TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 1059 del 29 aprile 2021
Urbanistica.Convenzione urbanistica e posizione del privato
La stipulazione di una convenzione urbanistica attribuisce al privato una posizione di affidamento qualificato, che deve essere adeguatamente ponderata dall’Amministrazione laddove questa intenda modificare la disciplina urbanistica dell’area. La modificazione della pianificazione richiede, in questo caso particolare, una motivazione specifica, ordinariamente non richiesta per le scelte di piano, che sono di regola adeguatamente sorrette dai soli criteri generali di impostazione dello strumento
Pubblicato il 28/04/2021
N. 01059/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02755/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2755 del 2013, proposto da
Angelo Caruso Di Spaccaforno, Orazio La Corte e Ornella De Rigo, rappresentati e difesi dagli avvocati Elisabetta Cicigoi ed Ercole Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’Avvocato Ercole Romano in Milano, Viale Bianca Maria, 23;
contro
Comune di Colle Brianza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28;
Comunità Montana del Lario Orientale - Valle San Martino, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Bruno Banfi, Jolanda Zuliani, Fabrizio Mavero, Marco Seregni, Roberto Fusetti, Danila Fusetti non costituiti in giudizio;
Luigi Pasinetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Mangia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Corso Magenta, 45;
per l'annullamento
- della Delibera di Consiglio del Comunale di Colle Brianza n. 17 del 4 maggio 2013;
- dell’atto Prot. 1120 del 9 aprile 2013 della Comunità Montana del Lario Orientale - Valle San Martino;
- nonché di qualsiasi altro atto preordinato e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Colle Brianza e di Luigi Pasinetti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Katiuscia Papi nell'udienza pubblica di smaltimento del giorno 17 marzo 2021 - svoltasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 D.L. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020 - e trattenuta la causa in decisione come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nel 1973 il Comune di Colle Brianza approvava il Piano di Lottizzazione residenziale denominato “La Scerizzetta”, in cui erano ricompresi più lotti, alcuni dei quali (terreni censiti in Catasto al foglio 9, mappali 241, 1620, 1621, 1622, 17, 18, 1600, 1601, 1602 e 1605) di proprietà dei danti causa dei Sigg.ri Angelo Caruso di Spaccaforno, Orazio La Corte e Ornella De Rigo.
In data 21 luglio 1981 veniva stipulata la relativa convenzione di lottizzazione, in virtù della quale i proprietari si obbligavano a realizzare le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro 10 anni dal rilascio dei titoli edilizi.
2. Con la variante generale al PRG approvata nel 1999, all’art. 45 delle NTA si prevedeva, con riferimento alla «Zona omogena B2 * Ex PL Scerizzetta», che: «In questa zona valgono le prescrizioni urbanistiche ed edilizie dell’ex PL in località Scerizzetta, anche se decaduto. Tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie dovranno essere realizzate entro tre anni dalla prima concessione edilizia, a seguito della presentazione di un progetto esecutivo di tutte le opere di urbanizzazione mancanti, con l’individuazione delle aree a standards da reperire e l’eventuale quantificazione delle aree a standards eventualmente da monetizzare. Gli interessati, anche singolarmente, potranno impegnarsi direttamente alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste nell’ex PL, compreso quanto stabilito per le aree standards, a fronte di apposita garanzia fidejussoria». Inoltre, con riferimento a tutta la Zona Omogenea B2 (e dunque anche all’ex PL Scerizzetta), l’art. 45 NTA stabiliva che: «Queste zone derivano dall’esecuzione già avvenuta o in corso di realizzazione di Piani di Lottizzazione convenzionata, già autorizzati al momento dell’adozione della variante generale al PRG. L’edificazione avviene mediante il rilascio di concessione edilizia singola inquadrata nelle previsioni del PL autorizzato. […]».
Il 15 maggio 2007 un gruppo di lottizzanti, tra i quali gli odierni ricorrenti, sottoponeva al Comune, a mezzo del professionista incaricato Arch. Sottocornola, un progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, con richiesta di un parere preventivo da parte dell’Ente.
Con nota n. 6581 del 18 novembre 2011 il Comune informava i richiedenti che riteneva necessario «sospendere ogni determinazione in merito alla proposta presentata in attesa che venga preventivamente valutata la compatibilità ambientale e paesistica dell’intervento con gli atti di indirizzo della VAS del PGT in corso di studio».
3. I lottizzanti, in data 10 aprile 2012, presentavano un ulteriore progetto (Pratica edilizia 46/2012), che prevedeva un nuovo tracciato per la strada di accesso ai diversi lotti e il completamento delle opere di urbanizzazione, tra le quali la fognatura.
Sull’intervento proposto si pronunciava negativamente la Commissione comunale per il paesaggio con proprio parere del 26 settembre 2012.
4. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 6 novembre 2012 il Comune di Colle Brianza adottava il nuovo Piano di Governo del Territorio.
In tale sede il Comune escludeva l’edificabilità dell’area interessata dall’ex Piano di Lottizzazione Scerizzetta, sulla base delle seguenti motivazioni, evidenziate nella Relazione generale al Piano: «Lo stralcio di alcune aree edificabili nello strumento vigente risponde ai seguenti criteri generali: - prevalenza assoluta della Classe 4 di fattibilità geologica in seguito agli approfondimenti dello Studio geologico; - motivi di natura paesistico – ambientale: presenza di aree boscate nel PIF vigente; - compatibilità con le seguenti indicazioni di PTCP di Lecco (illustrate nell’elaborato DdP1): 1. compattazione dell’edificato, 2. riduzione dello sfrangiamento e dispersione insediativa lungo le principali vie di accesso, 3. tutela delle “fasce di rispetto paesistico” di PTCP, 4. rispetto dei limiti di occlusione dei centri storici; - alta sensibilità paesistica; - modesta attitudine all’edificabilità per conformazione orografica dei suoli. In particolare sono state stralciate le aree che ricadevano nell’ex Piano Attuativo di Scerizza e nel piano attuativo Besa 2 a Giovenzana, previsti nel PRG vigente. Nel primo caso si tratta di uno strumento ormai da tempo decaduto e che è stato attuato solo in minima parte e mai completato. Il PGT (insieme con la VAS) ha valutato che non esistono le condizioni per una riconferma, a causa della mancanza di adeguate urbanizzazioni primarie, della collocazione di tale previsione decaduta in un’area a conformazione orografica del tutto inadatta all’ulteriore edificazione (per acclività del versante), della presenza di un contesto paesistico ambientale di pregio (“ambito ad elevata naturalità”, come da PTPR) e di alta sensibilità paesistica (“zona tampone” di PTCP). Queste condizioni contrastano con la duplice strategia contenuta nel DdP, che comporta: a. il contenimento insediativo dei nuclei a più difficile accessibilità come Scerizza, Scerizzetta; b. la previsione del Parco Agricolo di Salvaguardia dell’abitato (ZPAS) per realizzare un ganglio della Rete Ecologica Locale, di accordo dei corridoi ecologici e delle zone tampone tra Nava, Ravellino, Scerizza e Scerizzetta».
I Sigg.ri Orazio La Corte e Ornella De Rigo presentavano le proprie osservazioni il 7 febbraio 2013, il Sig. Angelo Caruso di Spaccaforno l’8 febbraio 2013. I lottizzanti chiedevano che i terreni originariamente inseriti nel Piano di Lottizzazione Scerizzetta venissero nuovamente classificati in zona edificabile.
Entrambe le osservazioni venivano respinte, con le seguenti controdeduzioni: «Il P.G.T. 2012, dopo aver preso atto della totale inerzia dimostrata dagli ex lottizzanti a far fronte esecutivamente a quanto nella fattispecie consentito dal P.R.G. 1999, accertato che la notevole acclività del versante e la sua conformazione orografica comportano la totale inadeguatezza dell’ambito ai fini edificatori e tenuto conto inoltre della presenza di un contesto paesistico e ambientale di elevato pregio (ambito di elevata naturalità come da PTPR) e di alta sensibilità paesistica (zona tampone del PTCP), ha ritenuto di precludere qualsiasi ulteriore possibilità edificatoria nell’ex comparto di lottizzazione confermando lo stato di fatto consolidato dalle costruzioni presenti in prossimità di Via Libia (ZTR_B), individuando in Zona Verde Privato (ZVP) le due piccole costruzioni residenziali presenti a valle della strada privata esistente[…], e classificando la rimanente area dell’ex comparto in Z-PAS “Zona a parco agricolo e di salvaguardia dell’abitato”. La classificazione dell’ambito di cui trattasi in Z_PAS risulta assolutamente coerente con gli indirizzi e le azioni del PGT atteso che essa costituisce il naturale completamento e la necessaria integrazione di una parte omogenea del territorio (v. ambito Z_PAS del PGT) destinata a svolgere per qualità e funzionalità un ruolo rilevante nella costruzione delle Rete Ecologica Locale primaria in continuità con le reti ecologiche del sistema rurale (v. rafforzamento della capacità filtrante e della biopermeabilità). Si osserva inoltre che l’area di cui trattasi è caratterizzata prevalentemente dalla presenza di bosco come definito ai sensi dell’art. 42 della L.R. 31/2008 e che la Comunità Montana, interpellata in merito all’eventualità di una trasformazione del bosco a scopo edificatorio, ha giudicato positivamente e in piena coerenza con il PIF (Piano di Indirizzo Forestale) le motivazioni del nuovo PGT che hanno portato a non confermare tale possibilità».
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 4 maggio 2013 il Comune di Colle Brianza approvava il PGT, non accogliendo le osservazioni degli odierni ricorrenti.
5. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i Sigg.ri Caruso di Spaccaforno, La Corte e De Rigo impugnavano il PGT, chiedendone il parziale annullamento per i seguenti motivi:
I) «Violazione dell’art. 7 della L. 1150/1942, nonché violazione degli artt. 7 e 13 della L.R. 12/2005 – Violazione dell’art. 28 L. 1150/1942, nonché violazione dell’art. 12 D.P.R. 380/2001 – Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e sviamento», ove si contestava l’irragionevolezza della condotta del Comune, che non prevedeva il completamento delle opere di urbanizzazione nel comparto dell’ex P.L. Scerizzetta, pur in presenza di alcuni edifici residenziali realizzati;
II) «Violazione dell’art. 13 comma 7 L.R. 12/2005 – Eccesso di potere per contraddittorietà, errore nei presupposti di fatto e di diritto; incoerenza e illogicità della motivazione», col quale si denunciava: (a) la contraddittorietà del PGT con le risultanze della VAS, che qualificava l’ambito Scerizzetta nella Classe di fattibilità n. 3, che prevede l’edificabilità previe specifiche indagini di carattere geologico; (b) l’errata interpretazione delle disposizioni del PPTR (l’art. 17 delle NTA al PTPR non prevede l’inedificabilità per gli ambiti di elevata naturalità; inoltre l’art. 6 delle medesime NTA prevede il subentro del PTCP, una volta approvato) e del PTCP (in quanto tale ultimo strumento inseriva l’area Scerizzetta in “Ambito a prevalente valenza paesistica di interesse sovra-provinciale – C1”, e l’art. 60 comma 10 delle NTA al PTCP prevede la derogabilità della zonizzazione provinciale di tali ambiti in caso di situazioni urbanistiche consolidate); (c) l’incoerenza con le previsioni del PTCP relative alla Rete Ecologica Provinciale (essendo l’area Scerizzetta collocata dal PTCP nel contesto urbanizzato e non nella Rete ecologica provinciale); (d) l’errata valutazione dell’art. 42 L.R. 31/2008; difetto nei presupposti (in quanto la zona non potrebbe essere qualificata come bosco); (e) l’erronea e/o omessa valutazione dei presupposti di fatto (non sussistendo la dedotta inerzia dei lottizzanti);
III) «Illegittimità del parere della Comunità Montana per erronea interpretazione dell’art. 42 L.R. 31/2008; motivazione contraddittoria e carenza e/o insufficienza istruttoria», anch’esso relativo alla non qualificabilità della Scerizzetta come area boschiva.
Si costituivano in giudizio il Comune di Colle Brianza e il controinteressato Luigi Pasinetti, resistendo al ricorso.
Con atto depositato il 24 febbraio 2021 il ricorrente Angelo Caruso di Spaccaforno dichiarava la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
All’udienza pubblica di smaltimento del 17 marzo 2021 - svoltasi in modalità telematiche ai sensi dell’art. 25 D.L. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020 - la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera c) c.p.a., con riferimento alla posizione del ricorrente Angelo Caruso di Spaccaforno, in relazione alla dichiarazione di cessato interesse alla decisione da quest’ultimo resa e versata in atti.
Risulta invece ancora attuale l’interesse dei ricorrenti Orazio La Corte e Ornella De Rigo, le cui domande si procede di seguito a esaminare.
2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati.
2.1. Con l’art. 45 delle NTA approvate con la variante generale al PRG del 1999, il Comune restituiva efficacia al Piano di Lottizzazione Scerizzetta, nonostante lo stesso risultasse decaduto. Nell’ambito di tale norma, era infatti espressamente previsto il rilascio delle concessioni edilizie individuali afferenti ai singoli lotti della Scerizzetta secondo i parametri individuati nel PL: «L’edificazione avviene mediante il rilascio di concessione edilizia singola inquadrata nelle previsioni del PL autorizzato» (art. 45 NTA); e ancora: «In questa zona valgono le prescrizioni urbanistiche ed edilizie dell’ex PL in località Scerizzetta, anche se decaduto» (art. 45 NTA).
A tal fine i proprietari delle aree non ancora edificate, nel 2007, in attuazione del medesimo art. 45 NTA del 1999 all’epoca in vigore, presentavano un progetto generale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione («[…] Tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie dovranno essere realizzate […] a seguito della presentazione di un progetto esecutivo di tutte le opere di urbanizzazione mancanti […]» art. 45 NTA), come già individuate nell’originario Piano di Lottizzazione («Gli interessati, anche singolarmente, potranno impegnarsi direttamente alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste nell'ex PL […]» (art. 45 NTA).
Il Comune non si pronunciava su tale progetto, adottando nel 2011, e cioè ben 4 anni dopo la sua presentazione, un parere “sospensivo”, che si pone come atto sostanzialmente soprassessorio, in quanto l’Amministrazione si limitava a demandare il proprio pronunciamento all’esito della VAS connessa al successivo P.G.T.
2.2. In ragione di quanto esposto, non può dunque ravvisarsi alcuna inerzia in capo ai proprietari dei lotti facenti parte della Scerizzetta, contrariamente a quanto affermato dal Comune nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli odierni ricorrenti.
2.3. Nel contempo, i lottizzanti della Scerizzetta si trovavano, all’epoca dell’adozione del nuovo P.G.T., in una posizione di affidamento legittimo rispetto all’edificabilità dell’area, che sebbene non vincolasse il Comune alla conferma di tale previsione, imponeva tuttavia all’Amministrazione una compiuta valutazione degli interessi dei privati, della quale avrebbe dovuto dar conto in sede motivazionale.
In tal senso si esprime, in modo consolidato, la giurisprudenza di questo Tribunale: «Al riguardo, occorre tenere presente che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, costantemente affermato anche da questa Sezione, la stipulazione di una convenzione urbanistica attribuisce al privato una posizione di affidamento qualificato, che deve essere adeguatamente ponderata dall’Amministrazione laddove questa intenda modificare la disciplina urbanistica dell’area. La modificazione della pianificazione richiede, in questo caso particolare, una motivazione specifica, ordinariamente non richiesta per le scelte di piano, che sono di regola adeguatamente sorrette dai soli criteri generali di impostazione dello strumento (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 5 marzo 2018, n. 615; Id., 25 ottobre 2017, n. 2020; Id., 23 marzo 2015, n. 783; Id., 30 settembre 2014, n. 2404; Id., 22 luglio 2014, n. 1972)» (TAR Lombardia, Milano, II, 5 settembre 2018, n. 2047); «Va ancora osservato, in via preliminare, che la giurisprudenza ha altresì chiarito che i privati - al di fuori di particolari ipotesi che non ricorrono nella fattispecie in esame (come ad es. avvenuta stipulazione di una convenzione urbanistica) - non possono vantare una posizione di legittimo affidamento a che, in sede di nuova pianificazione, non venga approvata una disciplina non peggiorativa riguardante le loro aree (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II 16 giugno 2016, n. 1209). Ciò chiarito, si deve ora rilevare che - a parere del Collegio - la situazione in cui versano coloro che hanno già ottenuto un titolo edilizio prima dell'approvazione del PTCP, ovvero che siano proprietari di aree oggetto di un piano attuativo adottato, non è identica a quella in cui versano i proprietari di aree che - seppur in precedenza dotate di capacità edificatoria - non sono ancora oggetto di titoli edilizi ovvero non sono interessate da piano attuativo, e ciò in quanto solo i primi hanno dimostrato una concreta intenzione di realizzare gli interventi e di aver sostenuto investimenti ulteriori rispetto a quello di acquisto dei fondi» (TAR Lombardia, Milano, II, 5 marzo 2018, n. 615).
Se è vero perciò che, in linea di principio, il Comune non sarebbe stato tenuto a motivare specificamente la nuova destinazione urbanistica impressa all’area, nel caso in esame la ponderazione dell’interesse privato era da ritenere necessaria, in considerazione della particolare posizione degli odierni ricorrenti.
Non può infatti ritenersi che questi ultimi siano equiparabili a soggetti i cui terreni, già dotati di capacità edificatoria, fossero rimasti inerti rispetto alla stessa, non ponendola in attuazione. Come precisato ai precedenti punti 2.1 e 2.2, infatti, gli attuali soggetti ricorrenti erano titolari di un piano attuativo (ovvero il Piano di Lottizzazione rinnovato dal Comune nelle NTA del 1999), e avevano predisposto plurimi progetti volti a individuare le modalità realizzative delle opere di urbanizzazione già previste dal Piano, come espressamente previsto dall’art. 45 NTA del 1999. L’interesse degli stessi a portare a compimento l’intervento previsto nel Piano di Lottizzazione è dunque evidente.
Gli odierni ricorrenti si trovano dunque in una posizione di legittimo affidamento, da ritenersi tutelabile dinanzi a questo Giudice.
2.4. Il Comune di Colle Brianza, tenuto per quanto sopra a ponderare, tra i vari interessi in gioco, anche quello dei proprietari degli appezzamenti ricompresi nella Scerizzetta, pretermetteva in toto la relativa considerazione.
Nella Relazione generale sul nuovo P.G.T., il Comune dava infatti ampie spiegazioni delle proprie scelte sotto il profilo paesaggistico e ambientale, oltre che in relazione alla necessità di contenere il consumo di suolo; ma non teneva in alcun conto la presenza di edifici residenziali su alcuni dei lotti rientranti nella Scerizzetta, in totale assenza o grave insufficienza delle necessarie opere di urbanizzazione. Né l’Amministrazione valorizzava in alcun modo la posizione dei ricorrenti, i cui terreni erano espressamente qualificati come edificabili nel PRG del 1999, con apposita reviviscenza del Piano di Lottizzazione della Scerizzetta, per la cui attivazione i proprietari si erano spesi, presentando un progetto nel 2007, e un altro nel 2012. Peraltro, i terreni dei ricorrenti non erano sottoposti a vincoli di inedificabilità assoluta, né in virtù delle risultanze della VAS (l’inclusione in classe 3 non esclude ex se l’edificabilità), né del PTCP o del PTPR (come riconosciuto anche dalla parte resistente – pag. 9 della memoria del 12 febbraio 2021). L’Amministrazione dunque, pur potendo certamente stabilirne l’inedificabilità, avrebbe dovuto articolare la motivazione della propria scelta discrezionale non già invocando esclusivamente i piani sovracomunali e le risultanze della Valutazione Ambientale Strategica, che nulla imponevano in tal senso al Comune, ma palesando invece le valutazioni specifiche poste a fondamento della decisione, in considerazione della situazione dei ricorrenti. Ciò che, nel caso di specie, difetta completamente.
In sede di controdeduzioni alle osservazioni, invece, la posizione dei ricorrenti veniva effettivamente considerata, ma unicamente per qualificare in termini di inerzia l’attività dei proprietari. Orbene, quanto alla non corrispondenza al vero di tale affermazione, si rinvia nuovamente alle deduzioni dei precedenti punti 2.1 e 2.2.
2.5. Conclusivamente, con riferimento all’esclusione dell’edificabilità dei terreni dei ricorrenti La Corte e De Rigo, attesa la posizione di legittimo affidamento degli stessi, ritenuta la conseguente sussistenza di un onere motivazionale aggravato in capo all’Amministrazione, e rilevato come detto incombente non sia stato assolto dal Comune, deve rilevarsi l’illegittimità per difetto di motivazione degli atti gravati.
3. In virtù delle espresse considerazioni, ritiene il Collegio che il ricorso, relativamente alla posizione dei ricorrenti Orazio La Corte e Ornella De Rigo, debba essere accolto siccome fondato, con conseguente annullamento degli atti gravati, nei limiti dell’interesse dei due ricorrenti indicati.
Va invece dichiarata l’improcedibilità del gravame con riferimento alla posizione del ricorrente Angelo Caruso di Spaccaforno.
Si assorbono, per ragioni di continenza e di economia processuale, le censure non scrutinate.
4. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del Comune di Colle Brianza, che dovrà rifonderle a Orazio La Corte e Ornella De Rigo.
Si compensano le spese tra tutte le altre parti, costituite e non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo accoglie per le ragioni, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione; annulla per l’effetto i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Colle Brianza alla refusione, in favore dei Sigg.ri Orazio La Corte e Ornella De Rigo, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di €. 2.000,00 (€. 1.000,00 per ciascuno dei due ricorrenti), oltre accessori di legge, e alla restituzione degli importi versati per il pagamento del contributo unificato.
Compensa le spese nei confronti di tutte le altre parti, costituite e non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio tenutasi - in modalità telematiche ai sensi dell’art. 25 D.L. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020 - nel giorno 17 marzo 2021, con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Katiuscia Papi, Referendario, Estensore
Martina Arrivi, Referendario