TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 1350, del 7 giugno 2013
Ambiente in genere.Decadenza concessione demaniale marittima

Il provvedimento di decadenza di una concessione demaniale marittima ha natura vincolata, con esclusione quindi di ogni possibile bilanciamento tra interesse pubblico ed esigenze del privato concessionario, dal momento che l'amministrazione concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico nel verificare la sussistenza delle ipotesi decadenziali disciplinate dall'art. 47 c. nav., limitandosi a riscontrare i relativi presupposti fattuali. In particolare, la giurisprudenza ha da tempo condivisibilmente chiarito che ai fini dell'adozione della pronuncia di decadenza ex art. 47, lett. f), cod. nav, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento, assumono rilievo le inadempienze del concessionario che compromettano con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto, ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 01350/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01980/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2005, proposto da: 
Alessandrelli Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro

Capitaneria di Porto di Gallipoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

nei confronti di

Porto Gaio Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cretì, con domicilio eletto presso Giovanni Cretì in Lecce, via G. Toma, 8/B;

per l'annullamento

del decreto 21.10.2005, n. 39, notificato in data 24.10.2005, con cui la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima 12.6.02, n. 02, rilasciata al ricorrente; ove occorra, dell’art. 25 delle condizioni speciali annesse alla concessione n.02/2002; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Gallipoli e di Porto Gaio Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Alessandra Cursi, in sostituzione di Gianluigi Pellegrino, Simona Libertini, Vincenzo Parato, in sostituzione di Giovanni Cretì.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. È impugnato il decreto in epigrafe, con cui la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha disposto la decadenza del ricorrente dalla concessione demaniale n. 2/02, avente ad oggetto l’occupazione di un’area di mq 1.320 in loc. “San Lorenzo”, allo scopo di mantenere delle strutture precarie ed area asservita al retrostante esercizio commerciale, gestito in locazione dal medesimo ricorrente.

A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame, appresso sintetizzati: eccesso di potere per errore e violazione dei principi del giusto procedimento; violazione dell’art. 47 lett. f) cod. nav; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; irrazionalità della condizione speciale n. 25, contenuta nell’atto concessorio.

Nella camera di consiglio del 21.12.2005 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.

All’udienza del 9.5.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Va anzitutto dichiarata l’irricevibilità del ricorso, in relazione al motivo di impugnazione dedotto con riferimento alla condizione speciale n. 25 contenuta nell’atto concessorio del 12.6.2002, per pacifica tardività di proposizione del relativo gravame, avvenuto dopo circa un triennio dall’emanazione del relativo provvedimento.

3. Vanno ora analizzati gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali il ricorrente deduce, in sostanza, l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, in quanto assunto quale conseguenza automatica della sua perdita di disponibilità del locale insistente sull’area in esame, e ciò in violazione della previsione di cui all’art. 47 co. 1 lett. f) cod. nav, che lascerebbe comunque salvo il potere discrezionale dell’amministrazione in ordine all’adozione o meno dell’atto di ritiro.

I motivi sono infondati.

3.1. Ai sensi dell’art. 47 co. 1 lett. f) cod. nav, l’amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario “per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti”.

3.2. Tale essendo il contenuto della cennata previsione normativa, reputa il Collegio di condividere l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “il provvedimento di decadenza di una concessione demaniale marittima ha natura vincolata, con esclusione quindi di ogni possibile bilanciamento tra interesse pubblico ed esigenze del privato concessionario, dal momento che l'amministrazione concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico nel verificare la sussistenza delle ipotesi decadenziali disciplinate dall'art. 47 c. nav., limitandosi a riscontrare i relativi presupposti fattuali” (C.G.A. Regione Sicilia, 12.6.2012, n. 550. In termini confermativi, cfr. altresì TAR Palermo, I, 27 giugno 2011 n. 1201).

In particolare, la giurisprudenza ha da tempo condivisibilmente chiarito che ai fini dell'adozione della pronuncia di decadenza ex art. 47, lett. f), cod. nav, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento, assumono rilievo le inadempienze del concessionario che compromettano con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto, ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata (C.d.S, VI, 23.5.2011, n. 3046. In termini confermativi, TAR Sardegna, I, n. 1523/2009).

3.3. Ciò chiarito, e venendo ora al caso di specie, osserva il Collegio che, ai sensi della clausola n. 25 dell’atto di concessione, la sua validità “… è inoltre subordinata alla permanenza del rapporto di locazione o comunque della disponibilità del locale commerciale posto sulla proprietà confinante con l’area demaniale marittima in questione”.

All’evidenza, tale clausola collega il venir meno del rapporto concessorio alla perdita di disponibilità, da parte del concessionario-ricorrente, del locale commerciale esistente sull’area assentita.

Per tali ragioni, non coglie nel segno l’assunto del ricorrente, in ordine all’asserita natura discrezionale dell’atto di ritiro in esame, e del conseguente obbligo motivazionale ulteriore rispetto a quello consistente nella mera verifica della situazione di decadenza. Ciò in quanto, si ribadisce, quest’ultima presenta natura vincolata, essendo il bilanciamento degli opposti interessi già effettuato a monte dal legislatore, sicché residua in capo all’amministrazione unicamente una discrezionalità di tipo tecnico, volta all’accertamento dei presupposti fattuali previsti per l’operare della fattispecie decadenziale in esame.

E ,nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica la perdita di disponibilità del locale commerciale da parte del ricorrente, la qual cosa emerge sia dalla sentenza del Tribunale di Lecce – Sez. dist. Gallipoli, n. 5/05, di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore/ricorrente, e sia dal conseguente verbale 25.3.2005, di immissione in possesso del bene da parte del locatore, nonché attuale controinteressato, Porto Gaio s.r.l.

Per tali ragioni, è di tutta evidenza che, essendo venuta meno la disponibilità del locale commerciale da parte del ricorrente, tale circostanza legittima senz’altro l’amministrazione alla declaratoria di decadenza, a termini della clausola n. 25 dell’atto concessorio.

Va da sé, infine, che l’avere configurato l’attività amministrativa in esame come vincolata, rende del tutto irrilevante la circostanza – pure evidenziata dal ricorrente – secondo cui l’amministrazione non avrebbe considerato che quest’ultimo ha realizzato, nel corso degli anni, una serie di strutture precarie regolarmente assentite, e dotate di autonomia funzionale rispetto al locale già oggetto di rapporto di locazione. All’evidenza, trattasi di circostanze del tutto inconferenti, non essendo in alcun modo idonee a consentire la permanenza in vita della concessione originaria, che si è invece risolta in modo automatico in conseguenza del venir meno dei presupposti fattuali (la disponibilità del locale commerciale da parte del ricorrente) sulla cui base essa era stata rilasciata.

3.4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto, ivi inclusa l’ azione risarcitoria proposta dal ricorrente.

4. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Rigetta l’ azione risarcitoria proposta dal ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Giuseppe Esposito, Primo Referendario

Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)