Sull’obbligo comunale di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
di Tommaso MILLEFIORI
L’art. 12 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), disciplinando i “presupposti per il rilascio del permesso di costruire”, espressamente prevede che quest’ultimo, oltre ad essere “rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente” (co. 1), “è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria1 o alla previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso”.
Con tale formulazione, la norma2 istituisce uno specifico collegamento necessario tra l’atto del rilascio del permesso di costruire e l’urbanizzazione primaria dell’ambito territoriale interessato, la quale deve:
a) già esistere;
b) ovvero già formare oggetto di previsione attuativa da parte del comune nel successivo triennio;
c) ovvero ancora già formare oggetto di specifico impegno attuativo da parte degli interessati contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento edilizio.
In pendant simmetrico con le suddette ipotesi, il successivo art. 16 del medesimo T.U. prevede che, ordinariamente, <<1. … il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione… 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire… A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione… con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune… >>.
Tanto premesso, quid iuris nel caso in cui il privato, ottenuto il permesso di costruire a titolo oneroso senza aver assunto alcun impegno esecutivo diretto in ordine alle urbanizzazioni primarie mancanti in loco, chieda al Comune la relativa realizzazione in funzione dell’agibilità dell’edificio realizzato?
Al riguardo, sovviene, in primo luogo, l’interesse pretensivo differenziato e qualificato del privato al riscontro del proprio invito a provvedere rivolto al Comune interessato.
Il corrispondente silenzio dell’Amministrazione è stato, infatti, sanzionato dal Giudice amministrativo sul richiamo dei principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (cfr. TAR Puglia Lecce, Sez. III, 29/09/2011, n. 1675) nonché per violazione di “un preciso dovere di correttezza e buona amministrazione in rapporto alla qualificata aspettativa del privato ad un’esplicita pronuncia” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26.11.2009, n. 7432)3.
L’eventuale rifiuto espresso è, a sua volta, anch’esso impugnabile dinanzi al medesimo Giudice amministrativo, involgendo la pretesa del privato la “provvista di un bene primario di vita”, sia pur in corrispondenza a “valutazioni discrezionali” ed a “soluzioni non vincolate” per il Comune (cfr. sent. ult. cit.).
In tale ulteriore giudizio, avente ad oggetto l’accertamento mediato dell’obbligo del Comune di provvedere alla realizzazione o al completamento strutturale e/o funzionale delle opere di urbanizzazione primaria mancanti, la ricostruzione della posizione comunale è destinata a ripetere i condizionamenti derivanti dallo specifico contenuto del permesso di costruire così come in concreto assentito.
Nulla questio, infatti, per l’ipotesi di pregresso rilascio del titolo edilizio sulla base del positivo accertamento dell’esistenza o sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria già esistenti in loco ovvero dell’espresso richiamo della previsione esecutiva delle medesime opere nell’ambito della programmazione comunale.
Il problema sussiste, invece, nella diversa (e non infrequente) evenienza in cui il permesso di costruire non contenga alcun riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria mancanti; nel qual caso, in difetto di un preventivo e formale impegno del privato alla relativa esecuzione, l’obbligo comunale non sembra poter essere legittimamente negato.
A tale conclusione conducono concorrenti considerazioni: l’ordinaria spettanza istituzionale della realizzazione delle opere in questione alla P.A. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26.11.2009, n. 7432, cit.; TAR Puglia Lecce, Sez. III, 10/11/2011, n. 1938; id. Sez. I, 08/05/2008, n. 1357) e la concreta assenza di alcun propedeutico impegno in ordine alla loro esecuzione diretta da parte del titolare del permesso di costruire.
Per l’effetto, il rilascio del titolo edilizio con le suddette carenze implica l’assunzione a carico del Comune dell’obbligo alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione di primaria necessità mancanti in funzione dell’agibilità degli edifici assentiti (cfr. TAR Campania Salerno, Sez. II, 03 agosto 2006 n. 1118).
In tal senso è quindi la posizione della più recente giurisprudenza in materia: <<La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria comporta l’esecuzione di interventi direttamente riconducibili alla competenza funzionale dell’Amministrazione comunale che ha l’obbligo di provvedere alla loro completa definizione nel triennio dalla concessione del titolo edilizio, salvo che l’onere sia assunto, tramite specifico impegno, direttamente dal privato>> (TAR Puglia Lecce, Sez. III, 07/09/2012, n. 1481).
Ed il Consiglio di Stato ha, a sua volta, avuto modo di affermare che la valenza generale della catalogazione delle opere di urbanizzazione primaria contenuta nell’art. 4 delle legge 29/09/1964 n. 8474 non può non essere correlata alla norma dell’art. 31 della legge n. 1150 del 1942 (ora art. 12 DPR n. 380/01) con la conseguenza che l’impegno comunale de quo comprende tutte le opere ivi elencate (Cons. Stato, Sez. IV, 20/09/2012, n. 5034).
Avv. Tommaso MILLEFIORI
1 L’art. 4, co. 1, della legge 29 settembre 1964 n. 847 contiene il seguente elenco delle opere di urbanizzazione primaria:
“a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato”.
Per la conferenza di detto elenco anche ai fini del rilascio del titolo edilizio, cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 1970; id. 26 ottobre 2011, n. 4931; Cons. Stato, Sez. V, 11 novembre 2005, n. 6347; id. 18 agosto 1998, n. 1273; id. 18 marzo 1998, n. 309.
Nella Regione Puglia, l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria è contenuto nell’art. 19 della legge regionale 12 febbraio 1979 n. 6, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 3 giugno 1985.
2 Riproduttiva, con alcune limitate modifiche formali, dell’analoga disposizione già contenuta nell’art. 31, co. 5, delle legge urbanistica del 1942.
3 E ciò diversamente dall’interesse, pacificamente “semplice o di mero fatto”, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni pubblici, ivi comprese le strade, come tale non tutelabile né in via amministrativa né in sede giurisdizionale, “fronteggiando esso un mero dovere imposto in capo alla p.a. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata” (Cons. Stato, Sez. V, 29/11/2004, n. 7773).
4 Cfr. precedente nota 1.