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Le informazioni ambientali
a cura del Dott.Gemino Cipriani

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Il legislatore italiano è intervenuto sul diritto di accesso alle informazioni con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 195, il 9 agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n.222, che ha proceduto a dare attuazione alla direttiva 2003/2004 CE.
Si tratta di un ulteriore passo in avanti operato da parte del legislatore sia comunitario che nazionale, nato dall’idea di armonizzare gli ordinamenti amministrativi degli stati membri e di avvicinare ulteriormente Pubblica Amministrazione e privati cittadini.
Con il decreto legislativo 195/2005, viene sancita la possibilità, per il cittadino, di accedere a quel complesso di dati e documenti che riguardano svariati campi del settore ambientale.
Il decreto legislativo è basato sulla falsariga della Legge 7 Agosto 1990 n.241 recentemente modificata dalla Legge 14 Maggio 2005 n.80, recante norme in materia di procedimento amministrativo e trasparenza dell’azione amministrativa.
Tale normativa rappresenta un tassello importante nel panorama legislativo italiano, in quanto risponde alle esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti della comunità dei consociati ed è piena espressione dell’articolo 97 Cost.
Tuttavia l’accesso alle informazioni ambientali rappresenta un qualcosa di più peculiare rispetto alla disciplina dettata dalla L 241/90.
Innanzitutto è doveroso rilevare come l’accesso alle informazioni ambientali sia già riconosciuto e garantito dall’articolo 8 Legge 349/86 istitutiva del Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio, successivamente ampliato e rivisitato dal decreto legislativo 39/97, ora abrogato dal decreto legislativo 195/2005.
Detto ciò, si può rivelare come la disciplina, di cui ci occupiamo, vuole cercare di raggiungere due finalità peculiari:
a) garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale determinata dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni e le modalità per il loro esercizio.
b) garantire che le informazioni di natura ambientale siano messe a disposizione del pubblico, attraverso numerosi mezzi di informazione.
Le informazioni, come dice la stessa normativa, consistono in “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta , visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante lo stato degli elementi dell’ambiente, quali aria, acqua, suolo, territorio, siti naturali, zone costiere e marine, diversità biologiche e i suoi elementi costitutivi, compresi organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni fra questi elementi (articolo 2 comma 1 lettera A).
La norma poi si dilunga nell’indicare una serie di materie, delle quali è possibile chiedere l’accesso.
L’elemento di grande importanza e rilevanza, che merita di essere sottolineato, è contenuto nell’articolo 3 comma 1: è prevista, infatti, che il diritto di accesso alle informazioni ambientali sia riconosciuto a chiunque ne faccia richiesta, senza che occorra da parte della persona fisica o giuridica richiedente la necessità di un interesse.
Proprio in questo articolo si ravvisa la differenziazione con la L. 241/90, laddove, nell’articolo 22 è previsto che per soggetti interessati all’accesso agli atti amministrativi, debbano comprendersi tutti quei soggetti che abbiano un interesse, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
Orbene non vi è chi non veda come l’accesso alle informazioni ambientali prescinda dalla individuazione di un interesse che giustifichi la richiesta. Il riconoscimento di un interesse facente capo ad un singolo individuo non costituisce quindi l’elemento rilevante per poter accedere alle informazioni ambientali. Una simile statuizione potrebbe trovare giustificazione nella diffusione che il bene ambiente ricopre e nella rilevanza di cui esso gode anche a livello costituzionale, come ha più volte sottolineato la giurisprudenza della Suprema Corte.
Il carattere di specialità che presenta il decreto legislativo 195/2005 rispetto alla legge riguardante il procedimento amministrativo è, quindi, di tutta evidenza, stante l’affermazione di una legittimazione riconosciuta a chiunque.
L’ambiente, bene fruibile da ogni consociato e di portata generale deve essere garantito e tutelato, per cui l’accesso a dati e informazioni ambientali offrono al cittadino una garanzia. In sostanza, ciò che si privilegia non è tanto l’interesse del singolo a dover essere soddisfatto, quanto piuttosto l’esigenza di garantire la trasparenza su atti e documenti che escono dalla sfera strettamente individuale per coinvolgere posizioni di un notevole numero di soggetti o interessi generali o diffusi nella collettività.
Esaminato questo aspetto di natura sostanziale, sarà opportuno riflettere sugli aspetti più puramente procedurali
La P.A deve mettere a disposizione del richiedente l’informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ovvero, 60 giorni dalla stessa data, nel caso in cui l’entità e la complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni.
La richiesta va formulata in modo specifico e indicare gli elementi di cui si intende avere informazioni.
Se la richiesta viene formulata in modo generico, è la stessa autorità che chiede al soggetto interessato entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa di specificare i dati da mettere a disposizione. Non è esclusa, comunque, la possibilità stessa che l’autorità pubblica possa escludere la richiesta formulata in termini eccessivamente generici.
Si tratta, comunque, di formulazioni normative particolarmente rigorose; al riguardo la legge 241/90 prevede che, laddove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione è tenuta a darne comunicazione tempestiva al richiedente con lettera A/R; l’eccessiva genericità prevista dal decreto legislativo può, dunque, essere eliminata con una sorta di rimessione in termini.
Il Decreto Legislativo 195/2005 in conclusione è destinato a produrre un ulteriore avvicinamento degli organi amministrativi alle esigenze dei cittadini unitariamente considerati in un settore come quello ambientale dove l’esigenza di tutela e di protezione viene avvertita sempre più come una esigenza contingente e necessaria.