Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4853, del 30 settembre 2013
Urbanistica.Legittimità variante di P.R.G. per l’adeguamento della normativa in materia di disciplina degli esercizi commerciali

La variabilità della superficie (da un minimo ad un massimo) prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 114 del 1998 ha per un verso l’obiettivo di garantire la libertà d’impresa e, dall’altro verso, di tutelare il corretto insediamento urbanistico delle strutture, le cui valutazioni sono rimesse ai comuni, ai quali spetta la decisione in ordine alla compatibilità urbanistica, coerentemente con gli indirizzi regionali. Ne discende che non può considerarsi in contrasto con la portata dell’art. 4 e delle altre norme considerate del d.lgs. n. 114/1998 , né irragionevole una suddivisione delle medie strutture di vendita che, nel rispetto dei limiti minimo e massimo stabiliti, fissi delle sottocategorie allo scopo di rendere compatibile l’insediamento delle strutture con le previsioni urbanistiche. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04853/2013REG.PROV.COLL.

N. 00614/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 614 del 2006, proposto da: 
Comune Di Pistoia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Scs S.R.S., La Pistoia S.R.L., Montalese S.R.L., Sirim S.R.L. - Societa' Italiana Realizzazioni Immobiliari, non costituite;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 06222/2005, resa tra le parti, concernente preclusione ampliamento esercizio commerciale a seguito variante p.r.g.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2013 il Cons. Francesca Quadri e udito per la parte appellante l’avvocato Vittorio Chierroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti in primo grado, proprietaria ed affittuaria di un immobile utilizzato come punto vendita di self bricolage, hanno impugnato le deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Pistoia n. 62 del 6 marzo 2000 e n.171 del 26 luglio 2000, con le quali è stata adottata ed approvata in via definitiva la variante di P.R.G. per l’adeguamento della normativa in materia di disciplina degli esercizi commerciali, prevedendo tre livelli di medie strutture commerciali (251- 400 mq; 401 – 1500 mq; 1501 – 2500 mq) e , per la zona ove è ubicato l’esercizio commerciale, per il settore non alimentare, medie strutture commerciali con superfici di vendita comprese tra 251 e 400 mq.

Il Tar ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la suddivisione , da parte del Comune, in più livelli della categoria “media struttura di vendita”, comprendente, ai sensi dell’art. 4 lett e) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114 – richiamato dall’art. 2, 1° comma , lett. b) del regolamento di attuazione n. 4 del 26 luglio 1999 della L.R. Toscana 17 maggio 1999, n. 28 - per i Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, gli esercizi aventi superficie superiore a 250 ed inferiore 2.500 mq.

Ha proposto appello il Comune di Pistoia, lamentando l’erroneità della decisione per non avere il primo giudice considerato che il sopravvenuto Piano regolatore generale, comportante limiti di edificazione nella zona in questione, avrebbe determinato l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse.

Nel merito, ha sostenuto che erroneamente il Tar avrebbe negato la facoltà dei Comuni di suddividere le categorie di esercizi commerciali in sub categorie, allorchè vi siano esigenze di interesse pubblico, quale l’impatto territoriale ed ambientale della struttura di vendita. All’interpretazione fornita dal Tar dell’art. 4 d. lgs. n. 114/1998 osterebbe anche il tenore letterale della norma che lascerebbe discrezionalità nella individuazione di sottocategorie nei limiti massimi indicati.

All’udienza del 25.6.2013 l’appello è stato trattenuto in decisione.

La fondatezza dell’appello esime il Collegio dall’approfondire la questione circa la permanenza dell’interesse alla decisione delle ricorrenti in primo grado.

L’appello è da accogliere sulla base delle seguenti considerazioni.

Il d. lgs. n. 114 del 1998 non determina la superficie delle medie strutture di vendita in misura fissa, ma prevede un’estensione minima e massima (250 e 2.500 mq, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti). L’art. 6, comma 1 indica tra gli obiettivi degli indirizzi regionali della programmazione della rete distributiva quello di “rendere compatibile l’impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali”; lo stesso art. 6, comma 2, lett. a) prevede l’individuazione negli strumenti urbanistici comunali, nel quadro degli indirizzi fissati dalle regioni, delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, in particolare per le medie e grandi strutture di vendita.

La variabilità della superficie (da un minimo ad un massimo) prevista dall’art. 4 ha, quindi, per un verso l’obiettivo di garantire la libertà d’impresa e, dall’altro verso, di tutelare il corretto insediamento urbanistico delle strutture, le cui valutazioni sono rimesse ai comuni, ai quali spetta la decisione in ordine alla compatibilità urbanistica, coerentemente con gli indirizzi regionali (Cons. St. Sez. VI, sent. 7.4.2010, n. 1958).

Ne discende che non può considerarsi in contrasto con la portata dell’art. 4 e delle altre norme considerate del d. lgs. n. 114/1998 , né irragionevole una suddivisione delle medie strutture di vendita che, nel rispetto dei limiti minimo e massimo stabiliti, fissi delle sottocategorie allo scopo di rendere compatibile l’insediamento delle strutture con le previsioni urbanistiche.

Nella specie, la disposizione oggetto di impugnativa, contenuta nell’allegato A alla variante al P.R.G. per l’adeguamento della normativa in tema di disciplina degli esercizi commerciali, ha previsto per le strutture medie tre livelli (251- 400 mq; 401 – 1500 mq; 1501 – 2500 mq) allo scopo -da quanto si legge dalla relazione alla variante - di adeguare la normativa comunale alla legislazione nazionale e regionale con l’obiettivo di razionalizzare la disciplina urbanistica in materia di esercizi commerciali, non alterando i rapporti urbanistici e non variando gli standard urbanistici di zona all’interno del P.r.g.

E’ dunque palese la finalità urbanistica della suddivisione, che è coerente con il rapporto di sovraordinazione della disciplina urbanistica rispetto a quella commerciale, ben evidenziato dalle norme del d. lgs. n. 114/1998 e riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St. sez. V, sent. n. 3639/2000; Sez. IV, sent. n. 2521/2004).

L’appello va, pertanto, accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.

Si omette la pronuncia sulle spese per difetto di costituzione in appello della controparte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Fabio Taormina, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)