TAR Lazio Sez. II-bis n.7858 del 5 luglio 2017
Urbanistica.Completezza e veridicità della d.i.a.

La dichiarazione di inizio attività non dà vita ad una fattispecie provvedimentale di assenso tacito, bensì riflette un atto del privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge. Con riferimento sia alle d.i.a. di cui alla normativa di settore (con particolare riferimento all'edilizia) sia al modello generale di cui all'art. 19, l. n. 241 del 1990, presupposti indefettibili perché la d.i.a. possa essere produttiva di effetti sono la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione. Infatti, il decorso del termine di trenta giorni non può avere alcun effetto di legittimazione dell'intervento, rispetto ad una dichiarazione inesatta o incompleta, con la conseguenza che l'Amministrazione ha la facoltà e il potere di inibire l'attività o di sospendere i lavori


Pubblicato il 05/07/2017

N. 07858/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03545/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3545 del 2017, proposto da:
Anna Maria Saracini, rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Giuseppa Bellavia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella n. 23;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale dell'U.O.T. del Municipio XII di Roma Capitale n. 62 del 23.01.2017, avente ad oggetto la “reiezione della DIA CO/45138 del 19.05.2015” presentata dalla ricorrente per eseguire dei lavori in base alla L.R. Lazio n. 21/2009 sul Piano Casa nell'unità immobiliare in Via Raffaele Battistini n. 32.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Saracini Anna Maria ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, la determinazione dirigenziale n. 62 del 23.01.2017 con cui Roma Capitale aveva rigettato la sua DIA CO/45138 del 19.05.2015, presentata per i lavori ex l. Reg. Lazio n. 21/2009 sul Piano casa nell'unità immobiliare sita in via Battistini n. 32.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto 1) violazione e falsa applicazione dell'art.23 del DPR n. 380/2001 e dell’art. 19 della l.n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti, difetto assoluto di istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 94 del DPR n. 380/2001, nonché del Regolamento regionale n. 2/2012, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti; 3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 del DPR n. 380/2001, eccesso di potere per difetto totale dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 19 comma 3 della l.n. 241/1990, eccesso di potere per errore dei presupposti, illogicità manifesta; 5) difetto di pubblico interesse, mancato bilanciamento degli interessi in conflitto, eccesso di potere per irrazionalità manifesta.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 31.05.2017, fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

La ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento di reiezione della sua DIA, affermando la completezza di tale dichiarazione dal punto di vista della documentazione allegata che, a suo dire, non avrebbe dovuto ricomprendere l'autorizzazione sismica, poiché l'ampliamento denunciato era “di appena 9 mq, anzi per l'esattezza di 8,88 mq, oltretutto realizzato con pannelli leggeri appoggiati al solaio già esistente", non superava i 10 mq di superficie e i 3 mt. di altezza e riguardava opere “non strutturali".

Ha, inoltre, dedotto la perentorietà del termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi sulla completezza e sulla regolarità della DIA stessa, il potere-dovere dell'Amministrazione di valutare comunque, ai sensi dell'art. 19 della l.n. 241/1990 come modificato dal d.lgs. n. 127/2016, la possibilità di conformare a legge l’attività intrapresa e l'omessa comparazione degli interessi in conflitto.

Tali censure non sono fondate e devono essere respinte.

La DIA della ricorrente, riguardante, come evidenziato dall'Amministrazione Comunale e come emergente dagli atti, un intervento di sopraelevazione, anche se di modesta entità, avrebbe dovuto, in verità, essere soggetta alla verifica antisismica ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 2/2012, documento, invece, assente nel progetto presentato.

In mancanza di tale accertamento, la DIA presentata dalla ricorrente non poteva, dunque, neppure dirsi integrata e legittimare le opere realizzate.

“La dichiarazione di inizio attività … ( infatti) non dà vita ad una fattispecie provvedimentale di assenso tacito, bensì riflette un atto del privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge. Con riferimento sia alle d.i.a. di cui alla normativa di settore (con particolare riferimento all'edilizia) sia al modello generale di cui all'art. 19, l. n. 241 del 1990, presupposti indefettibili perché la d.i.a. possa essere produttiva di effetti sono la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione. Infatti, il decorso del termine di trenta giorni non può avere alcun effetto di legittimazione dell'intervento, rispetto ad una dichiarazione inesatta o incompleta, con la conseguenza che l'Amministrazione ha la facoltà e il potere di inibire l'attività o di sospendere i lavori (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 5.04.2013 n. 3506; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 25.07.2016 n. 3869).

Da qui la legittimità dell'intervento di Roma Capitale di “reiezione della DIA" e di comunicazione alla ricorrente della mancanza di titolo in relazione ai lavori de quibus e della perseguibilità degli stessi ai sensi di legge, effetti vincolati della violazione del Regolamento Regionale posto a tutela della stabilità e della sicurezza delle costruzioni, con espressa previsione, però, della “facoltà di ripresentare nuova DIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente".

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, in conclusione, integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Roma Capitale delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Ofelia Fratamico        Elena Stanizzi