Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni, Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA”.

Il nuovo DPR ha adottato le disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;

c) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il richiamato art. 8 , del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri…), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 dispone:

“Art. 8 (Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto).

1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

a-bis) integrazione dell’art. 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate , fatta salva l’applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare ;

d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall’ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;

d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

ABROGAZIONI

Ai sensi dell’articolo 31 il nuovo DPR ha abrogato :

  1. il decreto del Ministro dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo ”, che risultava applicabile solo alle terre e rocce da scavo da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. ;

  2. l’articolo 184-bis, comma 2-bis 1 , del decreto legislativo 152/2006 e s.m.;

  3. gli articoli 41, comma 2 2 e 41-bis 3 del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che risultava applicabile solo alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall’art. 266, comma 7, del decreto legislativo aprile 2006, n. 152.

Il nuovo DPR non si applica: 1) ai rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 2) alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) del medesimo decreto.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA

L’articolo 27 del DPR ha stabilito che tutti i piani e i progetti di utilizzo già approvati prima della sua entrata in vigore (cioè prima del 22 agosto 2017) restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all’entrata in vigore del nuovo DPR.

Esso dispone che i materiali (così denominati nel DM 161) già esistenti , sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di

destinazione : a) qualora siano riconducibili alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del nuovo DPR, e b) qualora siano stati utilizzati e gestiti in conformità ai progetti di utilizzo approvati ai sensi dell’articolo 186 “Terre e rocce da scavo” del Dlgs 152/2006 (successivamente abrogato) ovvero ai piani di utilizzo approvati ai sensi del DM Ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

Quid iuris per i materiali a) qualora non siano riconducibili alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del nuovo Regolamento, o b) qualora non siano stati utilizzati e gestiti in conformità ai progetti o piani di utilizzo approvati ai sensi delle norme di settore previgenti? La domanda è legittima in quanto il campo di applicazione della nuova norma, cioè la nozione di “terre e rocce da scavo” appare comunque più ristretto di quello delle norme abrogate 4 . Dal tenore della norma si evince che i materiali che non possiedano le caratteristiche definite dal nuovo DPR dovrebbero essere considerati rifiuti e gestiti come tali dalla data di entrata in vigore del DPR.

Restano inoltre disciplinati dalle disposizioni previgenti i progetti per i quali alla data del 22 agosto 2017 sia in corso una procedura ai sensi della normativa previgente.

Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dal 22 agosto 2017 (cioè entro il 18 gennaio 2018), il piano di utilizzo di cui all’ articolo 9 o la dichiarazione di cui all’articolo 21 ai fini dell’applicazione delle disposizioni del nuovo DPR .

Le disposizioni contenute nell’articolo 24, relative all’ “Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti” si applicano, su

richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purchè non sia già stato emanato il provvedimento finale.

Infine viene affermato che conservano validità le autorizzazioni all’ utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all’articolo 242 del Dlgs n. 152.

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

L’articolo 24 del DPR disciplina l’ utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), ai sensi del quale l’esclusione riguarda “ il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato” . Il DPR dispone, conformemente al disposto del Dlgs 152/2006, che tali terre e rocce devono essere utilizzate nel sito di produzione e che, fermo restando le disposizioni in materia di matrici materiali di riporto,la non contaminazione è verificata ai sensi dell’allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche ) del nuovo DPR .

Quest’ultima disposizione non sembra applicativa delle norme di legge di cui all’articolo 185 cit., né dell’ art. 8 , della legge 11 novembre 2014, n. 164 cit., le quali nulla dispongono a tale proposito. Essa introduce un sostanziale appesantimento burocratico-procedurale (che comporterà un importante aumento dei costi) nella gestione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), consistente nell’obbligo della caratterizzazione chimico-fisica per dimostrare il requisito della non contaminazione. Tale obbligo non sussisteva ai sensi delle norme previgenti e, lo si ribadisce, non sembra affatto necessario e sembra invece molto arbitrario in quanto, in molti casi, ben si può provare la non contaminazione di un determinato sito producendo i dati tecnici delle attività di scavo o quelli storici del sito di scavo in possesso degli enti locali o degli organi di controllo.

Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore ai valori di cui alla Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del Dlgs 152, il loro riutilizzo può avvenire esclusivamente nel sito di produzione, sotto diretto controllo delle autorità competenti.

A tal fine il produttore ne dà immediata comunicazione all’Agenzia di protezione

ambientale e all’Azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo.

Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del Dlgs 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” che contenga:

a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;

b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);

c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, che contenga almeno:

1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;

2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;

3. parametri da determinare;

d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;

e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

Gli esiti delle attività di cui sopra eseguite sono trasmessi all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell’avvio dei lavori.

In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” , il proponente o l’esecutore:

a) effettua il campionamento dei terreni, nell’area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell’utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

b) redige , accertata l’idoneità delle terre e rocce scavo all’utilizzo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 185, comma 1, lettera c), del Dlgs 152,un apposito progetto in cui sono definite:

1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;

2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;

3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;

4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori non venga accertata l’idoneità del materiale scavato all’utilizzo ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce devono essere gestite come rifiuti ai sensi del Dlgs 152/2006.

DEFINIZIONI

L’Art. 2 del DPR reca le “Definizioni” , che non sono esattamente sovrapponibili a quelle dei testi previgenti , in quanto alcune sono state introdotte ex novo, altre modificate, altre ancora eliminate. Ovviamente ciò deriva anche dal fatto che il campo di applicazione complessivo del nuovo Regolamento è molto più ampio delle singole norme previgenti citate. Vengono definiti:

a) “lavori”: le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere; (NUOVA)

b) “suolo”: lo strato più superficiale della crosta terrestre

situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è

costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e

organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi

dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28; (MODIFICATA)

In tale nozione viene inserito il riferimento alle “matrici materiali di riporto” (che aveva invece una autonoma definizione nel DM 161: “orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell’allegato 9 del presente Regolamento;”), attraverso il richiamo al testo dell’art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 28, che dispone: “Art. 3 (Interpretazione autentica dell’art. 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “ suolo “ contenuti all’art. 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.(omissis).”.

Non v’è dubbio che il richiamo, all’interno della nozione di “suolo”, della definizione di “matrici materiali di riporto”, ha come effetto quello di estendere l’utilizzo di tale ultima nozione a tutte le “opere” (su cui vedi oltre) in cui sia coinvolto il suolo, e non solo ai due casi di cui all’art. 185, commi 1, lettere b) e c). Diventa cioè principio generale che il suolo oggetto degli scavi che possono generare le terre e rocce da scavo comprende anche le “matrici materiali di riporto”.

c) “terre e rocce da scavo”: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali:

calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purchè le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso; (MODIFICATA)

Si noti che il nuovo DPR, più propriamente rispetto al DM 161, reca la definizione di “ terre e rocce da scavo” e non più di “materiali da scavo” .

Essa non contiene più il riferimento ai “materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; né ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).” , i quali dunque sono esclusi dal campo di applicazione del DPR.

Sono state confermate le disposizioni relative alla presenza di altri materiali a condizione che le terre e rocce contenenti tali materiali non superino i valori di concentrazione degli inquinanti nel suolo previsti dall’ Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del Dlgs 152/2006, per la specifica destinazione d’uso.

d) “autorità competente”: l’autorità che autorizza la realizzazione dell’opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l’autorità competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (INVARIATA)

e) “caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo”:

attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento; (INVARIATA)

f) “piano di utilizzo”: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall’articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell’utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni ; (MODIFICATA)

g) “dichiarazione di avvenuto utilizzo”: la dichiarazione con la quale il proponente o l’esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell’articolo 47 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o

alla dichiarazione di cui all’articolo 21 ( Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni ) ; (NUOVA)

h) “ambito territoriale con fondo naturale”: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti; (INVARIATA)

i) “sito”: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee); (MODIFICATA)

l) “sito di produzione”: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo; (MODIFICATA)

m) “sito di destinazione”: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate; (INVARIATA)

n) “sito di deposito intermedio”: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5; (INVARIATA)

o) “normale pratica industriale”: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i

sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l’utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto .

L’allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale; (MODIFICATA)

Il richiamato Allegato 3 Normale pratica industriale dispone:

“Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l’eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;

- la riduzione volumetrica mediante macinazione;

- la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l’umidità

ottimale e favorire l’eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purchè rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l’utilizzo delle terre nelle costruzioni”.

Nell’allegato 3 scompare (rispetto al DM 161) dall’elencazione esemplificativa il riferimento alla:

- stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l’ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;

- riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell’escavo.

p) “proponente”: il soggetto che presenta il piano di utilizzo; (INVARIATA)

q) “esecutore”: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell’articolo 17; (INVARIATA)

r) “produttore”: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all’articolo 21; (NUOVA)

s) “ciclo produttivo di destinazione”: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava; (NUOVA)

t) “cantiere di piccole dimensioni”: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti,

comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (NUOVA)

u) “cantiere di grandi dimensioni”: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (NUOVA)

v) “cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA”: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata

ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (NUOVA)

z) “sito oggetto di bonifica”: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (NUOVA)

aa) “opera”: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica. (MODIFICATA)

Prima di occuparci delle terre da scavo-sottoprodotti esaminiamo ora la rilevante disciplina in materia di terre e rocce da scavo che soddisfano la nozione di sottoprodotto.

TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

L’articolo 4 del DPR reca i Criteri, per qualificare le terre e rocce da scavo come “sottoprodotti”, che sono validi in tutte le tipologie di cantieri disciplinati e cioè: 1) i cantieri di piccole dimensioni, 2) i cantieri di grandi dimensioni e 3) i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

Sono rimasti invariati, rispetto alle norme previgenti (e dunque le problematiche interpretative rimangono le medesime) i requisiti che devono possedere le terre e rocce da scavo per essere qualificate come sottoprodotti, che sono i seguenti :

a) sono generate durante la realizzazione di un’opera 6, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale 7;

b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza:

1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’ opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b) 8.

Il terzo comma dispone che, nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti

ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’allegato 10 ( Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3 ).

Dispone poi che, oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del Dlgs 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

Il quarto comma dispone che, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1,

Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del Dlgs 152 del 2006, secondo quanto previsto dall’allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche) al nuovo DPR. Il parametro amianto è escluso dall’applicazione del test di cessione.

Infine il quinto comma dispone che la sussistenza delle condizioni del sottoprodotto, in relazione alle varie casistiche dell’articolo 4, è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione a) del piano di utilizzo o b) della dichiarazione di utilizzo cui all’articolo 21, nonchè della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del nuovo DPR.

Deposito intermedio

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di

produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo;

b) l’ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21;

c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21;

d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all’articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;

e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonchè

i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21.

Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, il proponente o il produttore deve aggiornare il piano o la dichiarazione in conformità alle nuove procedure.

Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21 e, pertanto,

tali terre e rocce devono essere gestite come rifiuti.

Trasporto

In materia di trasporto viene confermata la previgente disciplina. Ai sensi dell’articolo 6 9 il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti è accompagnato dalla documentazione indicata nell’ allegato 7 (Documento di trasporto ) . Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all’articolo 8 10 del

Dlgs 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

Il Documento di trasporto è predisposto in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e

resa disponibile, in qualunque momento, all’autorità di controllo.

Qualora il proponente e l’esecutore siano soggetti diversi, una quarta

copia della documentazione deve essere conservata dall’esecutore.

Dichiarazione di avvenuto utilizzo- D.A.U.

Dispone l’articolo 7 che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano

di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21 è attestato all’autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Tale dichiarazione è redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 , ed è resa dall’esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all’allegato 8 : 1) all’autorità competente per il sito di destinazione, 2) all’Agenzia di protezione ambientale competente per il sito di destinazione, 3) al comune del sito di produzione e 4) al comune del sito di destinazione.

La dichiarazione deve essere conservata per cinque anni dall’esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all’autorità di controllo.

La D.A.U. deve essere resa ai soggetti di cui sopra, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21. L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

Gli articoli da 9 a 18 del DPR si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell’articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione ambientale soddisfano i requisiti di qualità ambientale per le modalità di utilizzo specifico.

In particolare l’articolo 9 detta le norme relative al Piano di utilizzo

Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, deve essere redatto in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 5, ed è trasmesso, per via telematica, dal proponente: a) all’autorità competente e b) all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente , almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori.

Diversamente dal passato il piano è trasmesso anche all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e la trasmissione telematica è obbligatoria.

Risulta evidente che la trasmissione del piano costituisce una “comunicazione” affine a quelle di cui agli artt.214 e 216 del Dlgs 152 e non implica una approvazione da parte della Pubblica Amministrazione 11. Senza dubbio si tratta di una notevole semplificazione per quanto riguarda i grandi cantieri e c’è infatti da chiedersi se non sarebbe risultato più opportuno, ai fini del controllo ambientale, che almeno i grandi cantieri fossero oggetto di una esplicita approvazione da parte della Pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento 12.

Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 , con la quale il legale rappresentante dell’impresa o la persona fisica proponente l’opera, attesta la sussistenza dei requisiti del sottoprodotto , anche con riferimento alla normale pratica industriale.

Il piano si basa sostanzialmente su autocertificazioni che dovranno essere controllate dalle P.A. competenti.

Il nuovo testo prevede una procedura più precisa e dettagliata e, diversamente dal previgente, prevede che l’autorità competente verifichi d’ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l’autorità competente può chiedere, in un’ unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Si tratta ovviamente di integrazioni solo formali (ad es. mancanza di documenti prescritti). Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso, il proponente, a condizione che siano rispettati i Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come “sottoprodotti”, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera.

La P.A. ha dunque sessanta giorni per effettuare un controllo di merito sul piano presentatole (in verità non molto in considerazione della carenza di personale e di professionalità specifiche delle ARPA).

La sussistenza dei requisiti del sottoprodotto è verificata dall’autorità competente sulla base del piano di utilizzo (anche qui risulta improbabile che la PA. Possa effettuare delle verifiche prima dell’avvio dei lavori). Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di VIA, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.

L’autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti del sottoprodotto, deve disporre con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero (più probabilmente) di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Una novità procedurale è costituita dalla possibilità che, nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente chieda all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o agli organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici che svolgono attività tecnico-scientifica in materia ambientale o sanitaria dotati di qualificazione e

capacità tecnica equipollenti all’Agenzia di protezione ambientale 13, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, il termine per avviare la gestione delle terre da scavo è ridotto a 45 giorni . La validazione della P.A. è diretta quindi ad abbreviare i tempi per l’avvio della gestione, in quanto costituisce una garanzia supplementare relativa alla correttezza dell’attività.

Spetta all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo.

Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all’autorità competente, può chiedere all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti “equipollenti” lo svolgimento in via preventiva dei controlli cit. .

Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, nonchè quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti “equipollenti” sono a carico del proponente.

Le disposizioni sul Piano di utilizzo sono poi integrate dall’ Allegato 5, ai sensi del quale il Piano indica:

1. l’ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l’ indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;

2. l’ubicazione dei siti di destinazione e l’individuazione dei cicli produttivi di destinazione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l’indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i cicli produttivi

di destinazione possono essere alternativi tra loro;

3. le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all’allegato 3;

4. le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1, 2 e 4;

5. l’ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l’indicazione della classe di destinazione d’uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;

6. i percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego), nonche' delle modalità di trasporto previste (ad esempio, a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore).

La disciplina delle Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC è contenuta nell’art.10

Nel caso in cui le terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di qualità ambientale non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del Dlgs 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano è predisposto e trasmesso secondo le procedure “generali” sopra descritte.

Per verificare la sussistenza dei requisiti del sottoprodotto, l’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dall’eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei

relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l’opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati. In tal caso l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente può chiedere al proponente un approfondimento d’indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti del sottoprodotto comunicando gli esiti all’autorità competente.

Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale

Nel caso in cui la realizzazione dell’opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di qualità ambientale, superino le CSC, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra, mediante la procedura di cui all’articolo 242 del Dlgs 152/2006, e contestualmente presenta all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano deve essere condiviso con la competente Agenzia, ed è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l’Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso.

Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonchè di altri dati disponibili per l’area oggetto di indagine, l’Agenzia di protezione ambientale competente per territoriodefinisce i valori di fondo naturale. Ilproponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall’Agenzia.

Nella casistica in esame le terre e rocce da scavo sono utilizzabili nell’ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.

La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità “generali” di cui all’articolo 9.

Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica

Ai sensi dell’articolo 12, nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto

di bonifica, i requisiti di qualità ambientale, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, devono essere validati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Quest’ultima, entro sessanta giorni dalla richiesta del proponente, gli comunica se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superino le CSC, con riferimento alla specifica destinazione d’ uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo.

In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità generali di cui all’articolo 9.

Della disciplina delle terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica si è più volte occupata la giurisprudenza amministrativa, che ha affermato (Sentenza TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 1161 del 29 agosto 2016):


“I materiali di riporto restano sottratti alla disciplina dei rifiuti se conformi ai limiti dei test di cessione, mentre, in caso contrario, tali matrici vanno qualificate come "fonti di contaminazione", con la conseguenza che le caratteristiche qualitative del materiale utilizzato per i riempimenti debbono, in tal caso, essere verificate in relazione alla destinazione impressa all’area in questione dallo strumento urbanistico vigente.

Pertanto, solo le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.”

La medesima sentenza osserva infatti che:

“… secondo la nozione fornita dall’art. 41, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito dalla legge n. 98/2013), che ha novellato le disposizioni in materia di matrici materiali di riporto introdotte dall'art. 3 del D.L. 2/2012, recante interpretazione autentica dell'art. 185 d.lgs. 152/06, è materiale di riporto la “miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di rinterri” . Originariamente la norma prevedeva che tali materiali fossero considerati come sottoprodotti, al ricorrere di determinate condizioni, mentre la novella del 2013 ha previsto, in via di interpretazione autentica dell'art. 185, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n.152/2006, la sottoposizione delle matrici materiali di riporto a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'art. 9 del D.M. ambiente 5 febbraio 1998 , al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee.

Secondo tale disposizione… sarebbero, dunque, da escludere dalla nozione di rifiuti, ai sensi dell’art. 185, il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati (lettera “b”) e il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato (lettera “c”), intendendosi il riferimento al “terreno” come esteso alle matrici materiali di riporto.
In tal modo il legislatore avrebbe imposto l’effettuazione dei test di cessione per i materiali di riporto, al fine di verificare che la presenza di materiali di riporto non costituisca un rischio di contaminazione delle acque sotterranee.

La tesi di parte ricorrente appare, in linea di principio e generale, conforme alla norma, così come affermato nella sentenza del TAR Lombardia (Milano), Sez. III, n. 2638, del 14 dicembre 2015 , che il Collegio ritiene di poter condividere nella parte in cui afferma che i materiali di riporto restano sottratti alla disciplina dei rifiuti se conformi ai limiti dei test di cessione , mentre, in caso contrario, tali matrici vanno qualificate come "fonti di contaminazione", con la conseguenza che le caratteristiche qualitative del materiale utilizzato per i riempimenti debbono, in tal caso, essere verificate in relazione alla destinazione impressa all’area in questione dallo strumento urbanistico vigente.”

Efficacia del piano di utilizzo

Il nuovo DPR , diversamente dalle norme previgenti, ha un intero articolo, il 14, dedicato all’ Efficacia del piano di utilizzo

Viene confermato che nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso e che, salvo deroghe espressamente motivate dall’autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l’inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.

Allo scadere dei due anni viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti.

La qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo viene meno anche in caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto.

Inoltre viene confermato che il venir meno di una delle condizioni del sottoprodotto fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l’obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto.

Il piano di utilizzo deve essere conservato presso il sito di produzione e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell’esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in qualunque momento all’autorità di controllo. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche dall’autorità competente.

Aggiornamento del piano di utilizzo

L’articolo 15 è interamente dedicato all’ “Aggiornamento 14 del piano di utilizzo”. Esso dispone che, in caso di modifica sostanziale dei requisiti del sottoprodotto, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l’esecutore deve aggiornare il piano di utilizzo e trasmetterlo in via telematica all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate.

E’ compito dell’ autorità competente verificare d’ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, chiedere (se necessario),

in un’unica soluzione, integrazioni della documentazione.

Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

Il comma secondo definisce cosa deve intendersi per modifica sostanziale, confermando quanto previsto dal DM 161/2012:

a) l’aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo; b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;

c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo; d) la modifica delle tecnologie di scavo.

Nel caso previsto dalla lettera a), il piano di utilizzo deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo.

Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell’autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell’autorità competente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.

Nel caso previsto dalla lettera d), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell’autorità competente, possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.

Come per le verifiche sul Piano la P.A. ha a disposizione solo sessanta giorni per esaminare le modifiche proposte.

Diversamente dalle norme previgenti è stata inserita una disposizione ai sensi della quale la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali consistenti nella modifica del sito di destinazione o di utilizzo, può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall’autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili.

Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato

Nuova anche la disposizione di cui all’articolo 16, ai sensi delle quale il termine relativo all’inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall’autorità competente in ragione dell’entità o complessità delle opere da realizzare.

A tal fine il proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, deve trasmettere in via telematica all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l’indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.

Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo, qualora l’autorità competente accerti la mancata sussistenza: a) dei requisiti del sottoprodotto o b) della presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, essa

dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Realizzazione del piano di utilizzo

L’articolo 17 dispone che, prima dell’inizio dei lavori, il proponente comunichi, in via telematica, all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell’ esecutore del piano di utilizzo.

A far data da tale comunicazione, l’esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.

Spetta all’ esecutore del piano di utilizzo redigere la modulistica di cui agli allegati 6 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ ) e 7 (Documento di trasporto) necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.

Disciplina dei costi sostenuti dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente

Ai sensi dell’articolo 19 compete all’ ISPRA, entro il 7 novembre 2017, la predisposizione di un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 20 e 21 del nuovo DPR, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell’ambiente adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale.

Nelle more dell’adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti.

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell’articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all’articolo 4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti,

riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo: a) che non siano superate le CSC, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione, e b) che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. Si rammenta che i requisiti generali del sottoprodotto sono fissati dall’art.4 per tutte le tipologie di cantieri.

Tali disposizioni ricalcano in buona sostanza quelle di cui all’art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale, siano superate le CSC,

i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la

procedura di cui all’articolo 11, comma 1 15 , e, in tal caso, l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 11, comma 2.

Nel caso in cui il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, i requisiti di qualità ambientale su richiesta e con oneri a

carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale devono essere validati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, secondo la procedura definita nell’articolo 12 .

L’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, deve comunicare al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le CSC, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinchè siano indicati nella dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni .

Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

Ai sensi dell’articolo 21, come già nelle norme previgenti, la sussistenza delle condizioni del sottoprodotto deve essere attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 , con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all’allegato 6: 1) al comune del luogo di produzione e 2) all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Nella dichiarazione il produttore deve indicare: a) le quantità di terre e rocce da scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti, b) l’eventuale sito di deposito intermedio, c) il sito di destinazione, d) gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e e) i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono

comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

Nel caso dei cantieri di piccole dimensioni la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà assolve la funzione del piano di utilizzo.

Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti del sottoprodotto , il produttore deve aggiornare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e trasmetterla, anche solo in via telematica: 1) al comune del luogo di produzione e 2) all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Anche nei cantieri di piccole dimensioni costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all’articolo 15, comma 2 16 .

Qualora la variazione riguardi: a) il sito di destinazione o b) il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Viene inoltre disposto che i tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo

come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, deve comunicare al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

E’ stabilito che sia compito delle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti effettuare, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di utilizzo.

L’onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore.

L’autorità competente, qualora accerti l’assenza: a) dei requisiti del sottoprodotto, b) delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili , deve disporre il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

L’art.22 contiene la disciplina specifica relativa ai Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, del tutto affine a quella dei Cantieri di piccole dimensioni . Viene disposto che le terre e rocce da scavo generate in tali cantieri , per essere qualificate sottoprodotti, devono rispettare: 1) i requisiti delsottoprodotto di cui all’articolo 4, nonchè 2) i requisiti ambientali di cui all’ articolo 20.

Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 secondo le

procedure e le modalità indicate negli articoli 20 e 21 17.

Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

L’articolo 23 dispone che il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell’elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 ) o 17.05.03* (terra e rocce, contenenti sostanze pericolose terra e rocce, contenenti sostanze pericolose ) , si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati

presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;

b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamentei 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;

d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonchè la protezione dall’azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

Le norme sul deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo ricalcano pedissequamente quelle di cui all’art.183 del Dlgs 152/2006, ad eccezione di quelle di cui alla lett.b), punto 2, la quale consente il deposito di quantità molto maggiori (più di dieci volte) rispetto a quelle delle altre tipologie di rifiuti 18, anche in relazione ai rifiuti pericolosi.

Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

Per quanto riguarda le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell’articolo 242 del Dlgs 152/2006, l’articolo 25 del nuovo DPR dispone che, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 34 19, comma 720, della legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano le seguenti procedure:

a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell’estensione dell’opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell’intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un

dettagliato cronoprogramma con l’indicazione della data di inizio dei lavori;

b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi della Parte IV, e della Parte VI del Dlgs 152/2006, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono, altresì, adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.

L’utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo all’interno di un sito oggetto di bonifica è sempre consentito a condizione che sia garantita la conformità alle CSC per la specifica destinazione d’uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l’utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all’interno di un progetto di

bonifica approvato, si applica quanto previsto nel progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente.

Nel caso in cui le terre e rocce da scavo non siano conformi alle CSC o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio/CSR, esse possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all’esito dell’analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall’autorità ordinariamente competente, nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 (Siti di interesse nazionale) del Dlgs 152/2006 , mediante convocazione di apposita conferenza di servizi.

Le terre e rocce da scavo conformi alle CSR sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all’analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l’elaborazione dell’analisi di rischio.

Non è invece consentito l’impiego di terre e rocce da scavo conformi alle CSR

in sub-aree nelle quali sia stato accertato il rispetto delle CSC;

b) qualora ai fini del calcolo delle CSR non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l’utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d’uso indicate all’atto dell’approvazione dell’analisi di rischio da parte dell’autorità competente.

Che disponeva: “2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto

2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di

cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che

provengono da attività o opere soggette a valutazione

d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata

ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si

applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109

del presente decreto.”.

2 Che disponeva: “Art. 41 (Disposizioni in materia ambientale). -

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito

solo nel caso in cui non sia possibile conseguire

altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le

modalità dallo stesso previste.”

3 Che disponeva: “Art. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di

terre e rocce da scavo). - 1. In relazione a quanto

disposto dall'art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga

a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui

all'art. 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento,

prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in

base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui

all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e

successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo

direttamente presso uno o piu' siti o cicli produttivi

determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini,

rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul

suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni

soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della

tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto

legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle

caratteristiche delle matrici ambientali e alla

destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i

materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta

o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori

di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo

di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la

salute nè variazioni qualitative o quantitative delle

emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è

necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun

preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche

industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto

delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione

resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai

sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di

deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono

comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo

il caso in cui l'opera nella quale il materiale è

destinato ad essere utilizzato preveda un termine di

esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo

devono essere autorizzate in conformità alla vigente

disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica

dei requisiti e delle condizioni indicati nella

dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro

trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle

autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti

con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i

materiali da scavo sono stati completamente utilizzati

secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto

resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei

prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è

accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto

o da copia del contratto di trasporto redatto in forma

scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6

e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e

successive modificazioni.”

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si

applicano anche ai materiali da scavo derivanti da

attività e opere non rientranti nel campo di applicazione

del comma 2-bis dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'art. 41

del presente decreto.

6. L'art. 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n.

43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno

2013, n. 71, è abrogato.

7. L'art. 1 del regolamento di cui al decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina

dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel

definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo

integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti

disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152.”.

4 Per un confronto con il previgente campo di applicazione vedi oltre al paragrafo “Definizioni”.

5 “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”.

6 Nozione che si conferma fondamentale.

7 Com’è noto l’art184 bis, comma 1, lett. a) fa invece riferimento ad un " processo di produzione". La forzatura rispetto alla norma nazionale e comunitaria era già contenuta nel DM 161.

8 L’art184 bis, comma 1, lett. d) fa invece riferimento a “d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”

9 “Art. 6 (Forma dei contratti). - 1. Il contratto di

trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in

forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la

correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti,

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Con decreto dirigenziale della competente struttura

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da

adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono

determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso

della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su

strada.

3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma

scritta sono:

a) nome e sede del vettore e del committente e, se

diverso, del caricatore;

b) numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale

degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

c) tipologia e quantità della merce oggetto del

trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella

carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto

stesso;

d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità

di pagamento;

e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del

vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;

e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della

merce trasportata.

4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma

scritta sono:

a) termini temporali per la riconsegna della merce;

b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti

di cui alla lettera a) del comma 3.

5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio

stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli

elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4,

nonchè gli estremi della licenza comunitaria e di ogni

altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti

disposizioni.

6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al

comma 3, il contratto di trasporto si considera non

stipulato in forma scritta.”.

“Art. 8 (Procedura di accertamento della

responsabilità). - 1. L’accertamento della responsabilità

dei soggetti di cui all’art. 7, comma 3, puo' essere

effettuato contestualmente alla contestazione della

violazione commessa dall’autore materiale della medesima,

da parte delle autorità competenti, mediante esame del

contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di

accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi

compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati

ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell’art.7-bis.

2. In caso di mancata esibizione del contratto di

trasporto in forma scritta da parte del conducente all’atto

del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo

una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal

vettore che ne attesti l’esistenza, l’autorità competente,

entro quindici giorni dalla contestazione della violazione,

richiede ai soggetti di cui all’art. 7, comma 3, la

presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della

richiesta, di copia del contratto in forma scritta.

3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del

contratto in forma scritta, l’autorità competente, in base

all’esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la

responsabilità dei soggetti di cui all’art. 7, comma 3,

applica le sanzioni ivi previste.

4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata

presentazione della documentazione richiesta entro il

termine indicato.”.

10 Nel vigore del DM 161 non era chiaro se fosse necessaria la preventiva approvazione del piano da parte della PA.

11 Il DM 161 disponeva invece: “Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale”.

12 Soggetti richiamati per la prima volta nell’ambito della gestione delle terre da scavo. Riteniamo vi rientrino le Università che verosimilmente non sono però attrezzate per le attività di controllo.

13 Nel D.M. 161/2012 si parlava di “Modifica del Piano di Utilizzo”.

14 Su cui vedi supra.

15 Su cui vedi supra.

16 Su cui vedi supra.

17 Complessivamente 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

18 Modifiche al Dlgs 12 aprile2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica .

19 “7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonchè opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano nè interferiscono con il completamento e l’esecuzione della bonifica, nè determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.”

1 Che disponeva: “2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto

2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di

cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che

provengono da attività o opere soggette a valutazione

d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata

ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si

applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109

del presente decreto.”.

2 Che disponeva: “Art. 41 (Disposizioni in materia ambientale). -

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito

solo nel caso in cui non sia possibile conseguire

altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le

modalità dallo stesso previste.”

3 Che disponeva: “Art. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di

terre e rocce da scavo). - 1. In relazione a quanto

disposto dall'art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga

a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui

all'art. 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento,

prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in

base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui

all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e

successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo

direttamente presso uno o piu' siti o cicli produttivi

determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini,

rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul

suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni

soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della

tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto

legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle

caratteristiche delle matrici ambientali e alla

destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i

materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta

o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori

di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo

di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la

salute nè variazioni qualitative o quantitative delle

emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è

necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun

preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche

industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto

delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione

resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai

sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di

deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono

comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo

il caso in cui l'opera nella quale il materiale è

destinato ad essere utilizzato preveda un termine di

esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo

devono essere autorizzate in conformità alla vigente

disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica

dei requisiti e delle condizioni indicati nella

dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro

trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle

autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti

con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i

materiali da scavo sono stati completamente utilizzati

secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto

resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei

prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è

accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto

o da copia del contratto di trasporto redatto in forma

scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6

e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e

successive modificazioni.”

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si

applicano anche ai materiali da scavo derivanti da

attività e opere non rientranti nel campo di applicazione

del comma 2-bis dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'art. 41

del presente decreto.

6. L'art. 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n.

43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno

2013, n. 71, è abrogato.

7. L'art. 1 del regolamento di cui al decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina

dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel

definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo

integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti

disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152.”.

4 Per un confronto con il previgente campo di applicazione vedi oltre al paragrafo “Definizioni”.

5 “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”.

6 Nozione che si conferma fondamentale.

7 Com’è noto l’art184 bis, comma 1, lett. a) fa invece riferimento ad un "processo di produzione". La forzatura rispetto alla norma nazionale e comunitaria era già contenuta nel DM 161.

8 L’art184 bis, comma 1, lett. d) fa invece riferimento a “d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”

9 “Art. 6 (Forma dei contratti). - 1. Il contratto di

trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in

forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la

correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti,

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Con decreto dirigenziale della competente struttura

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da

adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono

determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso

della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su

strada.

3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma

scritta sono:

a) nome e sede del vettore e del committente e, se

diverso, del caricatore;

b) numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale

degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

c) tipologia e quantità della merce oggetto del

trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella

carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto

stesso;

d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità

di pagamento;

e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del

vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;

e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della

merce trasportata.

4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma

scritta sono:

a) termini temporali per la riconsegna della merce;

b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti

di cui alla lettera a) del comma 3.

5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio

stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli

elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4,

nonchè gli estremi della licenza comunitaria e di ogni

altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti

disposizioni.

6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al

comma 3, il contratto di trasporto si considera non

stipulato in forma scritta.”.

10 “Art. 8 (Procedura di accertamento della

responsabilità). - 1. L’accertamento della responsabilità

dei soggetti di cui all’art. 7, comma 3, puo' essere

effettuato contestualmente alla contestazione della

violazione commessa dall’autore materiale della medesima,

da parte delle autorità competenti, mediante esame del

contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di

accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi

compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati

ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell’art.7-bis.

2. In caso di mancata esibizione del contratto di

trasporto in forma scritta da parte del conducente all’atto

del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo

una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal

vettore che ne attesti l’esistenza, l’autorità competente,

entro quindici giorni dalla contestazione della violazione,

richiede ai soggetti di cui all’art. 7, comma 3, la

presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della

richiesta, di copia del contratto in forma scritta.

3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del

contratto in forma scritta, l’autorità competente, in base

all’esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la

responsabilità dei soggetti di cui all’art. 7, comma 3,

applica le sanzioni ivi previste.

4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata

presentazione della documentazione richiesta entro il

termine indicato.”.

11 Nel vigore del DM 161 non era chiaro se fosse necessaria la preventiva approvazione del piano da parte della PA.

12 Il DM 161 disponeva invece: “Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale”.

13 Soggetti richiamati per la prima volta nell’ambito della gestione delle terre da scavo. Riteniamo vi rientrino le Università che verosimilmente non sono però attrezzate per le attività di controllo.

14 Nel D.M. 161/2012 si parlava di “Modifica del Piano di Utilizzo”.

15 Su cui vedi supra.

16 Su cui vedi supra.

17 Su cui vedi supra.

18 Complessivamente 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

19 Modifiche al Dlgs 12 aprile2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica .

20 “7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonchè opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano nè interferiscono con il completamento e l’esecuzione della bonifica, nè determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.”