TAR CAMPANIA - NAPOLI- SEZIONE I- SENTENZA n. 1777/07
( Venditti Filippo+99 contro Comune di Castelvenere)
IMPUGNAZIONE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE RECANTE LA PROPOSTA COMUNALE DI ISTITUZIONE DI UN PARCO URBANO- ATTO DI NATURA ENDOPROCEDIMENTALE- IMPUGNAZIONE-
INAMMMISSIBILITA'
Si ringrazia l'Avv. M. Baletta per la segnalazione
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
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N. 1777/07
Reg.Sent.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 1^ Sezione - ha pronunciato la seguente
sul ricorso n. 12079/04 R.G. proposto da VENDITTI Filippo, DI SANTO Benedetto, CENNICOLA Marianna, PEZZILLO Flaviano, PEZZILLO Domenico, UCCELLINI Francesco, GAROFANO Emilio, GAROFANO Martino, LIBERTI Enrico, DI GUGLIELMO Giovanni, FALATO Romualdo, FOSCHINI Giuseppe, GIAMATTEI Alessandro, VERRILLO Salvatore, FOSCHINI Floriano, MORONE Maria, LABAGNARA Guglielmo, PIGNA Maurizio, PIGNA Giuseppe, SANZARI Ciro, GAROFANO Angelo, PANZA Giovanbattista, PIGNA Marino, PIGNA Luigi, LOMBARDI Gennaro, GAROFANO Alfredo, FOSCHINI Francesco, NEDIA Salvatore, PANZA Claudio, NICOLELLA Mario, D’AYELLO Alfredo, DE BLASIO Filippo, UCCELLINI Angelo Michele, SILVESTRI Ennio, FILIPPELLI Teresa, MORONE Flaviano, SILVESTRI Ugo, FALATO Rina, FOSCHINI Angela, MANCINELLI Eneo, IACOBUCCI Goffredo, FOSCHINI Adolfo, DE BLASIO Adolfo, BORRELLI Giuseppe, PERFETTO Raffaele, SEBASTIANELLI Pasquale, SEBASTIANELLI Maria Teresa, FOSCHINI Filippo, ROMANO Elisa, SANZANI Emilio, PACELLI Giuseppe, PASCALE Domenico, PENGUE Giovanni, FOSCHINI Guido, FOSCHINI Ernesto, TOMASELLI Floriano, CANELLI Bernardo, SEBASTIANELLI Silvano, BLANDINO Angelo, IANNUCCI Alberto, GALLINELLA Lucio, FOSCHINI Ernesto, LAVORGNA Luigi, DI SANTO Filippo, DEL CIAMPO Antonio Salvatore, PELOSI Giovanni, FOSCHINI Angelo, LOMBARDI Alfredo, IANNUCCI Antonio, SANZARI Armando, CONTE Elena, LABAGNARA Maria, LABAGNARA Assunta, IANNUCCI Mario, GRILLO Angelo, LABAGNARA Flaviano, GAROFANO Ezio, BAGNULO Silvio, PANZA Carlo, COLANGELO Teresa, LOMBARDI Giuseppe, BASILE Michele, FALATO Salvatore, SANZARI Carmine, IANNUCCI Giuseppe, TRIBUNO Carmine, PACELLI Esterina, CARLO Giuseppe, DI SANTO Antonio, GIANNETTI Antonio, GAROFANO Pasquale, DEL VECCHIO Giovanni, SEBASTIANELLI Amato, COLETTA Claudio, COLETTA Alberino, DI BLASIO Filippo, GRILLO Giuseppe, GAROFANO Mario, D’ONOFRIO Angelo, VENDITTI Domenico, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Gerardo Bagni e Martina Erinni e domiciliati in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
Comune di Castelvenere in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Maurizio Balletta ed elettivamente domiciliato in Napoli, corso Vittorio Emanuele II, n. 142, presso il signor Bruno Cajano;
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.8.2004 avente ad oggetto L.R. 7.10.2003 n. 17 individuazione perimetrazione provvisoria Parco Urbano, della quale si è venuti a conoscenza casualmente e di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti, connessi o posti comunque in rapporto di correlazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Castelvenere;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla udienza pubblica del 21 febbraio 2007 gli Avvocati di cui verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O E M O T I V I D E L L A D E C I S IO N E
Con deliberazione n. 6 del 23 agosto 2004 il Consiglio Comunale di Castelvenere adottava la perimetrazione provvisoria del parco urbano ai sensi della Legge Regione Campania 7 ottobre 2003 n. 17.
Avverso detta deliberazione proponevano ricorso, notificato una prima volta in data 5 ottobre 2004, a questo Tribunale Amministrativo regionale i signori VENDITTI Filippo, DI SANTO Benedetto, CENNICOLA Marianna, PEZZILLO Flaviano, PEZZILLO Domenico, UCCELLINI Francesco, GAROFANO Emilio, GAROFANO Martino, LIBERTI Enrico, DI GUGLIELMO Giovanni, FALATO Romualdo, FOSCHINI Giuseppe, GIAMATTEI Alessandro, VERRILLO Salvatore, FOSCHINI Floriano, MORONE Maria, LABAGNARA Guglielmo, PIGNA Maurizio, PIGNA Giuseppe, SANZARI Ciro, GAROFANO Angelo, PANZA Giovanbattista, PIGNA Marino, PIGNA Luigi, LOMBARDI Gennaro, GAROFANO Alfredo, FOSCHINI Francesco, NEDIA Salvatore, PANZA Claudio, NICOLELLA Mario, D’AYELLO Alfredo, DE BLASIO Filippo, UCCELLINI Angelo Michele, SILVESTRI Ennio, FILIPPELLI Teresa, MORONE Flaviano, SILVESTRI Ugo, FALATO Rina, FOSCHINI Angela, MANCINELLI Eneo, IACOBUCCI Goffredo, FOSCHINI Adolfo, DE BLASIO Adolfo, BORRELLI Giuseppe, PERFETTO Raffaele, SEBASTIANELLI Pasquale, SEBASTIANELLI Maria Teresa, FOSCHINI Filippo, ROMANO Elisa, SANZANI Emilio, PACELLI Giuseppe, PASCALE Domenico, PENGUE Giovanni, FOSCHINI Guido, FOSCHINI Ernesto, TOMASELLI Floriano, CANELLI Bernardo, SEBASTIANELLI Silvano, BLANDINO Angelo, IANNUCCI Alberto, GALLINELLA Lucio, FOSCHINI Ernesto, LAVORGNA Luigi, DI SANTO Filippo, DEL CIAMPO Antonio Salvatore, PELOSI Giovanni, FOSCHINI Angelo, LOMBARDI Alfredo, IANNUCCI Antonio, SANZARI Armando, CONTE Elena, LABAGNARA Maria, LABAGNARA Assunta, IANNUCCI Mario, GRILLO Angelo, LABAGNARA Flaviano, GAROFANO Ezio, BAGNULO Silvio, PANZA Carlo, COLANGELO Teresa, LOMBARDI Giuseppe, BASILE Michele, FALATO Salvatore, SANZARI Carmine, IANNUCCI Giuseppe, TRIBUNO Carmine, PACELLI Esterina, CARLO Giuseppe, DI SANTO Antonio, GIANNETTI Antonio, GAROFANO Pasquale, DEL VECCHIO Giovanni, SEBASTIANELLI Amato, COLETTA Claudio, COLETTA Alberino, DI BLASIO Filippo, GRILLO Giuseppe, GAROFANO Mario, D’ONOFRIO Angelo, VENDITTI Domenico chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.
Lamentavano i ricorrenti che l’istituzione del parco urbano andava contro lo spirito della legge regionale in materia che è destinata al recupero di aree degradate e quindi all’accesso alle necessarie forme di finanziamento, mentre il territorio comunale di Castelvenere era quasi interamente dedicato ad una fiorente attività agricola e di produzione vinicola; deducevano, inoltre, la mancata partecipazione al procedimento, la circostanza per cui era stato già utilizzato tutto il territorio regionale destinabile a parco urbano e comunque si contestava la mancanza di motivazione circa le scelte compiute.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castelvenere chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
Accadeva che il ricorso veniva nuovamente notificato al Comune di Castelvenere in data 12 orrobre 2004 e questa volta depositato in data 9 novembre 2004.
L’Amministrazione si costituiva nuovamente in giudizio, sollevando varie eccezioni e svolgendo anche difese nel merito della controversia.
Alla camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Tribunale, con ordinanza n. 5454/04, respingeva la domanda cautelare.
All’udienza del 21 febbraio 2007 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Osserva il Collegio, così come espressamente dedotto dalla difesa dell’Amministrazione comunale, che la deliberazione impugnata è atto di natura endoprocedimentale, assumendo natura di mera proposta del Consiglio Comunale di Castelvenere alla Giunta Regionale di istituzione del parco urbano, parco che verrà ad esistenza unicamente all’esito della conclusione del procedimento descritto dall’art. 1, comma quarto della legge regionale 17 ottobre 2003 n. 17.
Né autonoma capacità lesiva può essere individuata per effetto di immediate prescrizioni di tipo conformativo, vincolistico o di portata comunque inibitoria nei confronti dei ricorrenti per fini di salvaguardia, in quanto di tali misure non vi è alcuna traccia, né nella disciplina regionale di riferimento, tantomeno in contestuali o successive determinazioni da parte dell’Amministrazione comunale.
Anzi, e ciò comporta un’ulteriore ragione di improcedibilità del ricorso, alla produzione documentale del Comune di Castelvenere risulta allegata la deliberazione consiliare n. 8 del 27 settembre 2004 con cui, facendo proprie istanze di partecipazione alla formazione dello strumento in questione, l’organo assembleare ha deciso di sospendere l’efficacia della proposta di istituzione del parco fino all’adozione di una nuova deliberazione successiva alla presentazione e valutazione di eventuali osservazioni, e quindi sostanzialmente ritirando il provvedimento oggetto della presente controversia.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2007 dai Magistrati
Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore
Paolo Severini Primo Referendario