Cass. Sez. III n. 36779 del 11 ottobre 2021 (CC 14 lug 2021)
Pres. Sarno Est. Di Stasi Ric. Natrans
Rifiuti.Illecita gestione

Il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs 152/2006  è integrato dall’effettuazione illecita di una delle attività ivi menzionate, mentre l’art. 212 d.lgs 152/2006 regola il diritto ad ottenere l’iscrizione per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti sul territorio nazionale (che per i cittadini di Stati non membri della UE opera in condizione di reciprocità) ma non esclude la necessità delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazione prescritte dagli artt. 208-216 per l’esercizio lecito dell’attività di gestione di rifiuti sul territorio nazionale. La normativa, peraltro, prevede anche modalità speciali di iscrizioni relative all’ipotesi specifica di trasporto transfrontaliero dei rifiuti: l’articolo 194 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, modificato dall'articolo 17 del d.Lgs. 205/2010, prevede, infatti, che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul territorio italiano, sono tenute all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del Decreto legislativo 152/2006.


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/03/2021, il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame avanzata nell’interesse Natrans Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ticaret A.S., in persona del legale rappresentante p.t. avverso l’ordinanza del sequestro operato d’iniziativa da personale della Polizia Roma Capitale nei confronti di Tuica Vladut Leonard, titolare della ditta “Anemona Spedition” e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso in data 22/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett a) del d.lgs 152/2006 nei confronti del predetto- per l’esercizio di attività di commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi senza la prescritta autorizzazione ex art. 212, comma 5, dlgs 152/06- e del legale rappresentante della ditta di nazionalità turca Natrans Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ticaret A.S, in relazione all’attività di recupero, trasporto e smaltimento senza la prescritta autorizzazione ex art. 212, comma 5, dlgs 152/06; la misura cautelare reale è stata imposta su autoarticolato con motrice contenente rifiuti non pericolosi provenienti dalla attività dell’azienda agricola Zamperlin Gianluca, condotto da Gurel Mehemet, autista della Natrans Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ticaret A.S, per conto della ditta “Anemona Spedition di Tuica Vladut Leonard.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Natrans Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ticaret A.S., in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione ed erronea applicazione del d.lgs 152/06.
Argomenta che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti legittimanti l’applicazione della normativa di cui all’art. 212 del d.lgs 152/06, in quanto il testo normativo obbliga l’iscrizione all’Albo a coloro che siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; l’unione doganale non era mai stata perfezionata tra Turchia ed Italia; il Regolamento doganale nazionale turco era stato modificato, nel senso che non sarà più richiesto il certificato di origine per le merci provenienti da paesi UE se accompagnato da certificato di circolazione A.TR., con vigore dal 1 gennaio 2021, data successiva al verificarsi dei fatti contestati; la società ricorrente, inoltre, non esercita attività di gestione e trasporto di rifiuti speciali ma attività diversa che non richiede alcuna specifica iscrizione; il Tribunale del riesame, in sostanza, aveva omesso ogni verifica dell’ordinanza di convalida del sequestro limitandosi ad una mera condivisione del contenuto.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 110 cod.pen.
Argomenta che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto concretizzata la fattispecie di concorso nel reato di trasporto illecito di rifiuti, valorizzando il comportamento tenuto dal conducente del veicolo in sequestro, che aveva effettuato in loco una sommaria caratterizzazione dei rifiuti da trasportare, finalizzata alla sola verifica dell’infiammabilità del carico da trasportare; la motivazione era, poi, apodittica e contraddittoria in ordine alla non occasionalità della condotta; né era probante a tal fine l’oggetto sociale della ditta Natrans, e, cioè, il trasporto di merce su strada.
Del pari priva di valutazione era il ragionamento posto a fondamento della sussistenza del periculum, in quanto l’illecita attività di gestione rifiuti non era circostanza dimostrata dai fatti né dai documenti o dalle dichiarazioni delle parti coinvolte; l’unica evidenza di effettiva attività di gestione dei rifiuti era in capo alla “Anemona Spedition” ed il mezzo di sequestrato, di proprietà della ricorrente, si occupava esclusivamente di trasporti internazionali, tanto che l’ingaggio per il trasporto era stato procurato tramite due intermediari.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell’art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 212 d.lgs 152/2006, al comma 5, prevede che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali è “requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.
L'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006 punisce "chiunque" effettua una attività di "raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti" in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dagli artt. 208-216.
Tale reato, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non ha natura di reato proprio, integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione rifiuti, ma costituisce un’ipotesi di reato comune, che può essere, pertanto, commesso anche da chi esercita la gestione in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa (Sez.3, n.29077 del 04/06/2013, dep.09/07/2013,Rv.256737 – 01;) ed anche di fatto, se non costituito formalmente in veste imprenditoriale; ciò che rileva, dunque, per assumere la veste di agente del reato non è una qualifica soggettiva (una forma imprenditoriale, necessaria, ad esempio, per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali), bensì la concreta attività posta in essere che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purchè in assenza di uno dei titoli abilitativi, e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez.3,n.5716 del 07/01/2016, Rv.265836 – 01, che ha desunto il carattere non occasionale della condotta dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall'imputato);tale reato, inoltre, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n.4770 del 26/01/2021, Rv.280375 – 01).
Il Tribunale, nel valutare la sussistenza del fumus commissi delicti, ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, evidenziando, in aderenza alle emergenze delle indagini, che la Natrans Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ticaret A.S aveva concorso nel reato contestato a Tuica Valut Leonard, avendo effettuato, per conto del predetto, con il proprio mezzo di trasporto, in assenza di autorizzazione e senza l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione di rifiuti a norma dell’art. 212 dlgs 152/2006, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall’azienda agricola Zamperlin Gianluca, ricevendoli da società non titolata alla gestione dei rifiuti; il Collegio cautelare ha rimarcato, inoltre, che la condotta non risultava occasionale per la rilevante quantità di rifiuti raccolta e trasportata, per l’utilizzo di un mezzo adeguato e funzionale al contenimento dei rifiuti e per il fine di profitto perseguito dalla società turca.
Non coglie, pertanto, nel segno la deduzione difensiva che contesta la sussistenza del reato deducendo che la società turca non sarebbe soggetta a particolari iscrizioni nell’Albo Nazionale; la ricorrente richiama, in sostanza, il comma 15 dell’art. 212 d.lgs 152/2006 ed il relativo decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 giugno 2014 , n. 120 , nella parte in cui prevede, all’art 10 comma 2, lett. a), tra i requisiti per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali, che i soggetti richiedenti siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; deducendo, quindi, che, nella specie, tale ultima condizione di reciprocità non sussisterebbe con la Turchia.
Il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs 152/2006, infatti, è integrato dall’effettuazione illecita di una delle attività ivi menzionate, mentre l’art. 212 d.lgs 152/2006 regola il diritto ad ottenere l’iscrizione per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti sul territorio nazionale (che per i cittadini di Stati non membri della UE opera in condizione di reciprocità) ma non esclude la necessità delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazione prescritte dagli artt. 208-216 per l’esercizio lecito dell’attività di gestione di rifiuti sul territorio nazionale.
La normativa, peraltro, prevede anche modalità speciali di iscrizioni relative all’ipotesi specifica di trasporto transfrontaliero dei rifiuti: l’articolo 194 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, modificato dall'articolo 17 del d.Lgs. 205/2010, prevede, infatti, che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul territorio italiano, sono tenute all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del Decreto legislativo 152/2006.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
A norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.2, n.5807 del1 8/01/2017,Rv.269119).
Nella specie, la ricorrente censura la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame.
Il Collegio cautelare nell’ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione al fumus commissi delicti ed al periculum (cfr pag 2 e 3 dell’ordinanza impugnata) e le doglianze mosse in questa sede dalla ricorrente sono inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4 Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/07/2021