Consiglio di Stato Sez. VI n. 9355 del 20 novembre 2024
Urbanistica.Inammissibilità autorizzazione sismica in sanatoria

La richiesta di autorizzazione ai fini sismici è sempre preventiva, non potendosi ammettere l’istituto dell’autorizzazione sismica in sanatoria. Preme mettere in evidenza la sussistenza di un evidente interesse pubblico legato all'incolumità pubblica, rispetto al quale l'interesse edificatorio del privato non può che essere recessivo, determina un assorbimento degli esiti relativi ad un permesso di costruire per l'assenza di un titolo attestante l'idoneità sismica dell'immobile, dovendo tale condizionamento riguardare anche l’art. 36 del DPR 380 del 2001 (segnalazione M. Grisanti)

Pubblicato il 20/11/2024

N. 09355/2024REG.PROV.COLL.

N. 03834/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3834 del 2021, proposto da
Nausica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Zaza D’Aulisio e Jessica Quatrale, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. Da Palestrina, 47;

contro

Regione Lazio, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione staccata di Latina (sezione prima) n. 376/2020


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Quatrale Jessica, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams ";

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame l’odierna appellante impugnava la sentenza n. 376 del 2020 del T.A.R. per il Lazio, sezione staccata di Latina, recante il rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa Nausica s.r.l. per l’annullamento della determinazione dirigenziale dell’Area genio civile Lazio Sud della Regione prot. n. 89458 del 5 agosto 2019, con la quale era stata respinta l’istanza di autorizzazione sismica in sanatoria, presentata dalla ricorrente con istanza del 23 luglio 2019, e del verbale della Commissione sismica dell’Area genio civile Lazio Sud del 5 agosto 2019, con il quale era stato espresso parere negativo sulla predetta.

2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante, contestando le argomentazioni del Giudice di prime cure, formulava due motivi di appello entrambi rubricati “Erroneità dell’impugnata sentenza: violazione di legge – eccesso di potere”.

3. La regione Lazio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

4. All’udienza di smaltimento del 6 novembre 2024 la causa passava in decisione.

5. L’appello è infondato.

6. Viene in rilievo un complesso alberghiero sito in Sperlonga, località Vignale, denominato “Grand Hotel Virgilio”, costituito di tre palazzine (C1, C2, e C3), per le quali sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni sismiche: reg. n. 26/N 853 del 13 luglio 1999, reg. n. 27/N 466 del 14 luglio 2000, reg. n. 28/N 69 del 31 maggio 2001, oltre che il certificato di collaudo acquisito dalla Regione Lazio al prot. n. 8463 del 14 febbraio 2002.

A seguito di lavori interni ed esterni alle palazzine, la ricorrente ha presentato: a) in data 26 settembre 2017, il nulla osta paesaggistico ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, poi rilasciato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. 400739 del 29 gennaio 2019; b) il 28 maggio 2019, il permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il cui procedimento è ancora pendente; c) in data 23 luglio 2019, l’autorizzazione sismica in sanatoria.

Quest’ultima è stata esitata negativamente con il provvedimento del Genio Civile prot. n. 89458 del 2019.

7. Con un primo motivo di appello parte appellante ritiene la sentenza errata laddove nel considerare il solo art. 94 D.P.R. n. 380/2001, nega la possibilità di ottenere la sanatoria postuma ex art. 36 dello stesso testo unico dell’edilizia, ogniqualvolta che il bene ricada su zona soggetta al vincolo sismico. In questo senso andrebbero anche considerati gli artt. 99 e seguenti.

8. Con un secondo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui ritiene che il diniego di sanatoria sismica sia un provvedimento vincolato stante la denunciata carenza di normativa.

9. I due profili di censura possono essere esaminati congiuntamente.

Come correttamente rilevato dal T.A.R., l’istituto della autorizzazione sismica in sanatoria non è riconosciuto nel nostro ordinamento. In particolare va osservato che l’art. 94 del DPR 380 del 2001 persegue il fine di eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico ed è espressione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio. Coerentemente l’art. 27, l. reg. Lazio 11 agosto 2009, n. 21, ha demandato a un regolamento (nel caso di specie n. 14 del 2016) la definizione dei criteri e delle modalità, tra l’altro, per il rilascio dell’autorizzazione sismica che nulla ha a che fare con un’autorizzazione postuma.

9.1 In questa sede preme mettere in evidenza la sussistenza di un evidente interesse pubblico legato all'incolumità pubblica, rispetto al quale l'interesse edificatorio del privato non può che essere recessivo, determina un assorbimento degli esiti relativi ad un permesso di costruire per l'assenza di un titolo attestante l'idoneità sismica dell'immobile, dovendo tale condizionamento riguardare anche l’art. 36 del DPR 380 del 2001.

Nel caso di specie, inoltre, risulta incontestata la sentenza nella parte in cui mette in rilievo che la sanatoria ex art. 36 non è mai stata rilasciata e ciò a conferma dell’improcedibilità dell’istanza in presenza di interventi in zone sismiche che non rispondono all’interesse di tutela della pubblica incolumità.

9.2 In conclusione, la richiesta di autorizzazione ai fini sismici è sempre preventiva, non potendosi ammettere l’istituto dell’autorizzazione sismica in sanatoria.

10. Per le ragioni di cui sopra l’appello va respinto.

Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione di parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Raffaello Sestini, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Carmelina Addesso, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere