DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2008, n. 145
Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l\'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un\'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
GU n. 219 del 18-9-2008 - Suppl. Ordinario n.221
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come
modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in
particolare l\'articolo 37, comma 2;
Visto l\'articolo 1, commi 1 e 3, e l\'allegato B della legge
25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l\'adempimento di
obblighi derivanti dall\'appartenenza dell\'Italia alle Comunita\'
europee (legge comunitaria 2007);
Visto il decreto del Ministro della sanita\' in data 28 aprile 1997,
e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1997;
Vista la direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE
del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all\'imballaggio e all\'etichettatura delle sostanze
pericolose per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente
la registrazione, la valutazione, l\'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un\'Agenzia europea
per le sostanze chimiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 10 luglio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 luglio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell\'interno, della giustizia, dell\'economia e
delle finanze, dell\'istruzione, dell\'universita\' e della ricerca,
delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con
le regioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all\'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52

1. All\'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
il comma 1 e\' sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di
cui all\'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in
preparati, allorche\' tali sostanze siano immesse sul mercato
comunitario: la classificazione, l\'imballaggio e l\'etichettatura
delle sostanze pericolose per l\'uomo e per l\'ambiente.».


                               Art. 2.
Modifiche all\'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52

1. All\'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
il comma 1 e\' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato
naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione,
compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilita\' dei
prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato, ma
esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla
stabilita\' delle sostanze e senza modificare la loro composizione;
b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o piu\'
sostanze;
c) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e, in
ogni caso, l\'importazione nel territorio doganale dell\'Unione
europea;
d) EINECS (Inventario europeo delle sostanze commerciali
esistenti) l\'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti
sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981;
e) ELINCS (Elenco europeo delle nuove sostanze chimiche) lista
europea delle sostanze immesse sul mercato comunitario dopo il
18 settembre 1981.».


                               Art. 3.
Modifiche all\'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52

1. L\'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e\'
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Determinazione e valutazione delle proprieta\' delle
sostanze). - 1. I test relativi alle sostanze da realizzarsi ai sensi
del presente decreto sono effettuati conformemente alle prescrizioni
dell\'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la
registrazione, la valutazione, l\'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un\'Agenzia europea
per le sostanze chimiche.».


                               Art. 4.
Modifiche all\'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52

1. L\'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e\'
sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Obblighi generali). - 1. Le sostanze, in quanto tali o
sotto forma di preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto
se sono state imballate ed etichettate a norma degli articoli 19, 20,
21 e 22 e dei criteri di cui all\'allegato VI e, per le sostanze
registrate, in base alle informazioni ottenute mediante
l\'applicazione degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n.
1907/2006, salvo se trattasi di preparati per i quali altre direttive
prevedono disposizioni specifiche.
2. Le misure di cui al comma 1 si applicano fino al momento
dell\'inserimento della sostanza nell\'allegato I o fino al momento in
cui e\' adottata, secondo la procedura di cui all\'articolo 29 della
direttiva 67/548/CEE, la decisione di non inserirla nello stesso
allegato.».


                               Art. 5.
Modifiche all\'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52

1. All\'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, le lettere d) ed e), sono sostituite dalle seguenti:
«d) le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai
pericoli dell\'uso della sostanza, dette "frasi R". Esse devono essere
formulate secondo le modalita\' dell\'allegato III. Per le sostanze
pericolose contenute nell\'allegato I debbono essere adottate le
"frasi R" in esso indicate, mentre per le sostanze pericolose non
ancora contenute nel suddetto allegato I le "frasi R" da usare sono
assegnate in base alle norme dell\'allegato VI;
e) le frasi tipo concernenti consigli di prudenza relativi
all\'uso della sostanza, dette "frasi S". Esse devono essere formulate
secondo le modalita\' dell\'allegato IV. Per le sostanze pericolose
contenute nell\'allegato I debbono essere adottate le "frasi S" in
esso indicate, mentre per le sostanze pericolose non ancora contenute
nel suddetto allegato I, le "frasi S" da usare sono assegnate in base
alle norme dell\'allegato VI;».


                               Art. 6.
Modifiche all\'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52

1. All\'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
il comma 4 e\' sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sentito il parere dell\'Istituto superiore di
sanita\', in deroga agli articoli 20 e 21, sono stabiliti i casi in
cui gli imballaggi delle sostanze che non sono esplosive, molto
tossiche o tossiche, possono non essere etichettati o possono essere
etichettati in modo diverso quando contengano quantitativi talmente
limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che
manipolano tali sostanze che per terzi.».


                               Art. 7.
Modifiche all\'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52

1. All\'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti :
«6-bis. In base alle vigenti disposizioni, resta in capo agli
uffici competenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e
degli enti locali, l\'attivita\' di vigilanza sull\'immissione sul
mercato e sulla commercializzazione delle sostanze pericolose.
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell\'economia e delle finanze, sono
stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe
per l\'integrale copertura dei costi dei controlli di cui al presente
articolo e le relative modalita\' di versamento. Tali tariffe sono
aggiornate almeno ogni due anni.
6-quater. Il decreto di cui al comma 6-ter si applica alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell\'ambito dei
controlli di loro competenza fino all\'emanazione di proprie tariffe,
sulla base del costo effettivo del servizio, con loro apposite
disposizioni.
6-quinquies. Nelle more dell\'adozione del decreto di cui al
comma 6-ter, l\'ammontare della tariffa dovuta per lo svolgimento
delle attivita\' di cui al comma 1, e\' determinata in euro duemila,
salvo conguaglio, da versare in apposito capitolo dell\'entrata del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente
capitolo di spesa.».


                               Art. 8.
Modifiche all\'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52

1. All\'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
il comma 2 e\' sostituito dal seguente:
«2. Quando dall\'analisi risulta che i prodotti non corrispondono ai
requisiti fissati dal presente decreto, il direttore del laboratorio
trasmette immediata denuncia all\'autorita\' competente, unendovi il
verbale di prelevamento ed il certificato di analisi.
Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, comunica all\'esercente presso cui e\' stato fatto il
prelievo i risultati dell\'analisi. Analoga comunicazione e\' fatta al
fabbricante, all\'importatore o al distributore nel caso che il
prelievo riguardi campioni in confezioni originali; entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati
possono presentare alla autorita\' che ha disposto il prelievo,
istanza di revisione di analisi, unendo la ricevuta di versamento
della somma indicata nel tariffario dei servizi resi a pagamento
dell\'Istituto superiore di sanita\'.».


                               Art. 9.
Modifiche all\'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52

1. L\'articolo 36 del decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n.
52, e\' sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu\' grave
reato, chiunque immette nel mercato le sostanze pericolose di cui al
presente decreto in violazione delle disposizioni in tema
d\'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20, 21 e
22, nonche\' in violazione delle disposizioni sulla classificazione di
cui all\'articolo 4 e\' punito con l\'ammenda da 5.000 euro a 30.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione di cui all\'articolo 23 in tema di pubblicita\' e\' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000
euro.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al
commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo sostanze pericolose in confezioni originali, sempre
che non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale
non presenti segni di alterazione.».


                              Art. 10.
Modifiche all\'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52

1. L\'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e\'
sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Adempimenti successivi). - 1. Con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa
comunicazione al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede
al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli
allegati. Ogni qualvolta una nuova direttiva preveda poteri
discrezionali per il proprio recepimento viene emanato un decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. I decreti di cui al comma 1, salvo che sia diversamente indicato
dalle direttive che con essi si recepiscono, concedono sei mesi per
lo smaltimento delle sostanze pericolose gia\' immesse sul mercato
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, non conformi, nell\'imballaggio e
nell\'etichettatura, alle disposizioni dei decreti medesimi.».


                              Art. 11.
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52, e abrogazioni

1. Gli allegati V, VII parte A, VII parte B, VII parte C, VII parte
D e VIII del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono
abrogati.
2. I riferimenti agli allegati VII parte A, VII parte B, VII parte
C, VII parte D e VIII del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
sono da intendersi come riferimenti ai corrispondenti allegati VI,
VII, VIII, IX, X, XI del regolamento (CE) n. 1907/2006.
3. L\'allegato VI del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e\'
sostituito dall\'allegato I del presente decreto.
4. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25,
27, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, sono abrogati.


                              Art. 12.
Determinazione delle tariffe per i controlli

1. Il decreto interministeriale di cui all\'articolo 28,
comma 6-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come
modificato dall\'articolo 7, e\' adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.


                              Art. 13.
Disposizioni finanziarie

1. Dall\'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all\'espletamento delle
attivita\' di competenza con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi\' 28 luglio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Prestigiacomo, Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Maroni, Ministro dell\'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l\'economia e
delle finanze
Gelmini, Ministro del-l\'istruzione,
dell\'universita\' e della ricerca
Zaia, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano


         ---->  Vedere Allegato da pag. 8  a  pag. 55  <----