T.A.R. Veneto (Venezia), II. Sezione, sent. n. 711 dep. 07.03.2007.
Sulla natura di titolo edilizio della denuncia di inizio attività (D.I.A.).
Segnalazione di Alan Valentino (Udine).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Umberto Zuballi Presidente, relatore
Claudio Rovis Consigliere
Alessandra Farina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 349/2007 proposto da TOMMASI GIANNI, GHENO MARTA e MERANDI MARIA LUISA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Attilio e Maria Chiara De Martin, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

CONTRO

il Comune di Padova in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Simoni, Alessandra Montobbio, Vincenzo Mizzoni, Marina Lotto, Paolo Bernardi, Alberto Bicocchi e Paola Munari, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;

e nei confronti

di Mariotto Alberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Zago, Antonio Franciosi e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia-Mestre – Via Cavallotti 22;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento abilitativo tacito, formatosi per silenzio – assenso ez art. 23, comma 1°, del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 sulla D.I.A. presentata da Mariotto Alberto al Comune di Padova in data 20.9.2006 e del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto 5.9.2006 n. 10415.

Visto il ricorso, notificato il 20.2.2007 e depositato presso la Segreteria il 23.2.2007, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del sig. Mariotto Alberto, depositati il 5.3.07;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 7 marzo 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente Umberto Zuballi – gli avv.ti Attilio e Maria Chiara De Martin per i ricorrenti, l’avv. Bicocchi per il Comune di Padova, l’avv. dello Stato Brunello per il Ministero intimato e l’avv. Franciosi per il controinteressato Mariotto Alberto;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che la DIA risulta impugnabile in quanto titolo edilizio, ancorché formatosi tacitamente per decorso del tempo;

che, invero, la natura della DIA risulta compiutamente delineata nella nota sentenza di questo TAR n. 3405 del 2003, che questo Collegio condivide, secondo cui la D.I.A. va considerata come titolo edilizio vero e proprio, in cui, non essendo prevista l’emanazione di alcun provvedimento, la domanda “tien luogo” dell’autorizzazione;

che la D.I.A. quindi, si comporta allo stesso modo della vecchia autorizzazione tacita: cioè come un titolo che si forma silenziosamente, con il possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali prescritti.

Questa conclusione resta confortata dalla lettura del D.Lg. 301/2002 che ha sostituito gli artt. 22 e 23 del T.U dell’edilizia (D.P.R. 6.6.2001 n. 380) ove si ribadisce espressamente (art. 1, comma 5) che “la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari”.

La D.I.A. quindi non si configura come un’attività “privata”, se non nella fase iniziale, bensì come un titolo abilitativo, che proviene dall’Amministrazione, sia pure in forma silenziosa o per inerzia (cioè per non aver esercitato la P.A., nel termine perentorio stabilito dalla legge, il proprio potere inibitorio).

Se la D.I.A. fosse un mero atto privato, cui la P.A. resta estranea tranne che per - eventualmente - sanzionare successivamente l’attività non conforme alle norme, le disposizioni che consentono l’annullamento della DIA sarebbero del tutto prive di logica, in quanto non avrebbe senso prevedere la possibilità di annullamento del titolo (che, secondo la tesi cui il Collegio non aderisce, neppure esiste), essendo sufficiente l’intervento successivo repressivo.

In altri termini, l’amministrazione mantiene, anche dopo scaduto il termine per iniziare l’attività, il potere e quindi il dovere di intervenire ove l’attività privata posta in essere con la DIA non sia conforme alla legge; ovviamente alla violazione di legge va equiparata la violazione del giudicato, che come noto ha forza di legge tra le parti.

Che, venendo al caso in esame, l’ing. Mariotto risulta legittimato a presentare la DIA quale proprietario dell’immobile interessato, laddove i suoi rapporti con il condominio esulano dall’oggetto della DIA medesima;

che il parere favorevole con prescrizioni della Sovrintendenza datato 5 settembre 2006 supera la terza censura proposta;

che, quindi, il ricorso è infondato.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2007.

Il Presidente Estensore
Il Segretario