TAR Campania (NA) Sez. I n. 1439 del 20 marzo 2008
Urbanistica. Impugnazione permesso di costruire

La normativa urbanistica, lungi dal consentire l’esperimento di azioni popolari al riguardo, radica la legittimazione ad insorgere contro il permesso di costruire rilasciato a terzi in capo al proprietario di un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa (sia di natura reale che obbligatoria), senza che, peraltro, debba essere fornita dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI SEZIONE PRIMA
 
Registro Sentenze:       1439/08       

                                                                         Registro Generale:314/2008

nelle persone dei Signori:

ANTONIO GUIDA Presidente
FABIO DONADONO Consigliere
CARLO DELL’OLIO Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)
 

Sul ricorso n. 314/2008 proposto da Alfredo IEMMA,in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Zootecnica, Cesare Giulio IEMMA,in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa agricola individuale, Nicola MARFELLA,in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa agricola individuale, Angelo RUSSO, in proprio e nella qualità di legale rappresentantedella ditta individuale “Azienda agricola casearia di Russo Angelo”, ed Angela PICCIRILLO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società semplice “Agricola Murata di A & A Piccirillo”, tuttirappresentati e difesi dall’Avv. Pietro ROMANO, e domicilati per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Napoli;

contro

-       la REGIONE CAMPANIA,in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo MARZOCCHELLA, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;

-       la PROVINCIA DI CASERTA, l’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA 2,l’AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE PER LA REGIONE CAMPANIA (A.R.P.A.C.) ed il COMUNE DI PASTORANO,in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi in giudizio;

e nei confronti

della ESOGEST AMBIENTE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Mauro PICCIRILLO e Giovanni NACCA, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cilea n. 39 presso lo studio dell’Avv. Loredana Avino;

per l'annullamento, previa sospensione,

a)    del decreto dirigenziale della Regione Campania, A.G.C. Ecologia, Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente e Disinquinamento di Caserta, n. 86 del 20 luglio 2007, con il quale sono state autorizzate, in favore della Esogest Ambiente S.r.l., la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi liquidi e solidi, in Pastorano alla strada Torre Lupara;

b)    del decreto assessorile della Regione Campania n. 102 del 15 marzo 2007, con il quale è stato formulato, al termine del procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e su conforme parere della Commissione V.I.A. espresso nella seduta del 20 dicembre 2006, parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di realizzazione di un impianto di stoccaggio, selezione e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi liquidi e solidi, da realizzarsi in Pastorano a cura della Esogest Ambiente S.r.l.;

c)    del verbale n. 122 del 20 dicembre 2006 della Commissione V.I.A. della Regione Campania, nella parte in cui, in accoglimento della relazione istruttoria del Tavolo Tecnico n. 3, è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale in ordine all’impianto di rifiuti speciali non pericolosi liquidi e solidi proposto dalla Esogest Ambiente S.r.l.;

d)    della relazione istruttoria del 15 dicembre 2006 del Tavolo Tecnico n. 3 della Regione Campania, A.G.C. 05, Settore Tutela dell’Ambiente – Servizio V.I.A. e V.I., conclusasi con parere positivo di compatibilità ambientale per l’insediamento, nella zona industriale strada Torre Lupara del Comune di Pastorano, del centro di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi liquidi e solidi progettato dalla Esogest Ambiente S.r.l.;

e)    della nota della Provincia di Caserta prot. n.14667 del 29 settembre 2006, con la quale è stato reso parere favorevole di compatibilità ambientale in merito alla realizzazione dell’impianto in parola;

f)     del decreto dirigenziale della Regione Campania, A.G.C. Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, n. 211 del 28 giugno 2006, con il quale è stata autorizzata, in favore della Esogest Ambiente S.r.l., la realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi, in Pastorano alla strada Torre Lupara;

g)    del provvedimento del Comune di Pastorano prot. n. 3741 del 20 maggio 2005, con il quale è stata concessa, in favore del Sig. Luciano Sorbo in qualità di legale rappresentante della Esogest Ambiente S.r.l., la voltura della concessione edilizia n. 35/2000 del 7 settembre 2000, rilasciata a Mons. Pasquale D’Anna, quale legale rappresentante dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Capua, per la realizzazione di due capannoni da adibire ad assemblaggio di pannelli fotovoltaici, in Pastorano alla Via Torre Lupara;

h)    del permesso di costruire n. 33/2006 del 12 dicembre 2006, rilasciato dal Comune di Pastorano in variante al permesso di costruire n. 35/2000, con il quale è stata assentita, in favore della Esogest Ambiente S.r.l., la realizzazione di due capannoni industriali da adibire a centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi, in Pastorano alla Via Torre Lupara;

i)      di tutti gli altri atti e/o provvedimenti connessi ai precedenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società controinteressata;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visti i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;

Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2008, relatore ilRef. CARLO DELL’OLIO;

Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della Legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

Premesso che con il presente ricorso sono impugnati vari atti amministrativi afferenti alla realizzazione, nella zona industriale “strada Torre Lupara” del Comune di Pastorano, di un impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi liquidi e solidi, il cui progetto è stato presentato dalla controinteressata Esogest Ambiente S.r.l.;

Considerato, in via preliminare, che per giurisprudenza costante, in base all’art. 6 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, applicabile ai giudizi instaurati dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali in forza dell’art. 19, comma 1, della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il conferimento al difensore del potere di rappresentanza deve essere formalizzato con apposito mandato speciale, poiché la procura generale ad lites è insufficiente ad attribuire al difensore il potere di rappresentanza processuale davanti al giudice amministrativo (cfr. TAR Campania Salerno, Sez. I, 22 febbraio 2006 n. 198; TAR Campania Napoli, Sez. II, 9 gennaio 2006 n. 125; TAR Trentino Alto Adige Trento, 8 agosto 2005 n. 233);

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio dell’intimata Regione Campania, avvenuta soltanto mediante deposito di copia della procura generale alle liti e non anche con il corredo della deliberazione di autorizzazione a resistere e del relativo mandato speciale;

Ritenuto che devono essere disattese le eccezioni pregiudiziali di irricevibilità e di inammissibilità del gravame, come formulate dalla difesa della società controinteressata;

Considerato infatti, quanto al primo aspetto, che il ricorso non può essere qualificato tardivo giacché la controinteressata non offre convincenti prove documentali dalle quali si possa arguire che il ricorrente Sig. Alfredo Iemma avesse acquisito conoscenza dei provvedimenti impugnati anteriormente ai sessanta giorni dalla notificazione del ricorso (avvenuta il 31 dicembre 2007), non essendo a tal fine indicativa la prodotta delibera della Giunta Comunale di Pastorano n. 67 del 31 ottobre 2007, con la quale lo si nomina semplicemente membro di una commissione per le problematiche relative all’impianto di trattamento di rifiuti speciali in questione;

Considerato altresì che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della controinteressata, la pubblicazione ufficiale dei provvedimenti impugnati non può essere affatto surrogata dalle notizie relative agli stessi apparse sulla stampa quotidiana;

Considerato, con riguardo all’impugnativa del permesso di costruire n. 33/2006, che per giurisprudenza unanime il termine per l’impugnazione del permesso di costruire da parte dei terzi, che assumano di aver subito pregiudizio dalle costruzioni assentite, decorre dalla piena ed effettiva conoscenza del provvedimento, avendo la prescritta affissione all’albo pretorio il valore di mera pubblicità notizia (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 5 febbraio 2007 n. 452; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 6 maggio 2005 n. 5552);

Ritenuto, in sostanza, che non riesce ad essere confutata l’asserzione dei ricorrenti di aver avuto conoscenza degli atti impugnati in data 28 dicembre 2007 e che, pertanto, deve essere ribadita l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità;

Ritenuto, quanto al profilo della rilevata inammissibilità del gravame, che sussista in capo ai ricorrenti sia l’interesse che la legittimazione ad impugnare gli atti indicati in epigrafe alle lettere a), b), c), d) ed e), essendo applicabile nella fattispecie il seguente insegnamento del massimo giudice amministrativo: “La legittimazione a ricorrere nella materia ambientale per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo particolare: la tutela dell’ambiente infatti, lungi dal costituire un autonomo settore d’intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra Ministeri); l’ambiente inoltre è un bene pubblico che non è suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme e ciò rende problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione, l’azione popolare, che guarda con sfavore la legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso. Ne deriva che il soggetto singolo che intenda insorgere in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante i suoi effetti nell’ambiente in cui vive ha l’obbligo di identificare, innanzitutto, il bene della vita che dalla iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l’acqua, l’aria, il suolo, il proprio terreno) e, successivamente, dimostrare che non si tratta di un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell’interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli si trova in una posizione differenziata tale da legittimarlo ad insorgere “uti singulus” a sua difesa (di qui il requisito della finitimità o “vicinitas” in base al quale si è riconosciuta legittimazione ad agire al proprietario del fondo o della casa finitimi, ovvero al comunista che vive e lavora in prossimità della discarica la cui autorizzazione si impugni).(…) La vicinitas quale requisito legittimante all’azione innanzi al giudice amministrativo può anche essere definita come stabile e significativo collegamento – da indagarsi caso per caso – del ricorrente con l’ambiente che si vuole proteggere.” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2003 n. 1600);

Ritenuto, pertanto, che non è da condividere la tesi della controinteressata che i provvedimenti in materia ambientale possono essere contestati solo dagli enti e/o dalle associazioni che l’ordinamento individua come presidi di tutela degli interessi diffusi;

Ritenuto che le suddette condizioni dell’azione siano da rinvenire anche in relazione all’impugnativa dei provvedimenti abilitativi edilizi di cui alle lettere g) ed h), in quanto è orientamento giurisprudenziale consolidato che la normativa urbanistica, lungi dal consentire l’esperimento di azioni popolari al riguardo, radica la legittimazione ad insorgere contro il permesso di costruire rilasciato a terzi in capo al proprietario di un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa (sia di natura reale che obbligatoria), senza che, peraltro, debba essere fornita dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 luglio 2000 n. 3904; TAR Umbria, 5 maggio 2006 n. 305; TAR Lazio Roma, Sez. II, 2 novembre 2005 n. 10255; TAR Campania Napoli, Sez. II, 6 maggio 2005 n. 5557; TAR Sicilia Catania, Sez. III, 2 agosto 2004 n. 1981; TAR Piemonte, Sez. I, 7 luglio 2003 n. 1042);

Ritenuto, in altri termini, che è da ravvisare una posizione qualificata e differenziata in coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona di intervento edilizio e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello all’osservanza delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione, senza che sia necessario accertare in concreto se i lavori assentiti con l’atto gravato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 1° luglio 2005 n. 3674; TAR Liguria, Sez. I, 12 settembre 2007 n. 1560; TAR Toscana, Sez. III, 11 giugno 2004 n. 2053; TAR Liguria, Sez. I, 21 febbraio 2003 n. 225);

Ritenuto che il suesposto indirizzo sia da confermare anche dopo l’intervenuta abrogazione, ad opera dell’art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dell’art. 31 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, giacché individua un principio immanente a tutta la materia urbanistico-edilizia (cfr. in tal senso TAR Abruzzo Pescara, 9 gennaio 2006 n. 11);

Ritenuto che nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti, individuati dalla giurisprudenza ora menzionata, perché possa configurarsi in capo ai ricorrenti sia l’interesse che la legittimazione ad agire con riguardo all’impugnativa non solo dei provvedimenti in materia ambientale ma anche di quelli di carattere edilizio, in epigrafe emarginati (ad eccezione di quello indicato alla lettera f), come sarà chiarito in seguito);

Considerato infatti che, come emerge dall’elaborato grafico prodotto in atti dalla stessa società controinteressata, tutte le aziende agricole di cui sono titolari i ricorrenti sono collocate nella zona industriale “strada Torre Lupara”, a distanze non eccessive dal progettato impianto di trattamento rifiuti, comprese tra i circa 600 metri ed i circa 2.000 metri in linea d’aria (non è rilevante che una di tali aziende sia insediata al di fuori del territorio comunale di Pastorano), e che con il presente gravame si intende sostanzialmente domandare la tutela dell’integrità delle colture agricole e zootecniche praticate sui fondi di rispettiva pertinenza e dell’interesse all’osservanza della normativa edilizia incidente sulla zona;

Rilevato, viceversa, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse limitatamente al provvedimento di cui alla lettera f) dell’epigrafe, dal momento che esso è stato sostituito, per revoca implicita, dalla più ampia autorizzazione ambientale contenuta nel decreto dirigenziale n. 86 del 20 luglio 2007, parimenti impugnato in questa sede;

Considerato che il ricorso si presenta manifestamente fondato in relazione agli atti indicati in epigrafe alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali coglie nel segno la censura, di cui al primo motivo di gravame, secondo la quale l’amministrazione regionale sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 2 e 6 del D.P.R. 12 aprile 1996, recante disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, e nell’eccesso di potere per difetto di istruttoria;

Atteso che, in sostanza, i ricorrenti lamentano l’insufficienza del giudizio di compatibilità ambientale intervenuto nel caso di specie, che avrebbe trascurato l’incidenza dell’erigendo impianto di trattamento rifiuti sull’assetto produttivo esistente nella zona, costituito anche da aziende agricole e zootecniche dedicate alla produzione di beni dotati di marchio D.O.P. e I.G.P., e che sarebbe stato emesso senza il previo sopralluogo dei tecnici della Regione Campania, volto a verificare le interconnessioni con i fattori ambientali interessati dal progetto;

Considerato che, a termini dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. 12 aprile 1996, la procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che “per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale”;

Considerato, altresì, che l’organo a cui è demandata la valutazione di impatto ambientale deve esprimere motivato giudizio (tra l’altro) in ordine alle informazioni, richieste dall’allegato C al predetto decreto (da inserire nello studio di impatto ambientale predisposto dal soggetto proponente), inerenti ai seguenti aspetti: “Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi fattori”;

Ritenuto che, sebbene abbia la veste formale di “atto di indirizzo e coordinamento”, il D.P.R. 12 aprile 1996, costituendo specificazione del disposto di cui all’art. 40 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146 (legge comunitaria 1993) ed attuazione di una precisa direttiva comunitaria, è munito di particolare efficacia precettiva, generalmente estranea agli atti della stessa specie, con la conseguenza che allo stesso deve essere riconosciuta la forza normativa propria degli atti dell’ordinamento comunitario, indipendentemente dall’intervento della disciplina regionale di dettaglio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 maggio 2006 n. 2773; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 maggio 2004 n. 3451 e 28 agosto 2001 n. 4532; TAR Puglia Lecce, Sez. I, 21 giugno 2001 n. 3011);

Ritenuto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della controinteressata, il citato decreto, nonostante sia stato abrogato dall’art. 48 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, continua ad applicarsi alla presente fattispecie in virtù della disposizione di cui al successivo art. 52, essendosi conclusa la procedura V.I.A. entro il 31 luglio 2007;

Considerato che nella relazione istruttoria, redatta in data 15 dicembre 2006 dal competente Tavolo Tecnico, non è inserita alcuna valutazione sull’incidenza che il progettato impianto potrebbe avere sulla realtà produttiva e sulle aziende, specie se a carattere agricolo, site nella zona industriale “Torre Lupara”, nonché sulla flora e sulla fauna ancora ivi insistente;

Considerato che le conclusioni della relazione istruttoria si limitano ad affermare, in maniera apodittica, che “i documenti consegnati a corredo del progetto hanno consentito di stabilire che l’esecuzione dell’opera risulta compatibile con la preservazione dello stato di qualità delle componenti ambientali”, senza indugiare sugli specifici elementi, ricavati dallo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente, che farebbero propendere per il giudizio favorevole di compatibilità;

Considerato, altresì, che non è dato rinvenire nella relazione istruttoria l’avvenuto espletamento di alcun sopralluogo tecnico, necessario per acquisire una più approfondita cognizione delle dimensioni spaziali dell’impianto da realizzare, del contesto ambientale in cui ne è prevista la collocazione e delle conseguenti interazioni;

Rilevato che tali omissioni sono state ripetute nei successivi atti di recepimento della predetta relazione istruttoria, ossia nel verbale n. 122 del 20 dicembre 2006 della Commissione V.I.A. e nel decreto assessorile n. 102 del 15 marzo 2007, conclusivo dell’intera procedura;

Ritenuto, pertanto, che tutti i citati atti, in cui è stata formulata la valutazione positiva di compatibilità ambientale inerente all’impianto di trattamento rifiuti de quo, siano viziati perché adottati in palese difetto di istruttoria ed in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 2 e 6 del D.P.R. 12 aprile 1996;

Ritenuto che analoghi rilievi devono essere mossi nei confronti della nota della Provincia di Caserta prot. n.14667 del 29 settembre 2006, con la quale è stato reso parere favorevole di compatibilità ambientale, avendo la stessa carattere meramente assertivo; 

Considerato che tali connotati di illegittimità non siano contraddetti dalla circostanza, messa in rilievo dalla difesa della controinteressata, che il progettato intervento troverebbe ubicazione in un’area qualificata come “zona D industriale esistente e di progetto” del vigente programma di fabbricazione del Comune di Pastorano, inibita di per sé agli insediamenti agricoli e già occupata da vari complessi industriali di medie e grandi dimensioni;

Considerato, infatti, che lo stesso programma di fabbricazione ha introdotto apposita prescrizione volta a preservare la destinazione originaria dei terreni inclusi nella zona D, contemplando testualmente che “Le zone attualmente agricole vincolate per gli insediamenti industriali conservano a tutti gli effetti i caratteri della zona agricola E fino all’installazione degli impianti”;

Considerato, in secondo luogo, che l’esistenza di svariati complessi industriali non può far ritenere recessive le esigenze di compatibilità ambientale espresse dalle aziende agricole insistenti sulla zona, anche se quest’ultima è qualificata come “industriale di progetto”;

Ritenuto, in sostanza, che nella valutazione di impatto ambientale in questione doveva comunque essere oggetto di accurata ponderazione l’incidenza dell’impianto su tutti gli insediamenti produttivi della zona, indipendentemente dalla loro natura, se agricola od industriale, e dalla destinazione urbanistica di piano;

Ritenuto, inoltre, che sia fondata anche l’ulteriore censura, contenuta nel secondo motivo di gravame, mediante la quale i ricorrenti stigmatizzano le forme di pubblicità riservate al progetto sottoposto a V.I.A., poste in essere in dispregio dell’art. 8 del D.P.R. 12 aprile 1996, in virtù del quale il proponente deve provvedere alla diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale;

Atteso che i ricorrenti lamentano che la pubblicazione del citato avviso è avvenuta su due quotidiani, “Libero” ed “Il Denaro”, di cui il primo con diffusione prevalentemente nell’Italia Settentrionale ed il secondo “appannaggio di pochi cultori della materia” per il suo carattere economico-finanziario;

Ritenuto di dover condividere le doglianze attoree nel senso che non può ragionevolmente intendersi “quotidiano provinciale o regionale”, e quindi tendenzialmente indirizzato a tutti i cittadini residenti in un determinato territorio, un organo di stampa come “Libero”, a diffusione nazionale ma privo di pagine dedicate specificamente alla cronaca della provincia di Caserta o della regione Campania, o come “Il Denaro”, il quale, pur privilegiando la dimensione regionale, si presenta come quotidiano destinato alla categoria degli operatori economico-finanziari;    

Ritenuto, in definitiva, che la procedura di V.I.A. in parola sia inficiata da vizi anche sotto il profilo da ultimo vagliato;

Considerato che la rilevata illegittimità degli atti integranti la V.I.A. comporti l’illegittimità derivata del decreto dirigenziale n. 86 del 20 luglio 2007, con cui l’amministrazione regionale ha autorizzato la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti in favore della Esogest Ambiente S.r.l.;

Ritenuto, di conseguenza, che debbano essere annullati il predetto decreto dirigenziale, il decreto assessorile n. 102 del 15 marzo 2007, il verbale della Commissione V.I.A. n. 122 del 20 dicembre 2006 (nella parte relativa al progetto in questione), la relazione istruttoria del 15 dicembre 2006 redatta dal Tavolo Tecnico n. 3, nonché la nota della Provincia di Caserta prot. n. 14667 del 29 settembre 2006, meglio individuati in epigrafe;

Ritenuto di dover assorbire ogni ulteriore censura, quivi non esaminata, diretta a stigmatizzare i citati provvedimenti;

Considerato che deve essere disattesa la censura rivolta nei confronti del provvedimento del Comune di Pastorano prot. n. 3741 del 20 maggio 2005, con la quale si denuncia che sarebbe stata illegittimamente concessa, in favore della società controinteressata, una voltura di concessione edilizia (la n. 35/2000) già decaduta per effetto dell’inutile decorso del termine di inizio dei lavori;

Ritenuto che la perdita di efficacia della concessione edilizia richieda sempre l’adozione di un atto dell’amministrazione comunale che accerti la verificazione dei presupposti della decadenza e ne renda operativi gli effetti, con la conseguenza che la decadenza della concessione edilizia non può essere implicitamente ritenuta dall’amministrazione, ma deve costituire oggetto di formale ed apposita contestazione, vale a dire dell’esplicazione di una potestà provvedimentale (cfr. TAR Campania Salerno, Sez. II, 12 aprile 2005 n. 533);

Rilevato che nel caso di specie non è intervenuto alcun provvedimento declaratorio della decadenza e che la voltura della concessione edilizia n. 35/2000 si presenta legittimamente rilasciata nei confronti della Esogest Ambiente S.r.l.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere respinto in parte qua per infondatezza;

Ritenuto che, viceversa, debba essere annullato il permesso di costruire in variante n. 33/2006 del 12 dicembre 2006, atteso che, come correttamente censurato dai ricorrenti, riguardando tale provvedimento un’opera sostanzialmente diversa, per tipologia e finalità, rispetto a quella originariamente assentita con la concessione edilizia n. 35/2000, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto legittimamente procedere al rilascio di un autonomo permesso di costruire;

Ritenuto di assorbire ogni ulteriore doglianza in merito a tale ultimo provvedimento;

Ritenuto in conclusione, sulla scorta delle prefate considerazioni, che il ricorso, previa declaratoria di inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Campania, deve essere dichiarato inammissibile con riguardo all’atto di cui alla lettera f) dell’epigrafe; deve essere accolto con riguardo agli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed h) dell’epigrafe, i quali sono conseguenzialmente annullati; deve, infine, essere respinto con riguardo all’atto di cui alla lettera g) dell’epigrafe;

Ritenuto che, comunque, sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle amministrazioni interessate, anche in virtù del fatto che la domanda di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, presentata dalla società controinteressata, dovrà essere oggetto di rinnovata valutazione di impatto ambientale alla luce di quanto chiarito in questa sede ed, all’esito della stessa, dovrà essere riconvocata la conferenza di servizi di cui all’art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 per le conseguenti statuizioni;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, attese la reciproca soccombenza e la complessità delle questioni trattate;

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 314/2008 meglio in epigrafe indicato, così statuisce:

dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania;

in parte dichiara inammissibile il gravame, in parte lo accoglie ed in parte lo respinge, nei termini precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 febbraio 2008.

Antonio Guida                                      Presidente

Carlo Dell’Olio                                     Referendario estensore