T.a.r. Piemonte Sez. I sent. 1615 del 5 aprile 2006
Urbanistica. sospendibilità concessione edilizia: insussistenza.
Si ringrazia Alan VALENTINO per la segnalazione
REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 1615/06
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 319/06
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE
- SEZIONE I -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G.R. n. 319/06 proposto dalla società
CLIDDAMI DI BALDO CLAUDIA & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Roberto Cavallo Perin e
dall’avv. Alberto Savatteri, domiciliatari in Torino, via Pietro Micca, 3, come
da mandato a margine del ricorso;
contro il
COMUNE DI VIVERONE, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in
giudizio per deliberazione G.C. 13 marzo 2006, n. 48 ed in tale qualità
rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Montanaro, domiciliatario in Torino,
via del Carmine, 2, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in
giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
1. dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Viverone
in data 3 gennaio 2006, n. 75, con la quale, in riferimento ai lavori assentiti
con permesso di costruire 27 settembre 2003, n. 2508, è stato ordinato alla
società ricorrente di “sospendere l’esecuzione delle parti di immobile ricadente
nella fascia di rispetto di mt. 5 da ciascun limite della roggia di
convogliamento acque meteoriche denominata Roggia di Parvero - Ghigliotta”;
2. della deliberazione C.C. 6 dicembre 2005, n. 50, avente ad oggetto “adozione
del progetto in itinere di variante generale n. 2 al P.R.G.C.” e delle relative
N.T.A. geologico-tecniche in parte qua;
3. di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenziali o comunque
connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore relativa statuizione;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Viverone;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale
del 5 aprile 2006 l’avv. Alberto Cerutti in sostituzione dell’avv. Alberto
Savatteri per la società ricorrente e l’avv. Riccardo Montanaro per il Comune di
Viverone;
Vista l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito
dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente
sede a sensi della norma sopra citata;
Considerato che con il provvedimento impugnato il Comune di Viverone ha sospeso
l’esecuzione di parte dei lavori assentiti con concessione edilizia
convenzionata 27 settembre 2003, n. 2508, sul rilievo che, successivamente al
rilascio di essa, la Regione Piemonte aveva richiesto delle modifiche del
progetto di variante generale al P.R.G. all’epoca in itinere e che il progetto
preliminare in allora adottato era stato perciò revocato con deliberazione C.C.
6 dicembre 2005, n. 49 e sostituito da un nuovo progetto adottato con
deliberazione in pari data n. 50, il quale, a differenza del progetto
precedente, non consente alcuna edificazione nelle fasce di rispetto di 5 metri
dalle sponde dei corsi d’acqua con sedime privato;
Considerato che, in relazione a tale argomento di motivazione, il Comune
resistente eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, deducendo
che la questione dedotta spetterebbe alla cognizione del Giudice specializzato
delle acque pubbliche;
Considerato che per tale ragione il Comune di Viverone ha già proposto ricorso
per regolamento preventivo di giurisdizione e chiede la sospensione del processo
in attesa della relativa decisione;
Considerato che, a norma dell’art. 30 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, la
proposizione di tale ricorso non preclude la decisione della domanda di
sospensione;
Considerato inoltre che, a sensi dell’art. 367 cod. proc. civ., applicabile
anche nel processo amministrativo, il Giudice dinanzi al quale pende la causa di
merito non è tenuto a sospendere il processo tutte le volte che la questione di
giurisdizione appaia manifestamente infondata;
Ritenuto che, a norma dell’art. 143 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, la
giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presuppone in ogni
caso l’incidenza del provvedimento sul regime delle acque stesse;
Ritenuto che, anche a prescindere dalle contestazioni sollevate in ricorso circa
la demanialità del corso d’acqua nella cui fascia di rispetto il Comune inibisce
di costruire, il Collegio non ritiene che la materia del contendere esorbiti
dalla propria giurisdizione, vertendo la questione sulla osservanza di norme che
regolano l’attività edilizia e non già sul regime delle acque;
Ritenuto che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione appare
pertanto manifestamente infondato e che ciò esime il Collegio dal dovere di
sospendere il processo;
Ritenuto che il ricorso può quindi essere esaminato nel merito già nella
presente sede;
Considerato che, con i motivi terzo e quarto, la società ricorrente osserva che
la concessione edilizia è insuscettibile di sospensione, anche laddove essa
venga a contrastare con norme urbanistiche sopravvenute;
Ritenuto che, per quanto il provvedimento impugnato imponga la sospensione dei
lavori, esso non è motivato in ragione dell’assenza del titolo edilizio o della
difformità dei lavori stessi da questo, bensì appunto in relazione al contrasto
della concessione edilizia in precedenza regolarmente assentita con norme
urbanistiche sopravvenute;
Ritenuto quindi, che, a prescindere da ogni considerazione circa l’immediata
vincolatività di queste ultime, il provvedimento impugnato concreta in realtà
un’ipotesi di sospensione dell’efficacia della concessione edilizia medesima;
Ritenuto che l’istituto della sospensione della concessione edilizia è
totalmente sconosciuto nel sistema della vigente disciplina
urbanistico-edilizia, la quale, una volta intervenuto il rilascio del titolo
edificatorio, ne consente soltanto l’an-nullamento d’ufficio nell’esercizio del
potere di autotutela (T.A.R. Campania - Napoli, I, 12 giugno 2002, n.
3413;T.A.R. Piemonte, I, 31 marzo 2003, n. 519; T.A.R. Sicilia - Catania, 19
maggio 2003, n. 779; T.A.R. Basilicata, 17 giugno 2003, n. 651);
Ritenuto che, in ragione di tale assorbente considerazione, il ricorso deve
essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza
comunale impugnata in principalità;
Ritenuto che giustificati motivi consentono comunque di disporre la
compensazione integrale delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente
pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato in principalità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino il 5 aprile 2006 con l’intervento dei magistrati
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Richard Goso - Referendario
Il Presidente L’Estensore
f.to. A. Gomez de Ayala F.to B. Baglietto
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 5 aprile 2006
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave