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Urbanistica: sequestro di opera ultimata

Nota a GUP Napoli 23 settembre 1998 Dott. Giuseppe NOVIELLO
Magistrato

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PRETURA CIRCONDARIALE DI NAPOLI

ufficio dei Giudice per le indagini preliminari

settore specializzato

OGGETTO: DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

Il Giudice per le indagini preliminari;

esaminata la richiesta del PM in data 16.09.98, di sequestro preventivo dei bene immobile sito in Napolì - Secondighano (appezzamento di terreno e relative opere con amessiimmobili e parcheggio siti al vicoletto xxx N24/ 26 Via xxxxx 39);

Letti gli atti;

Osserva: dalla documentazione in atti risulta che gli indagati a seguito di reiterati abusi edilizi iniziati nel Gennaio 1996 e proseguiti in dispregio dei sigilli apposti dalla polizia municipale di Napoli hanno realizzato un centro commerciale, denominato "Punto Commerciale le Palme " sito in Napoli al Vicoletto Improta n. 26, Via F. De Pinedo n. 39, composto da un manufatto di circa 100 mq. Un capannone di 900 mq. circa con area scoperta adibita a parcheggio di circa 700 mq.

Risulta altresì che tale capannone è stato utilizzato per le attività del centro commerciale fin dal 14.05.98 (vedi acc. in atti).

In base a tali risultanze la richiesta del PM non può essere accolta in relazione alla violazione di cui all'art. 20 Lett. B della legge 47/85 e ciò in quanto il manufatto in esame risulta ormai ultimato. In tema di sequestro preventivo, infatti, il pericolo che la libera disponibilità di cosa pertinente al reato possa aggravare o prorarre le conseguenze di esso deve essere attuale e mai riferita a reato già perfezionato.

Ne derìva che, quando la permanenza sia cessata e siano sussistenti soltanto effetti permanenti è inibito il provvedimento di sequestro con finalità preventive, essendo venuta meno proprio la necessità di prevenzione.

Tuttavia, la misura cautelare richiesta và applicata in relazione all'art. 221 T.U.L.P.S., risultando l'immobile sprovvisto del certificato di abitabilità.

Come è noto tale licenza è rivolta ad autorizzare l'agibilità e l'uso degli edifici ai fini abitativi nonché di tutte le opere di trasformazione del territorio destinate ad una possibile frequenza dell'uomo (negozi, industrie, uffici etc..).

Ed il controllo in sede di rilascio deve consistere nell'accertamento sia della. conformitá alla concessione edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti, sia della esistenza delle condizioni igienico-sanitario per la concreta abitabilità, comprese quelle prescritte in materia di inquinamento, poichè il degrado dell'ambiente si ripercuote inevitabilmente sull'abitabilità complessiva di una determinata costruzione e dcll'area circostante.

Pertanto, poiché vi è fondata ragione di ritenere che la libera disponibilità dell'immobile

suindicato da parte di XXX, XXXX Antonio e XXXX Giuseppina possa protrarre le conseguenze del reato di cui all'art. 221 R.D. 1265/1934; Visti gli artt. 321 cpp, 92 e 104 D.Lgv: 271/89;

P.Q.M.

Dispone il sequestro preventivo degli immobili dinanzi descritti siti in napoli Secondigliano al Vicoletto XXX n. XXX via XXX n.39 .

Manda alla canceleria per l’immediata trasmissione del presente provvedimento in duplice copia al P.M. sede. Napoli 23.9.98

IL GIP R. VASATURO

NOTA
Dott. Giuseppe NOVIELLO
Magistrato

Con la riportata ordinanza il Gip di Napoli conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, pur in presenza di un’opera abusiva ormai ultimata, è legittimo procedere al sequestro della medesima al fine di evitare il protrarsi del reato di cui all’art. 221 TULS (se già in corso, trattandosi di reato permanente) ovvero al fine di evitare la commissione della suindicata contravvenzione (cfr. per tutte Cass. Pen. Sez. III 18.6.1997 n. 211 in Riv. Pen. 1998 n.1 pag. 56 e ss.).

Lo stesso GIP peraltro, limita il sequestro al pericolo connesso alla sola commissione o protrazione della predetta norma, escludendo la possibilità di procedere all’adozione della misura cautelare in parola anche in relazione all’art. 20 L. 47/85, in quanto " in tema di sequestro preventivo il pericolo che la libera disponibilità di cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso deve essere attuale e mai riferito a reato già perfezionato".

Invero, la suesposta formulazione, contenuta nell’ordinanza in commento, si rinviene in una oramai risalente pronuncia della Corte di Cassazione del 29.4.1991 sez. III sent. N. 1875 in Cass. Pen. Mass. Ann. 1991 II 270 – Arch. Nuova proc. pen. 1991 635.

Nel medesimo senso si è pure espressa in passato la suprema Corte di Cassazione con sentenza della Sez. I N. 501 del 12.3.1993 .

Tale assunto, tuttavia, appare ormai risalente e non condivisibile.

Si deve infatti rammentare che l’art. 321 co. I c.p.p. consente il ricorso al sequestro preventivo non solo quando vi sia pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa agevolare la commissione di altri reati ma anche nell’ipotesi in cui la libera disponibilità della stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato per cui si procede.

E’ chiara quindi l’applicabilità della suindicata norma anche ai casi di avvenuta consumazione del reato.

In altri termini, posto che attraverso la prevista adozione di misure cautelari reali si sono volute neutralizzare anche le "conseguenze" del reato, le quali, evidentemente, si possono configurare anche dopo la realizzazione del fatto di reato, si deve ammettere la legittimità dell’adozione di un provvedimento di sequestro preventivo anche a fronte di reati perfezionati, purchè, ovviamente, risulti in concreto la necessità di fronteggiare le conseguenze degli stessi a norma dell’art. 321 c.p.p.

Tale impostazione invero, trova conferma in un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "all’adozione del sequestro preventivo non è di ostacolo il fatto che il reato al quale esso si riferisce sia già perfezionato o consumato, giacchè anche in tale situazione puo’ ravvisarsi la necessità di prevenire il pericolo che la disponibilità della cosa dia luogo ad aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o possa agevolare la commissione di altri reati" ( cfr. Cass. Pen. Sez. I n. 6838 del 8.3.1997 ) .

Va comunque opportunamente sottolineato che è possibile ricorrere al sequestro solo dopo un attento vaglio volto a verificare se, in considerazione della natura della specifica norma che si assume violata e delle circostanze accertate, sussista il concreto pericolo dell’aggravarsi delle conseguenze in parola. Infatti, puo’ disporsi il sequestro di cui all’art. 321 c.p.p. "…anche quando il reato è istantaneo ovvero permanente e sia già cessata la condotta penalmente sanzionata purchè permanga la lesione concreta del bene tutelato dalla norma penale" (cfr. Cass. sez. III n. 2691 del 27.9.95 in Mass. CED nonché anche Cass. III n. 562 del 30.6.95 in Mass. CED).

Tali ultime pronunce mettono in evidenza la necessità di individuare innanzitutto l’interesse protetto dalla norma per accertare – in concreto – se e quali tra le conseguenze inevitabilmente prodotte dalla violazione siano in grado di riverberarsi negativamente sul bene tutelato.

Orbene, pure con riferimento al caso di specie, relativo ad opere abusive realizzate anche in violazione della L. 1086/71 e della L. 64/74, si configura la possibilità di applicare misure cautelari nonostante il completamento della costruzione

In particolare, per quanto attiene all’art. 20 L. 47/85 si deve premettere quanto segue: è innegabile che attualmente il bene tutelato dalla suddetta norma debba ormai identificarsi nel governo pubblico degli usi e delle trasformazioni del territorio considerato in stretta connessione con la protezione del territorio medesimo, altrimenti esposto a pregiudizi e alterazioni a danno del benessere e della salute della collettività (indicativi di una evoluzione approdata a tali risultati risultano rilevanti, sul piano legislativo, innanzitutto l’introduzione degli standards urbanistici – L. 765/67 – e sul piano giurisprudenziale, la Cass. Sez. Un. Borgia del 21.12.1993)

Sulla base di tale premessa non si puo’ non riconoscere - a fronte della creazione abusiva di un grande centro commerciale dotato di ampio parcheggio, punto catalizzatore di un rilevante e costante numero di clienti e autoveicoli – la permanenza della conseguenza del costante aggravio del carico urbanistico da fronteggiarsi da parte del Comune mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione e servizi. Il tutto in danno permanente per l’intera collettività e per la sua salute ed il suo "habitat" .

Quanto alle violate disposizioni della normativa antisismica e sul cemento armato, deve rilevarsi che , una volta individuato l’interesse protetto nella pubblica incolumità, il sequestro preventivo appare lo strumento necessario ed inevitabile per eliminare la "conseguenza" dei reati richiamati.

Tale conseguenza consiste nell’accesso di persone negli immobili con pericolo per la loro incolumità.

Dunque, la norma di cui all’art. 321 c.p.p. appare perfettamente utilizzabile anche a fronte di immobili abusivi completati ed a prescindere dalla sussistenza del pericolo di commissione del reato di cui all’art. 221 TULS.

Piu’ in generale, essa sancisce l’operatività del sequestro anche oltre la mera consumazione del reato ed assume piuttosto a termine di riferimento e "prevenzione " non già la consumazione del reato bensì l’interesse protetto dalla disposizione penale configurante il reato; assunto tale interesse come parametro di riferimento l’operatore giuridico dovrà valutare se nel caso concreto emergano conseguenze atte a pregiudicare il predetto bene giuridico. Cio’ consente, evidentemente, di rispettare il dettato, certamente ampio, della norma citata e nel contempo di delimitarne in maniera alquanto definita l’ambito di operatività, siccome è innegabile che l’interesse protetto non viene pregiudicato da tutte le possibili conseguenze della condotta criminale, né in qualsivoglia circostanza.