Consiglio di Stato Sez. VII n. 8225 del 23 settembre 2022
Urbanistica.Demolizione e cognizione del giudice amministrativo
 
La cognizione sulla legittimità di un ordine di demolizione di opere edilizie abusive è devoluta al giudice amministrativo anche laddove vi sia il presupposto dell'accertamento incidentale della demanialità del terreno su cui insiste il manufatto da demolire. L'accertamento del carattere pubblico di una strada non eccede, in verità, l'ambito della competenza del giudice amministrativo se costituisce il presupposto per l'adozione del provvedimento amministrativo contestato

Pubblicato il 23/09/2022

N. 08225/2022REG.PROV.COLL.

N. 03790/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3790 del 2022, proposto da
Giuseppe Berardelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Morena e Pierluigi Vicidomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Conflenti, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1766/2021


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 il Cons. Ofelia Fratamico e udito per la parte appellante l’avvocato Pierluigi Vicidomini, anche in sostituzione dell’avvocato Pierluigi Morena;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’appellante ha chiesto al Consiglio di Stato di annullare o riformare la sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, n. 1766/2021 che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia concernente l’impugnazione in primo grado di un’ordinanza del Comune di Conflenti di ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione dei paletti in ferro e di ogni altro manufatto apposto dal ricorrente sull’originaria carreggiata della strada comunale.

A sostegno del suo gravame l’appellante ha lamentato, in primo luogo, l’erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione e della motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che l’oggetto del ricorso proposto in primo grado era comunque un provvedimento amministrativo, costituito, nello specifico, dall’ingiunzione di riduzione in pristino dei luoghi di causa.

L’appellante ha, poi, in ogni caso, escluso nel merito l’esistenza di qualsiasi riconoscimento di una servitù di uso pubblico dell’area.

Il Comune di Conflenti non si è costituito tempestivamente in giudizio.

Alla camera di consiglio del 19 luglio 2022 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

L’appello avverso la pronuncia del TAR che ha declinato la giurisdizione, devolvendo la cognizione della controversia al giudice ordinario è fondato e meritevole di accoglimento.

Il ricorso di primo grado risulta, infatti, essere stato proposto dall’originario ricorrente, ora appellante, avverso un provvedimento autoritativo del Comune di Conflenti di rimozione/demolizione di alcuni manufatti costituiti essenzialmente da paletti in ferro, che l’Amministrazione riteneva abusivamente apposti su suolo pubblico o su un terreno comunque assoggettato a servitù pubblica di passaggio (ex strada comunale).

Petitum principale della causa è, dunque, una domanda non di accertamento della proprietà pubblica o privata del sito sul quale sorgono i paletti, bensì di annullamento di un’ordinanza ritenuta illegittima dal ricorrente, in quanto basata sull’erroneo presupposto della appartenenza al Comune del suolo sul quale l’opera era stata realizzata o comunque dell’esistenza sui luoghi di causa di una servitù di passaggio in favore della collettività.

Solo a supporto delle sue ragioni ed a riprova dell’illegittimità della predetta ordinanza l’appellante ha chiesto, comunque sempre in via incidentale, l’accertamento della titolarità della proprietà del terreno, non travalicando così in alcun modo i limiti della giurisdizione del giudice amministrativo.

Come affermato in materia dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, pienamente condivisa dalla Sezione, (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 19 aprile 2022 n. 2905; Sez. VI, 1° agosto 2019 n. 3925), “la cognizione sulla legittimità di un ordine di demolizione di opere edilizie abusive è devoluta al giudice amministrativo anche laddove vi sia il presupposto dell'accertamento incidentale della demanialità del terreno su cui insiste il manufatto da demolire”.

L'accertamento del carattere pubblico di una strada non eccede, in verità, l'ambito della competenza del giudice amministrativo se costituisce il presupposto per l'adozione del provvedimento amministrativo contestato. Sebbene, infatti, la valutazione in ordine alla contestazione dei provvedimenti di classificazione di una strada — come di proprietà pubblica o dedita all'uso pubblico — sia rimessa alla competenza del giudice civile, involgendo pretese di accertamento di un diritto soggettivo, nondimeno, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando la verifica (ex art. 8 c.p.a .) in ordine all'esistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada o della sua demanialità è finalizzata solo a stabilire se i gravati provvedimenti comunali ripristinatori siano o meno legittimi.

Nel caso di specie oggetto principale della contestazione è proprio l’ordine di rimozione dei paletti che precludono il passaggio sul terreno e, rispetto ad esso, l'accertamento della proprietà comunale o dell'uso pubblico del terreno costituisce, come anticipato, questione incidentale scrutinabile dal giudice amministrativo ai sensi dell'art. 8 comma 1 c.p.a .

In conclusione, l’appello deve essere, dunque, accolto, con conseguente annullamento della declaratoria di difetto di giurisdizione e rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a.

Per la particolarità della controversia sussistono, infine, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, annulla la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per difetto di giurisdizione, rimettendo la causa al primo giudice ex art. 105 c.p.a.;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore