Accertamento di conformità ed oblazione nella Regione Lazio

di Maria BITONDO

1. Ai sensi dell’art. 22 co. 1 l. reg. Lazio n. 15/2008 (recante disposizioni in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia), nei casi di:
- interventi edilizi realizzati in assenza di titolo edilizio, difformità totale o comunque essenziale dallo stesso (v. art. 15 leg. reg. n. 15 cit.);
- interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo edilizio, difformità totale o comunque essenziale dallo stesso (v. art. 16 leg. Reg. n. 15 cit.);
- interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia in parziale difformità dal titolo edilizio (v. art. 18 leg. reg. n. 15 cit.);
- interventi edilizi realizzati in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, cd. S.C.I.A. (v. art. 19 leg. reg. n. 15 cit.);
“il responsabile dell'abuso, nonché il proprietario, ove non coincidente con il primo, può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o presentare denuncia di inizio attività in sanatoria (cd. accertamento di conformità), fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 15, comma 1, 16, comma 1 e 18, comma 1 e, comunque, fino all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell'esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta”.
Ricorrendo i presupposti per la sanatoria, ossia conformità dell’intervento alla disciplina edilizio-urbanistica secondo il meccanismo della cd. doppia conformità (epoca di realizzazione e vigente), il rilascio del permesso di costruire o della S..C.I.A. è   subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di importi che variano a seconda della tipologia di abuso realizzato.

1.a. Nel caso di interventi realizzati in assenza di titolo edilizio, difformità totale o comunque essenziale dallo stesso, l’importo inizialmente previsto era pari al valore di mercato dell'intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell'oblazione (v. art. 22 co. 2 lett. “a” leg. reg. n. 15 cit.).
Con sentenza n. 2/2019, la Corte Costituzionale ha, però, dichiarato l’illegittimità costituzionale - per violazione del principio di ragionevolezza ricavabile dall’art. 3 della Costituzione - di tale disposizione nella parte in cui assume il valore di mercato dell’intervento realizzato quale parametro per la determinazione dell’oblazione da versare al fine di ottenere la sanatoria.
Detto parametro, infatti, era lo stesso previsto dall’art. 20 leg. reg. n. 15 cit. per gli interventi eseguiti in base a titolo edilizio successivamente annullato d’ufficio o in via giurisdizionale.
La Corte, pertanto, ha ritenuto affetta da irragionevolezza di trattamento la norma che equipara la sanzione prevista in caso di intervento conforme alla normativa urbanistico-edilizia, ma privo di titolo (v. art. 22 legge in esame) con quella applicabile alla diversa ipotesi di intervento realizzato in base a titolo successivamente annullato implicante invece una illegittimità sostanziale dello stesso (art. 20 l. cit.).
Venuta meno la disposizione in esame, la conseguente lacuna è stata colmata dalla legge reg. Lazio n. 1/2020 (recante disposizioni in materia di “Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione”) che, nell’aggiungere all’art. 22 co. 2 in esame la lett. “a bis”, ha parametrato l’oblazione per i casi più gravi di abuso edilizio ad un “importo pari a tre volte il contributo di costruzione" (v. art. 2 co. 1 lett. “c” punto 1).
La disposizione si applica a decorrere dal 28.2.2020 (v. art. 23 co. 1 l. reg. n. 1 cit.).

1.b. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo edilizio, difformità totale o comunque essenziale dallo stesso nonché di interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia in parziale difformità dal titolo edilizio, a titolo di oblazione per la sanatoria, in precedenza era previsto “un importo pari al doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione dell'oblazione; qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare l'incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione” (v. art. 22 co. 2 lett. “b” leg. reg. n. 15 cit. nel testo previgente).
La disposizione in esame è stata però modificata dall’art. 2 co. 1 lett. “c” punto 2 l. reg. Lazio n. 1/2020, a decorrere dal 28 febbraio 2020, per cui nelle ipotesi in esame è oggi previsto “un importo pari a due volte il contributo di costruzione”.
L’intervento correttivo regionale anche nell’ipotesi in esame è una conseguenza diretta della menzionata pronuncia della Corte Costituzionale. E’ evidente infatti che, in mancanza di tale modifica, ci sarebbe stato un regime sanzionatorio più severo per ipotesi di abusi più lievi con conseguente palese illegittimità dello stesso.

1.c. Nessuna modifica è stata apportata, invece, al calcolo dell’oblazione per gli interventi edilizi realizzati in assenza o difformità dalla S.C.I.A.
In tali casi, infatti, l’importo da versare per la sanatoria va da un minimo di mille euro ad un massimo di 10 mila euro, in relazione alla gravità dell'abuso (v. art. 22 co. 2 lett. “c” leg. reg. n. 15 cit.).