TAR Lazio (RM), Sez. II-Bis, n. 8599, del 5 agosto 2014
Urbanistica.Ultimazione del rustico e sanabilità

La giurisprudenza si è occupata ripetutamente della questione ribadendo sin da epoca risalente come ai fini della sanabilità sia sufficiente l’esecuzione del rustico e il completamento della copertura. In particolare, è stato specificato che l’opera deve essere eseguita al rustico in tutte le sue strutture essenziali, tra cui le tamponature perimetrali in quanto determinanti per stabilire la volumetria, anche la Suprema Corte di Cassazione ha escluso la condonabilità dell’opera in assenza di tamponatura. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 08599/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01836/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1836 del 2009, proposto da: 
Aloisi Roberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Capraro e Filippo De Jorio, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via dell'Aquila Reale, 3;

contro

Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Siracusa, dell’Avvocatura comunale e presso la stessa domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

delle determinazioni dirigenziali nn. 294, 295 e 296 del 3 dicembre 2008 di rigetto delle istanze di condono rispettivamente prot. nn. 536771/2004, 536759/2004, 536753/2004;

e di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale (già Comune di Roma);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I - Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante impugnava i sopra indicati provvedimenti di reiezione di tre istanze di condono presentate dallo stesso in data 6 dicembre 2004 per la realizzazione delle seguenti opere abusive:

un’unità immobiliare in Roma, via Grizzana s.n.c., piano terra, interno 2, di mq. 61,28, distinta al N.C.E.U. al foglio 1109, part.lla 1467;

un’unità immobiliare sita in Roma, v. Luigi Petrassi n. 45, al piano primo, int. 2, di mq., 82,00 di superficie utile e 44, 37 di superficie non residenziale, distinta al N.C.E.U. al foglio 1109, part.lla 1465 sub 3;

un’unità immobiliare, sita in Roma, via Luigi Petrassi n. 45, al piano terreno, int. 1, mq. 92,70, di superficie residenziale e m. 19,65 di superficie non residenziale (balconi), distinta al N.C.E.U. al foglio 1109, part.lla 1465, sub 2.

Deduceva a riguardo i seguenti motivi di gravame:

1 – violazione e falsa applicazione della l. n. 47 del 1985, della l. n. 326 del 2003 e della l. reg. n. 12 del 2004;

2 – eccesso di potere per falsa e contraddittoria applicazione dei regolamenti e degli ordini di servizio.

3 – eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, errore, contraddittorietà, ingiustificata disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

In particolare, il ricorrente esponeva, sia con riferimento alla contestata mancata ultimazione delle opere che con riguardo alla falsità delle prodotte dichiarazioni che le opere dovevano considerarsi comunque completate a rustico alla data del 30 dicembre 1999, e, pertanto, molto prima dei termini previsti dalla legge n. 326 del 2003, ancorchè prive di tamponature.

Si costituiva l’Amministrazione per resistere al gravame, anche producendo la documentazione fotografica da cui si evince lo stato dell’opera.

Con ordinanza n. 1651 del 2009 era respinta l’istanza cautelare richiesta.

A seguito del deposito di ulteriori memorie, la causa la trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 luglio 2014.

II - Punto centrale della controversia è la verifica della sanabilità o meno delle opere de quibus , sulla base delle tre domande di condono presentate dal ricorrente, ai sensi della l. n. 326 del 2003.

A riguardo va rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, l. n.47 del 1985 per la sanabilità delle opere abusivamente realizzate è necessario che le stesse siano state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983.

Lo stesso art. 31 ha poi cura di precisare che si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura e tanto in riferimento alle opere destinate alla residenza.

Il concetto di ultimazione delle opere abusive è stato poi oggetto di apposita illustrazione con la circolare esplicativa del primo condono, la circ. del Ministero dei Lavori Pubblici n.3357/25 del 30 luglio 1985, che fa riferimento alla nozione di ultimazione del rustico comprendendo in essa la muratura portante o l’inteleiatura in cemento armato e le tamponature.

Anche la giurisprudenza si è occupata ripetutamente della questione ribadendo sin da epoca risalente come ai fini della sanabilità sia sufficiente l’esecuzione del rustico e il completamento della copertura ( Cons. Stato Sez. V 14 luglio 1995 n.1071).

In particolare, è stato specificato che l’opera deve essere eseguita al rustico in tutte le sue strutture essenziali, tra cui le tamponature perimetrali in quanto determinanti per stabilire la volumetria ( Cons. Stato Sez. V 20 dicembre 2000 n. 5638).

Peraltro, deve ricordarsi che anche la Suprema Corte della Cassazione ( Cassazione penale sez. III 18/7/2007 n. 28615 ) ha escluso la condonabilità dell’opera in assenza di tamponatura (v. anche, Corte Costituzionale, sentenza n.54 del 27 febbraio 2009).

Il quadro di riferimento, anche per il condono del 2003, è riconducibile al richamato art. 31 della l. n. 47/1985, cit..

Tutte le opere, in ogni caso, devono essere state ultimate – nella specie - entro il 31 marzo 2003. Il concetto di ultimazione va distinto a seconda che debba riferirsi a immobili residenziali o non residenziali.

Nel primo caso, si intende ultimato l’edificio la cui struttura (rustico e copertura) sia completata, così da rendere immodificabile la volumetria impegnata.

Nel secondo caso, invece, occorre far riferimento al criterio «funzionale».

III – Con riferimento alla fattispecie in esame, i dati fattuali che contrassegnano la vicenda, risulta che le costruzioni sono del tutto prive di tamponatura, come, peraltro, si evince dalla documentazione fotografica versata in giudizio.

Orbene, occorre convenire come in realtà il presupposto della condonabilità sia costituito dalla presenza, alla data prescritta, di un volume ben definito dalla esistenza di relativa tamponatura, che nella specie non è rinvenibile.

Del tutto irrilevante è, invece, nella specie, l’esito del procedimento penale con riguardo alle false dichiarazioni rese dall’interessa, attenendo esso a differenti profili, anche soggettivi, inerenti la individuabilità di un illecito rilevante penalemente.

IV – Per quanto sin qui considerato, il ricorso risulta infondato e, pertanto, deve essere respinto.

In ragione del principio della soccombenza, la parte ricorrente è condannata al pagamento a favore di Roma Capitale delle spese di lite, che sono determinate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore di Roma Capitale delle spese di lite, determinate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)