Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4166, del 8 settembre 2015
Urbanistica.Legittimità diniego approvazione progetto realizzazione parcheggio interrato.

L’Amministrazione comunale nell’esercitare il potere valutativo conclusivamente ad essa rimesso in sede di definizione della procedura derogatoria prevista dal citato DPR n.447/98 ha addotto rilievi ed osservazioni di carattere tecnico che appaiono supportare in maniera congrua oltreché sufficiente la determinazione di non approvare la proposta di variante di che trattasi. Invero, come rilevasi dalla lettura della parte narrativa della suindicata delibera ostano all’accoglimento della domanda di realizzazione del progettato intervento ragioni legate alla difficoltà di accedere al sito e ad una situazione di non soddisfacente viabilità e tali negativi aspetti sono spiegati in maniera adeguata, laddove, tra l’altro si pone in evidenza che la zona interessata dall’intervento è priva di accessi a viabilità principale e che è raggiungibile solo attraverso una viabilità secondaria non idonea al transito degli automezzi previsti dal progetto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04166/2015REG.PROV.COLL.

N. 00150/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2012, proposto da: 
EM.EL Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Adriano Tolomeo, Barbara Renna, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Abbamonte in Roma, Via degli Avignonesi, 5; 

contro

Comune di Cursi, Regione Puglia, Asl Le - Azienda Sanitaria Locale Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti nel presente giudizio;
Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. Staccata di Lecce: Sezione I n. 01676/2011, resa tra le parti, concernente diniego approvazione progetto realizzazione parcheggio interrato

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Renna, Tolomeo e l'avv. dello Stato Galluzzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con istanza del 12/372009 la EM.EL. Srl chiedeva al Comune di Cursi l’autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio interrato in località Serpintane del predetto Comune, in area inserita in zona prevista dallo strumento urbanistico come Agricola “E”, limitrofa ad un’area denominata Cava Teatro, ospitante nella stagione estiva numerosi spettacoli culturali e musicali.

Con atto del 28/4/2009 il Responsabile del SUE esprimeva parere negativo sulla predetta domanda in quanto in contrasto con le NTA del vigente Pdf con riferimento alla zona di intervento e in data 4/5/2009 attivava la procedura di variante ex art.5 dpr n.447/98 atteso che “sul territorio comunale lo strumento urbanistico non prevede aree di intervento destinate all’insediamento in parola”. Interveniva quindi la conferenza dei servizi che nella seduta del 1/6/09, dopo aver dato atto dei pareri favorevoli dei Vigili del Fuoco, dell’Asl e del Genio Civile, esprimeva parere favorevole alle condizioni ivi indicate:

Quindi, con deliberazione n. 12 del 25/6/2010 il Consiglio Comunale decideva:

di prendere atto della relazione- parere del Dirigente UTC ing. Vincenzo Saracino del 18/6/2010 (allegato A alla deliberazione),

“di richiedere , in conseguenza del citato parere, alla Ditta EM.EL la redazione di un piano per gli insediamenti produttivi così come previsto dal comma 2) dell’art.2 del DPR n.447/98 redatto ai sensi della normativa attualmente vigente in materia, che recepisca tutte le prescrizioni formulate in sede di Conferenza dei servizi”.

La Società interessata impugnava con apposito ricorso proposto innanzi al Tar della Puglia sezione di Lecce la delibera consiliare n. 12/2010 nonché il parere- relazione del Dirigente l’Ufficio Tecnico comunale, denunciando la illegittimità di detti atti sotto vari profili.

In sede di giudizio il Comune faceva presente ai fini della richiesta di dichiarazione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse che era intervenuta la delibera consiliare n.29 del 27/11/2010 recante la revoca della precedente delibera n.12/2010 e tenuto altresì conto che il Consiglio comunale aveva deciso di “esprimersi negativamente circa l’adozione di una variante urbanistica da zona E (uso agricolo) a zona per servizi – parcheggi di uso pubblico da realizzarsi in via vicinale Serpintane su terreno distinto nel NCT al foglio 1 particella 335”.

Avverso la delibera consiliare n.29/2010 EM.EL proponeva motivi aggiunti con richiesta, unitamente all’annullamento del provvedimento in questione, di risarcimento del danno.

L’adito Tribunale territoriale con sentenza n. 1676/2011 rigettava il proposto gravame, ritenendolo infondato.

Avverso tale decisum è insorta la citata società con l’appello all’esame, deducendo la erroneità delle argomentazioni e delle statuizioni del primo giudice per varie ragioni.

Il Tar, ad avviso di parte appellante, ha erroneamente ritenuto che la delibera n. 12/2010 non conteneva una pronuncia definitiva e che la successiva delibera n.29/2010 costituisce il provvedimento finale che chiude il relativo procedimento. Al contrario, sempre secondo, EM.EL, con la seconda delle suddette delibere l’Amministrazione comunale ha effettuato un vero e proprio sovvertimento, ammissibile solo in via di autotutela di precedenti determinazioni già intervenute favorevolmente al progettato intervento,non senza rilevare come la delibera n.29 è intervenuta abbondantemente dopo la trasmissione al Consiglio Comunale della proposta di variante unitamente al parere- relazione del Dirigente dell’UTC.

Invero, secondo l’appellante doveva ritenersi che il Consiglio Comunale aveva già implicitamente manifestato la sua non contrarietà alla variazione dello strumento urbanistico come espressa o comunque implicita nella delibera n.12/2010 ancorché subordinando la realizzazione dell’intervento ad un’illegittima richiesta di redazione di un PIP che non aveva ragion d’essere , tenuto conto della preponderante valenza delle conclusioni cui era pervenuta la Conferenza dei Servizi. Né possono considerarsi ostative all’accoglimento della domanda di autorizzazione delle opere progettate ragioni legate al cambio di viabilità non essendo emersa una non idoneità della strada di via Serpintane salvo prevedere in sede di esecuzione del progetto ad accorgimenti tecnici volti ad assicurare le esigenze di una regolare circolazione stradale.

Si è costituito in giudizio con mero atto di costituzione il Ministero dell’Interno.

All’udienza pubblica del 28 aprile 2015 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’appello si rivela infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.

Oggetto di controversia è l’autorizzabilità o meno di un progetto, presentato dall’attuale Società appellante, di realizzazione di un parcheggio interrato in località Serpintane del Comune di Cursi, in area tipizzata come zona Agricola E per il quale è stata attivata la procedura ex art.5 del DPR n.447/98.

L’iter istruttorio del relativo procedimento derogatorio ha visto l’avvenuto espletamento di una Conferenza dei servizi che con verbale del’1/6/2009 esprimeva parere favorevole subordinato però ad una serie di condizioni

Dopodiché è accaduto che il Consiglio Comunale, con una prima delibera, la n. 12/2010, ha stabilito di richiedere alla Em.El la presentazione di un Piano per gli insediamenti produttivi che recepisse le prescrizioni dettate dalla conferenza dei servizi; quindi con una successiva delibera, la n. 29/2010, il civico consesso ha deciso di revocare il precedente atto deliberativo e si è espresso negativamente in ordine alla proposta di variante urbanistica per il terreno di che trattasi da zona E a zona per servizi – parcheggi - e tanto per ragioni legate a inidonea viabilità di accesso all’area di che trattasi.

Parte appellante rileva la illegittimità delle determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale con entrambe le delibere suindicate, denunciando la illogicità e contraddittorietà dell’operato del Comune che prima ha deciso di imporre a carico dell’appellante l’onere di presentazione di un non dovuto piano attuativo per poi con un “inappropriato” provvedimento di autotutela revocare il tutto e negare l’assentibilità del progettato intervento per pretese, insussistenti ragioni di ordine tecnico, senza fornire al riguardo idonee e sufficienti spiegazioni e disattendendo in tal modo, ingiustificatamente, le conclusioni favorevoli cui era pervenuta la Conferenza dei servizi

La tesi difensiva propugnata in gravame e sopra riassuntivamente esposta non appare condivisibile, basandosi le doglianze di Em.El su una non corretta percezione e qualificazione della natura e portata degli atti che hanno scandito l’iter procedimentale posto in essere ai fini dell’approvazione di una proposta di variante semplificata ai sensi dell’art. 5 del DP n.447/98.

Seguendo proprio la scansione logico- temporale degli atti qui in discussione , occorre rilevare che la disciplina di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, volta a semplificare la realizzazione di impianti e servizi configura una procedura derogatoria che non vale però ad espropriare l’Ente locale degli ordinari poteri di assumere le definitive determinazioni e in tale iter procedimentale dell’agire amministrativo, la conferenza dei servizi non è vincolante per il Consiglio comunale (cfr questa Sezione 2/10/2012 n. 5187; idem 14/4/2006 n. 2170; ancora n.2170/2012 e n.4151/2013) .

In particolare nel contesto logico- procedimentale previsto dalla normativa de qua, la proposta della Conferenza dei servizi assume in pratica il ruolo di un atto d’impulso, strumentale alla prosecuzione del procedimento, in cui il Consiglio comunale può e deve autonomamente valutare se aderire o meno alla proposta in questione (Cons. Stato Sez. IV 7 maggio 2004 n.2874).

Questo sta a significare anche con riferimento al caso di specie che :

il parere favorevole sia pure con prescrizioni reso dalla Conferenza dei Servizi con il verbale del 1/6/2009 non si atteggia ad atto di assentibilità del progettato parcheggio interrato e non vincola certo il Consiglio Comunale ;

conseguentemente l’Organo consiliare comunale può disattendere l’avviso espresso nel modulo procedimentale suindicato, fermo restando naturalmente l’onere a carico del civico consesso di fornire adeguate e motivate ragioni giustificative di una determinazione di segno diverso (come avvenuto, secondo quanto infra si va ad esporre, nella fattispecie).

Ora, proseguendo nella disamina delle determinazioni concretamente assunte sulla questione, il Comune con la delibera consiliare n. 29 del 27/11/2010 ha inteso di fatto definire in via conclusiva la procedura attivata ai sensi dell’art. 5 citato, con l’adozione di determinazioni finali dell’iter che aveva portato la conferenza dei servizi a sottoporre all’Amministrazione comunale una proposta di variante urbanistica e se così è, appare del tutto congruo e corretto l’agire del Consiglio comunale che, nell’esercizio di un potere valutativo in materia ad esso rimesso ha “eliminato” la determinazione di tipo “interlocutorio” assunta con la delibera n.12/2010 (e costituita dalla richiesta di presentazione da parte di Em.El di un PIP) esprimendosi negativamente sul merito del progettato intervento.

L’appellante Società critica la decisione del Comune di richiedere (con la delibera n.12/2010) la redazione di un PIP in ragione della non praticabilità di una siffatta soluzione tecnica e al riguardo si potrebbe anche convenire su quanto fatto rilevare , ma trattasi di questione del tutto superata, giacché è l’Amministrazione stessa poi ad avvedersi del carattere non decisivo ai fini in esame della necessità di approntamento di un piano attuativo, sicché stante il carattere per così dire assorbente delle decisioni assunte con la successiva delibera n.29/2010, è sulla determinazione finale di non approvazione del progettato parcheggio e quindi di “bocciatura” della proposta di variante urbanistica che occorre spostare la verifica di legittimità dell’agire amministrativo posto in essere dal Comune di Cursi.

Non resta allora che indagare in ordine alla sostenibilità o meno delle ragioni sottese alla decisione di negare la chiesta variazione urbanistica dell’area, da zona agricola a servizi.

Ebbene, l’Amministrazione comunale nell’esercitare il potere valutativo conclusivamente ad essa rimesso in sede di definizione della procedura derogatoria prevista dal citato DPR n.447/98 ha addotto rilievi ed osservazioni di carattere tecnico che appaiono supportare in maniera congrua oltreché sufficiente la determinazione di non approvare la proposta di variante di che trattasi.

Invero, come rilevasi dalla lettura della parte narrativa della suindicata delibera ostano all’accoglimento della domanda di realizzazione del progettato intervento ragioni legate alla difficoltà di accedere al sito e ad una situazione di non soddisfacente viabilità e tali negativi aspetti sono spiegati in maniera adeguata, laddove, tra l’altro si pone in evidenza che la “zona interessata dall’intervento è priva di accessi a viabilità principale e che è raggiungibile solo attraverso una viabilità secondaria non idonea al transito degli automezzi previsti dal progetto”.

Sul punto relativo all’assenza di un idoneo sistema viario in relazione al traffico interessante la zona in cui va ad insediarsi l’infrastruttura in questione e sulle difficoltà di utilizzo della viabilità esistente opposte dal Comune, parte appellante pure muove delle osservazioni che però non appaiono in grado di smentire i rilievi specificatamente posti in evidenza dall’Amministrazione.

E’ il caso a questo punto di far presente che le ragioni tecniche indicate dall’Amministrazione comunale come ostative al progettato intervento ben possono farsi rientrare nel concetto di pianificazione urbanistica , inteso nella sua più ampia accezione come sottolineato da questa Sezione con la significativa sentenza n. 2710 del 10/5/2012, versandosi nell’ambito di una scelta di tipo urbanistico del tutto funzionale all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio.

In definitiva, il diniego di variante urbanistica trova la sua legittima giustificazione in rilevate circostanze di tipo preclusivo alla proposta variazione le quali appaiono finalizzate ad un corretto utilizzo di quella parte del territorio e a fronte di ciò lo ius aedificandi fatto valere dal soggetto privato si rivela, alla luce di un onere motivazionale adeguatamente assolto dall’Amministrazione, del tutto recessivo.

La Società Em.El reitera poi in questa sede la domanda di risarcimento danni già formulata in primo grado, ma la infondatezza dei motivi di gravame denuncianti una condotta dell’amministrazione contra legem eventualmente causativa di danno ristorabile, impedisce la configurabilità di quale che sia pretesa risarcitoria.

Conclusivamente, l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art.112 c.p.c. in aderenza al principio sostanziale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato . Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Sussistono peraltro giusti motivi , stante la peculiarità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)